Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8909 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
1 8 909 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA Im nome del La Conte Suprema Cassazione Sezione Lavoro. composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. Presidente R.G.m. 13320/1999 dr. Alberto Spanò Crom.20368 dr. Mario Putaturo Donati Viscido: Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Domato Figurelli Consigliere ud.06.04.2001 dr. Gabriella Coletti dr. Maura La Terza Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA фриста sul ricorso proposto da: Società Italiana Trasporti Automobilistici (S.I.T.A.) S.p.A., corrente in Firenze alla via dei Cadorna n. 105, in persona del dr. rag. Luciano Vinella e del dr. ing. Stefano Bernardi, nelle rispettive qualità di Presidente e Amministratore Delegato, rappresentata e difesa, giusta procura speciale per notar dr. Da- 1668 miela Auricchio del 15/9/1998 rep. 15224, dall'avv. Carlo Colapinto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via S. Caterina da Siena n. 46, ricorrente;
- 1 - C
CONTRO
OL PE, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Laurita, giusta procura speciale in calce al controricorso,, e domiciliato pres- so la Cancelleria della Corte di Cassazione, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Po- tenza in data 5 marzo 14 luglio 1998, m. 767/1998, m. 926/1994 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 aprile 2001; udito l'avv. Ilda Biondo per delega dell'avv. Carlo Colapinto per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del primo e del terzo motivo di ricorso, e per l'inammissibilità del secondo. 1 2 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 27 luglio 1992, il signor PE ZZ, premesso di essere dipendente della S.I.T.A. S.p.A., società che aveva in affidamento dal Comune di Potenza il servizio automobilistico urbano ed extraurbano trasporto passeggeri, esponeva che, contra- riamente a quanto previsto dalla legge, la società datrice di lavoro aveva fissato per i dipendenti cadenze di riposo settimanale molte volte cadenti oltre il 7° giorno, senza Jynchi peraltro corrispondere alcuna maggiorazione sulla retribų zione - nè quella festiva, nè quella straordinaria -, rite mendo di essere nel giusto per il solo fatto di spostare il riposo all'8° ed anche al 9° giorno. Deducendo che la prestazione dell'attività lavorativa nell'8° ° 9° giorno successivo al 7° lavorato non risarciva il lavoratore del danno subito per il mancato riposo entro il 7° giorno, il ricorrente chiedeva che il Pretore adito ritenuta la il legittimità del comportamento datoriale - dichiarasse che la prestazione lavorativa resa nel 7° giorno destinato al riposo andava compensata con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e che, inoltre, spettava ad esso ri- corrente il risarcimento del danno (da determinarsi nella misura di una giornata lavorativa per ogni mancato riposo); chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta al - 3 - pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 6.065.180, oltre interessi e svalutazione. Costituitasi in giudizio, la società eccepiva la prescri- zione del credito vantato dal ricorrente e, nel merito, 1*infondatezza della domanda dallo stesso proposta, in -quanto im forza della speciale normativa ad essa appli- cabile (1. 22 febbraio 1934 m. 370 e d.m. 22 giugno 1935) il comportamento da essa tenuto doveva considerarsi piena- mente legittimo. Il Pretore di Potenza, con sentenza in data 26 HWO 28 aprile Кутов 1994, in accoglimento della domanda proposta dal ricorren- te, condannava la società S.I.T.A. al pagamento in favore dello stesso della somma di lire 3.773.429, oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, chie- W in riforma della stessa la domanda proposta dendo che dal ZZ venisse rigettata. Instauratosi il sontraddittorio, il ZZ chiedeva il ri- getto del proposto gravame. Com sentenza in data 5 marzo 14 luglio 1998 il Tribunale di Potenza, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condannava la S.I.T.A. al pagamento im favore dell'appellato della complessiva somma di lire 2.364.392, oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi legali. 370 Л Osservava il Tribunale che dalla legge 22 febbraio 1934 n. 4 si potevano enucleare due principi fondamentali: il primo è sancito dall'art. 3 e concerne la necessità di um giorno di riposo settimanale, im linea di massima coin- cidente con la domenica, nella misura in cui tale giorno è sempre stato tradizionalmente destinato al riposo;
le deroghe a tale principio sono stabilite dall'art. 5, il quale stabilisce che, in relazione a determinate attività lavorative ivi elencate, il riposo di ventiquattro ore conse cutive possa cadere in un giorno diverso dalla domenica;
il secondo riguarda invece la periodicità, ovvero la caden- za di tale riposo settimanale, che la prevalente giurispru- denza della Cassazione ha ritenuto dovesse intendersi come divieto assoluto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi. Aggiungeva il Tribunale che la Corte costituzionale, con isentenza n. 105 del 15 giugno 1972, aveva affermato che l'art. 5 suddetto contiene in realtà la possibilità di una seconda deroga riguardo alla rigidità della cadenza del riposo settimanale, poichè il divieto della protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi vale solo come re- gime generale, in quanto l'art. 36 della Costituzione rico- nosce solo il diritto al riposo settimanale, ma non ne sta- bilisce una forma unica di periodicità, così che si possa consentire, attraverso i sistemi di turnazione espressamente previsti dall'art. 5, il lavoro nel settimo giorno consecu- - 5 - л tivo limitatamente ai casi di evidente necessità a tutela di altri interessi apprezzabili e che non venga alterato nel complesso il rapporto di uno a sei tra i giorni di la- voro e quelli di riposo. Secondo il Tribunale, nella fattispecie, come rettamente ritenuto dal Pretore, la società appellante nom aveva de- dotto od eccepito che im tutte le circostanze in cui era stato differito il normale giorno di riposo si erano veri- ficate particolari esigenze di servizio, tali da giusti- ficare l'eccezione alla regola del riposo ogni sette gior- Артив mi;
donde l'illegittimità del comportamento della stessa. D'altro canto, la più recente giurisprudenza della Cassa- zione riteneva che, anche in ipotesi di legittimo sposta- memto del giorno di riposo (dopo sette o più giorni di la- voro continuo), competa al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno%3B tale compenso spetta ai sensi dell'art. 36 Cost., im tema di metribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La Cassazione ha quindi sta- tuito che i lavoratori che prestimo la propria opera di domenica e che godano del riposo settimanale dopo sette giormi (o più) di lavoro continuo hanno diritto vuoi alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, vuoi alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale del rapporto л -- 6 - preveda indennità o benefici destinati a compensare e la penosità del lavoro domenicale e la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno. Se il suddetto compenso spetta, quindi, anche nell'ipotesi im cui lo spostamento del giorno di riposo è legittimamen- te disposto dal datore di lavoro, a maggior ragione deve ritenersi che la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno, addebitabile ad um illecito comportamento del da- tore di lavoro, fa sorgere nel lavoratore il diritto ad essere indennizzato del danno relativo alla maggiore gra- vosità della prestazione lavorativa effettuata nel setti- mo giorno. La società non ha neppure indicato eventuali previsioni della contrattazione collettiva idonee a compensare il pregiudi- zio suindicato, ed il danno è nella fattispecie in re ipsa. i Nè ha trovato conferma quanto dedotto dalla medesima socie- tà appellante relativamente all'avvenuta corresponsione da parte sua - della maggiorazione del 20% per lavoro festi- ΤΟ come accertato dal c.t.u., che ha quantificato tale mag- giorazione, per il lavoratore appellato, nella misura di läre 1.308.392. Osservava poi il Tribunale che poteva accogliersi la doglian- za relativa alla incongruità della stima del danno (nella misura dell'80% della retribuzione ordinaria) effettuata dal Pretore, e che il danno in esame poteva essere equita- -7 - л tivamente determinato in misura pari ad un quinto della retribuzione ordinaria, cioè in lire 1.056.023. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 25 giugno 1999, la S.I.T.A. S.p.A. ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a tre motivi. L'intimato ZZ ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge Куртево 370/1934, del d.m. 22 giugno 1935 (art. 360 m. 3 c.p.c.), nonchè insufficiente, contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la società ricorrente deduce che non ha negato al proprio dipendente il giorno di riposo, bensì lo ha solamente differito in alcune circostanze ol- tre il settimo giorno, consentendogli il recupero del me- desimo;
che è principio giurisprudenziale assolutamente univoco ed incontestato quello secondo cui il riposo set- timanale necessario, dopo sei giorni consecutivi di lavo- ro, per il recupero delle energie psicofisiche, è oggetto di un diritto che, già protetto com sanzione penale (art. 27 1. 370/1934) è stato poi garantito, oltre che dall'art. 2109 c.c., dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che ne ha sancito l'irrinunciabilità; che, in considera- zione dell'attività svolta dalla S.I.T.A., le suddette 8 ے ہ però,disposizioni di carattere generale devono essere, raccordate con la normativa che disciplina i riposi set- timanali e domenicali del personale delle aziende eser- centii il trasporto pubblico di persone, che è contenuta: 1) mella legge 370/1934, che agli artt. 1, 3 e 5 stabili- sce il principio della fruizione del riposo settimanale di 24 ore consecutive, da godersi preferibilmente di do- menica, ad eccezione di particolari attività, quale quel- la im esame (d.m. 22 giugno 1935), per le quali è consen- tito che il riposo cada in giorno diverso dalla domenica;
Приво 2) mell'art. 8 della legge 138/1958 che, relativamente al personale degli autoservizi pubblici di linea extraurbani adibito al trasporto di viaggiatori, e com le eccezioni di cui all'art. 10 della legge 62/74, prevede la possibilità, quando risulti mecessario per esigenze di servizio, o vi sia accordo tra le parti, che si cumulino due riposi setti- manali consecutivi. Aggiunge la ricorrente che è erronea l'argomentazione del Tribunale, che ha qualificato illegittimo il comportamento della S.I.T.A. per nom aver "dedotto o eccepito" la sussisten zza nel caso di specie delle particolari esigenze di servizio, che avevano giustificato lo spostamento del riposo settima- male im um giorno diverso dalla domenica. Innanzi tutto la società nel giudizio di appello aveva dedot- to ed eccepito espressamente che le esigenze tecnico-organiz - 9 - N Bative e le ragioni di pubblica utilità erano in re ipsa;
il Tribunale inoltre mom aveva esattamente considerato che l'art. 5 della legge 370/1934, proprio in relazione all'attività svolta dalla S.I.T.A. (trasporto di persone per vie terrestri) prevede che la sosta dal lavoro possa avvenire mediante turni al personale addetto%3B detto art. 5 contiene una doppia deroga all'art. 3, nel senso che il turno di riposo può nom cadere di domemica e " sempre per la salvaguardia del sistema dei turni, può essere spostato oltre la cadenza settimanale;
il principio dei "casi di evi dente necessità a tutela di altri interessi apprezzabili", cui fa riferimento il Tribunale, deve essere riferito ed ap- prezzato in relazione alle particolari esigenze dell'impresa attinenti al tipo di attività da essa esercitata e da essa derivanti%; il Tribunale ha finito per operare una sostan- ziale ed aberrante parificazione di trattamento tra l'ipotesi del riposo differito di alcuni giorni come nel caso in esa me - e quella del riposo soppresso;
trattandosi di riposo dif- ferito per particolari esigenze di servizio, peraltro deri- vanti dalla stessa natura del servizio espletato dalla S.I.T.A., detto spostamento non può essere consideratto illecito e non determina, conseguentemente, alcum risarcimento del danno Con il secondo motivo, denunziando violazione dei camomi le- gali di ermeneutica contrattuale, omessa, insufficiente e com- traddittoria motivazione (art. 360 nm. 3 e 5 c.p.c.), la so · 10 - cietà ricorrente deduce che nel caso di specie con il C.C.N.L. del 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri- internavigatori e autolinee in concessione, le parti so- ciali, specificatamente com gli artt. 16 e 17, hanno e- quiparato il lavoro festivo a quello di mancato riposo settimanale%; le parti stipulanti, in considerazione della presunta maggiore penosità del lavoro che si protrae oltre il settimo giorno, hammo previsto una percentuale di mag- giorazione, pari al doppio di quella prevista per il la- voro straordinario e, cioè, del 20%, percentuale che deve- si ritenere congrua anche in ossequio al principio genera- le di ragionevolezza e di proporzionalità che assiste i contratti collettivi;
ai fini dell'adeguamento della retri- buzione che tenga conto della diversa onerosità dell'atti- vità prestata dopo sei giorni consecutivi di lavoro, il giudice deve necessariamente rifarsi alle fonti collettive che, di solito, prevedono tale ipotesi e, solo im mancanza, può assumere come parametro altri criteri;
la Cassazione ha anche affermato che in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, per le quali il lavoratore chieda com- pensi maggiori di quelli già corrisposti im comformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare se ± 11 - л compensi previsti dal contratto collettivo, im relazione ad una siffatta distribuzione temporale, abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata;
il Tribunale si è immotivatamente sottratto a violando i criteri di ermeneutica contrattua-tale esame, le e, im special modo, quello dell'interpretazione lette- rale nonchè quelli che impongono la ricostruzione della comune intenzione delle parti (ex art. 1362 c.c.); il Tribunale ha anche violato il criterio ermeneutico della рашива interpretazione complessiva delle norme contrattuali det- tato dall'art. 1363 a.c.; il Tribunale avrebbe dovuto accer- tare anche quanto previsto con l'accordo nazionale del 21 maggio 1981 (e successivo del 2 ottobre 1989) com il quale le parti sociali stabilirono di corrispondere "a de- correre dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di mac- chima e di guida e al rimanente personale che presta servi- zio in turni avvicendati: (...) b) una indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata di domenica", precisato che tale indennità non sarebbe spettata "qualora la prestazione domenicale coincida com il mancato riposo (...)"; im definitiva, se il Tribunale avesse correttamente inter- pretato sia gli artt. 16 e 17 del CCNL Autoferrotranvieri che l'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 applicabili mel caso di specie non avrebbe dovuto riconoscere a carico - 12 "della SITA alcun ulteriore 'onere indennitario". Con il terzo motivo, denunziando omessa, inadeguata, in- sufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la socie- tà ricorrente deduce che il c.t.u. aveva determinato sia l'importo dovuto a titolo di maggiorazioni ex artt. 16 e 17 del Contratto Collettivo (pari a lire 1.308.392) che Quello relativo alle indennità ex Accordo Nazionale 21 maggio 1981 (pari a lire 266.250), determinando in lire 1.042.142 la differenza effettivamente non percepita dal lavoratore;
che inspiegabilmente il Tribunale aveva con- cluso che "l'accordo nazionale del 21 maggio 1981 non co- stituisce oggetto del presente giudizio" e, quindi, ΠΟ nostante l'espresso quesito posto al c.t.u. - non aveva considerato l'importo di lire 266.250, che il lavoratore aveva già percepito%;B che pertanto il Tribunale aveva ri- conosciuto in favore del lavoratore le seguenti somme: a) lire 1.308.392 per maggiorazione per lavoro festivo ex artt. 16 e 17 CCNL Autoferro tranvieri, come determinata dal c.t.u., b) lire 1.056.023 a titolo di risarcimento per il danno subito dal lavoratore, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle frazioni di capi- tale via via rivalutate dalle singole scadenze. Osserva la Corte in via pregiudiziale che il controricorso è inammissibile, dovendo ritenersene inesistente la notifi- cazione, eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (a mezzo -- 13 - へ del servizio postale), in mancanza dell'avviso di ricevi- mento del piego raccomandato, che non risulta allegato al- l'originale dell'atto e neppure è rinvenibile nel fascico- lo di parte (cfr. Cass. 8 aprile 1994 m. 3303, 4 febbraio 1999 m. 965, 15 febbraio 1999 m. 1224, 33 agosto 1999 n.8403). Ciò detto, si osserva che è infondato il primo motivo di ricorso. Vero è, infatti, che l'attività di "trasporto persone per vie terrestri" esercitata dalla società ricorrente è espres- samente indicata dal decreto ministeriale 22 giugno 1935 (e рутить successive modifiche) tra quelle per le quali "il funziona- mento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ra- gioni di pubblica utilità", con la conseguenza che, per effetto del suddetto decreto, l'attività stessa va ricompre- se tra quelle per le quali l'art. 5 della legge 22 aprile 1934 n. 370 consente di far cadere il giorno di riposo set- timanale in un giorno diverso dalla domenica e permette, altresì, di attuare tale riposo mediante turni al personale addetto, in deloga sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecuti- vi fissati negli artt. 1 e 3 della stessa legge. Tuttavia, la impugnata sentenza non si è limitata ad affer- mare l'illegittimità del comportamento della S.I.T.A., ma ha considerato anche il caso dello spostamento del riposo - 14 - oltre il settimo giorno legittimamente disposto dal datore di lavoro, sottolineando che, pure in questo secondo caso, il lavoratore ha diritto ad un'attribuzione patrimoniale distinta e ulteriore rispetto a quella dovuta per il lavo- ro festivo, posto che l'ininterrotto protrarsi dell'attivi- tà lavorativa determina, con il passare del tempo, una sua maggiore penosità che va compensata comunque, indipendente- mente sia dalla concessione di riposi compensativi, che dalla corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale. funds In definitiva, secondo il Tribunale, quale che ne sia il ti- tolo (risarcitorio o retributivo), al lavoratore turnista che goda del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo è sempre dovuto un apposito compenso per la penosità del lavoro prestato nel settimo giorno e, ove in tal senso non provveda la disciplina contrattuale del rappor- to (con la previsione di indennità o benefici specificamente destinati al ristoro di tale penosità), il giudice può deter- minarne l'ammontare, applicando per la relativa liquidazione criteri che tengano conto del carattere più o meno usurante delle prestazioni lavorative di volta in volta considerate. Queste affermazioni della sentenza impugnata sono in tutto conformi a principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che, quando il lavoro si protrae per più di sei giorni consecutivi, quale conseguenza necessaria Л - 15 - del funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubbli- ca utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione, impli- canti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la sua normale dilazione oltre il settimo giorno (in legittima deroga sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecuti- vo), la concessione del medesimo oltre il settimo giorno non ripristina l'equilibrata alternanza tra giorni lavora- tivi e riposo e non equivale ad ogni effetto al riposo go- duto nel settimo giorno. Risponde, infatti, ad una nozione di comune e generale esperienza che l'attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche che ob- blighi a seguire un ritmo predeterminato e immutabile, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che soprag- giunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla non- male cadenza settimanale non può, di per sè, compensare tale crescente disagio. In altri termini, il godimento del riposo compensativo vale certamente a diminuire l'onere in- dennitario del datore di lavoro, ma non elimina il diritto (del tutto distinto e ulteriore rispetto al diritto al com- penso per la prestazione di attività nel giorno domenicale) ad un'attribuzione patrimoniale - da considerare come risto- ro del danno da usura che, se non prevista dal contratto 16- collettivo, può essere determinata dal giudice, applicando per la relativa liquidazione criteri analoghi a quelli uti- lizzati per determinare la maggiorazione dovuta per il la- voro domenicale, con il quale è evidente l'affinità (cfr. da ultimo Cass. 23 agosto 1997 m. 7904, 6 ottobre 1998 n. 9885, 17 febbraio 2000 m. 1769, 26 maggio 2000 m. 6904, 4 settembre 2000 n. 11611). Senza dire che, anche con riferimento all'art. 8 della legge 14 febbraio 1958 m. 138, norma pur essa invocata dalla so- cietà ricorrente come regolatrice del rapporto controverso, forunder questa Corte, con la recente decisione 13 ottobre 2000 n. 13703, ha affermato che "La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi, deroga prevista, per il personale viaggiante su linee extra-urbane dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di tra- sporto, dall'art. 8, legge 14 febbraio 1958, m. 138, che con- sente il cumulo di due riposi settimanali, comporta che sono possibili due ipotesi di cadenza del riposo settimanale - 0 dopo sei giorni o dopo dodici giorni con cumulo di due riposi ma non quella di solo in presenza di determinati requisiti- spostare il giorno settimanale tra il settimo e l'undicesimo giorno;
talchè il lavoro prestato oltre il sesto giorno lavo- rativo in violazione della normativa sul diritto al riposo settimanale deve essere risarcito per il sacrificio derivante - 17 . へ dal superamento dell'anzidetta disciplina legale". Alla stregua degli esposti principi di diritto, nessuna censura può muoversi alla sentenza del Tribunale per aver ritenuto che la prestazione resa oltre il sesto giorno la- vorativo (ancorchè consentita dalla disciplina legale dell rapporto) deve comunque trovare remunerazione in un compenso destinato specificamente ad indennizzare l'usura derivante dalla sua maggiore gravosità e una volta accertato che la " società appellante non aveva neppure indicato l'esistenza di previsioni della contrattazione collettiva eventualmente formule idonee a compensare il pregiudizio suindicato, per aver prov- veduto a liquidare una certa somma al suddetto titolo, deter- minandone equitativamente l'ammontare. Il secondo motivo è in parte inammissibile e per altra parte infondato. La sentenza del Tribunale, invero, ha accertato che la società appellante non aveva fatto alcun riferimento a previsioni della contrattazione collettiva eventualmente idonee a compensare i turnisti (oltre che per la prestazione di attività nel giorno domenicale) anche del pregiudizio subito per la maggiore gravo- sità della prestazione lavorativa resa nel settimo giorno. A fronte di questo accertamento di fatto, era onere dell'o- dierna ricorrente indicare gli atti della fase di merito ne i quali era stata prospettata l'esistenza di previsioni con- trattuali di contenuto tale da comportare il riconoscimento - 18 - ے ن di benefici funzionalizzati al compenso (anche) dell'indi- cata maggiore penosità della prestazione, in quanto, per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione del giudice di legittimità che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la ve- rità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti difensivi. Si deve, quindi, considerare la questione come nuova ed insuscettibile di esame in questa sede, posto franch che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità forma- le del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili temi di contestazione diversi da quelli introdotti nel giudizio di merito tranne che non si tratti - di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle que-- stioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto già de- dotti nelle precedenti fasi - (cfr., tra tamte, Cass. 13 - luglio 1996 m. 6356, 22 gennaio 1998 m. 570, 12 febbraio 1998 m. 1496, 15 maggio 1998 m. 4900). Infondata è, invece, la doglianza per la parte in cui si denuncia il mancato esame del contenuto dell'Accordo Nazio- male del 1981, poichè il Tribunale ha specificamente consi- derato e valutato il contenuto dell'Accordo in questione, affermando che l'indennità ivi prevista ed erogata al la- へ 19 - voratore non costituiva oggetto dell'instaurato giudizio. Anche il terzo motivo è privo di fondamento. Il quesito posto dal giudice del merito al consulente di ufficio per come trascritto in ricorso imponeva di ac- certare il compenso spettante al lavoratore, alla stregua della contrattazione collettiva, per il lavoro prestato nei giorni (che avrebbero dovuto essere) dedicati al ri- poso settimanale (equiparati a giorni di lavoro festivo) e di detrarre quindi dall'importo calcolato quello corri- sposto dalla società "a tale titolo". Si trattava, quindi, di stabilire quanto fosse in concreto dovuto al dipendente "a titolo" di maggiorazione per lavoro festivo e sul punto la sentenza impugnata esprime una motivazione che è immune dai denunciati vizi, ben chiarendo il giudice a quo che le ragioni dell'attribuzione della somma di lire 1.308.392 andavano individuate nel fatto che l'ausiliare tecnico aveva verificato che la società appellante non aveva riconosciuto al lavoratore appellato la maggiorazione suddetta, essendosi limitata ad erogargli l'indennità di cui all'Accordo Nazio- nale del 1981, dal Tribunale ritenuta peraltro (senza che la relativa affermazione abbia formato oggetto di espressa, specifica censura) estranea all'oggetto del proposto giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Non deve provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, per la rilevata inammissibilità del controricorso - 20 - 1 e tenuto conto della mancata partecipazione del resistente alla udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 6 aprile 2001. Il Presidente (dr. Alberto Spanò) левее воلمانيا Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)Done- facts Figurites IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 42 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE T R O C 7 G 3 L G 3 5 3 . L E A D L E N E I . O I A 1 0 I T I L D E R N T D ' E R A T S S L O S S A S A N I A S O , G O S I E T T D R E E G , A R I , T A O D T L I L S O E R D P N O D S I E A M E - 21 -