Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
10067378 E 6 N A 8 I O 5 9 I 1 R . 01542/02 Z / ITALIANA N REPUBBLICA 4 A A / - T R 6 T 2 B U S . B I R IN NOME DEL P I L . G L P R E . A D T R CASSAZIONI RTE L K E A A D T A D I I 1 S E R SEZIONE TRIBUTARIA 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E M R.G.N.13/2000 FINOCCHIARO Presidente Dott. Alfio Consigliere Dott. Massimo ODDO Cron. 3895 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI . Consigliere Ud. 13/11/2001 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Procedimento - SENTENZA Termine impugnazione sul ricorso proposto da: Inizio decorrenza - Comunicazione del dispositivo AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro Inidoneità ai fini decorso termine pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei breve Termine lungo Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Applicabilità sentenze giudizio Generale dello Stato che la rappresenta e difende per tributario anche secondo previgente disciplina. legge, - ricorrente
contro
FALLIMENTO INDUSTRIA ZOOTECNICA MERIDIONALE S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e chu difesa, giusta procura in calce al controricorso, :2261 dall'Avv. Giancarlo Amici, nel cui Studio in Roma, viale delle Province, 37, è elettivamente domiciliato;
1 - controricorrente per la Cassazione della sentenza n.144/26/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez.26, in data 08-10-1998 depositata il 02-12-1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base della cartella esattoriale n. 901287, emissione 89, concernente accertamento in rettifica relativo all'esercizio 1984, l'Esattoria Consorziale delle Imposte Dirette di Anagni, notificava, alla Curatela fallimentare dell'Industria Zootecnica Meridionale s.r.l., avviso di mora, con il quale richiedeva il pagamento della somma di L.26.775.600. L'atto veniva impugnato dal contribuente che deduceva l'illegittimità della pretesa, dal momento che, in forza di pregressa decisione della Commissione لسله Tributaria di Roma, l'iscrizione a ruolo dell'imposta accertata era stata limitata ad un terzo. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di 2 Frosinone, con decisione n. 223/01/90, accoglieva il dell'illegittimità ricorso, nella considerazione non essendo definitivo dell'intera iscrizione, l'accertamento sottostante, perché impugnato. L'interposto appello dell'Ufficio, che, fra l'altro, prospettava la legittimità del proprio operato, avendo effettuato l'iscrizione a ruolo per l'intero, e non per un terzo, in applicazione del 5° comma dell'art.11 del DPR n. 602/1973, veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la decisione in epigrafe indicata. L'Amministrazione con ricorso notificato il 16-12-1999 ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 22-01-2000, il contribuente ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, l'impugnata decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova;
violazione e falsa applicazione dell'art.116 C.p.C. e dell'art.38 del DPR n.546/1992; Han in relazione agli artt.50 e 62 del D. Legs. n.546/1992 ed all'art.360 n.3 e 4 C.p.C.. Il vizio viene ricollegato alle circostanze che la 3 inammissibile l'appello C.T.R. ha dichiarato considerando, per un verso, che gravasse dell'Ufficio, sullo stesso l'onere di provare la circostanza dell'intervenuta comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, e, quindi, desumendo, ex in ordine alla art.116 c.p.C., argomenti di prova tardività dell'appello, dall'omissivo comportamento dell'Amministrazione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 5 e 15 del DPR n. 602/73; motivazione carente ed insufficiente su un punto decisivo della controversia;
in relazione agli artt.50 e 62 del D. Legs. n.546/92 ed all'art.360 n.ri 3 e 5 C.p.c.. Si deduce che, stante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la C.T.R. non avrebbe dovuto passare alla trattazione del merito, neppure per affermare, con lapidaria espressione, che "il fisco non è creditore privilegiato" per cui doveva ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo di un terzo dell'imposta, e che, comunque, una tale affermazione era a ritenersi erronea, dal momento che, a norma dell'art.11, comma 5 del DPR n.602/73, l'Ufficio, ove sussista un fondato pericolo per la riscossione, ha il potere di iscrivere a ruolo straordinario l'intero 4 2 carico tributario, e che, nel caso, si era correttamente avvalso di tale suo potere, tenuto conto che la pendenza di una procedura fallimentare, era espressione di uno stato di precarietà, che, certamente, esponeva a rischio di realizzo, il credito tributario. Le doglianze prospettate con il primo motivo sono fondate. Dagli atti in esame risulta, che la sentenza di primo grado, venne emessa, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone il 5 aprile 1990. e venne depositata il 4 marzo 1993. Risulta, altresì, che l'appello dell'Amministrazione venne proposto con atto del 19-06-1993. Può, ancora, considerarsi pacifica la circostanza che in mancanza di notificazione, il termine per impugnare le sentenze, ivi comprese quelle emesse dai giudici tributari, (SS.UU. 669 del 20-01-1992, n.3200 dell'1- 04-1941; n.4372 del 5-05-1994) è quello lungo di un anno, previsto dall'art.327 comma 1° C.p.C., decorrente dalla data di pubblicazione, che coincide con il deposito. н Ciò posto, è conseguenziale ritenere, contrariamente a о quanto affermato nell'impugnata decisione, la tempestività del gravame, dal momento che, l'appello 5 risulta proposto con atto (19-06-1993) posto in essere ritualmente, ben prima della scadenza del termine lungo, che nel caso, tenuto conto della sospensione coincideva con la data del 19 feriale dei termini, settembre 1994. Né a diverse conclusioni poteva indurre la circostanza che l'Amministrazione non aveva provveduto a depositare in giudizio, la documentazione relativa alla comunicazione della decisione impugnata, giacchè, a prescindere dall'esistenza di tale comunicazione e dalla rilevanza probatoria, alla stessa riconnettibile ex art.116 c.p.C., sia in ordine alla relativa materiale esistenza, sia pure alla data di notifica, comunque, sul piano sostanziale, non poteva, di certo, dedursene che, il dies a quo per l'appello, iniziasse a decorrere dalla notifica di tale comunicazione, essendo stato affermato, con pronuncia che si condivide (Cass. n.3943 del 06-05-1997), e da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, che la decadenza dall'impugnazione si determina, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, quale che sia la normativa applicabile previgente (DPR n.636/72), transitoria (art.72 D. Legs. n.546/92 così come sostituito dall'art. 12 C. 1°, lett i) del D.L. 08-08- 1996 n.437, convertito in Legge n.556 del 24-10-1996) o 6 vigente (art.38 D. Legs. 31-12-1992 n.546), "senza che vi ostino le prescrizioni della comunicazione, ad opera dell'Ufficio, di dette decisioni e la correlazione all'esecuzione di tale adempimento della decorrenza del termine breve dell'impugnazione (Cass. SS.UU. n. 668/1992). La decisione impugnata risulta, dunque, affetta dal denunciato vizio di diritto e, pertanto, va cassata, con assorbimento dell'altro profilo di doglianza. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deciderà, adeguandosi ai richiamati principi, e pronuncerà anche sulle altre questioni prospettate dalle parti e sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio A I Così deciso in Roma il 13 novembre 2001 R 5 A 6 . 8 E T 9 N N U 1 residente / - O B 4 I I / B Z 6 R . A 2 L T R . L Dott. Alfio Finocchiaro R T A . S P . I . B D G A A E I L Relatore T -Il Consigliere Estensore R E R 1 D E 3 I A T 1 S D N . A Dott. Anton E Lasi E N S M T I N IL CANCELLIERE C1 A E S Innocenzo Battista E POSITATO IN CANCELLERIADEPOSITATO FEB. 2002 7 Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista