Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14812
CASS
Sentenza 3 ottobre 2003

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto dal Direttore dell'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva accolto il ricorso di un intimato avverso un'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria. L'intimato aveva impugnato l'ordinanza, emessa dall'Ispettorato del Lavoro, per violazione degli articoli 15, comma 5, del Regolamento CEE n. 3821/85 e 6 del Regolamento CEE n. 3820/85, relative al superamento dei periodi massimi di guida e alla compilazione incompleta dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi. Le censure sollevate dall'intimato riguardavano l'incompetenza dell'Ispettorato del Lavoro, sostenendo che la competenza spettasse al Commissario del Governo in veste di Prefetto ai sensi dell'art. 179 del Codice della Strada. Inoltre, lamentava la mancata risposta al ricorso proposto al Prefetto entro i termini previsti dall'art. 203 del Codice della Strada, e l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di motivazione sia sulle norme violate sia sull'entità della sanzione. L'Ispettorato del Lavoro, costituendosi in giudizio, aveva contestato tali eccezioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Ispettorato, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Torino. In primo luogo, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando la competenza dell'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano ad irrogare sanzioni amministrative in materia di disciplina dei turni di riposo dei conducenti e di uso dei cronotachigrafi. Tale competenza deriva dall'attribuzione alle Province Autonome delle funzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di vigilanza e tutela del lavoro, nonché dal trasferimento degli ispettorati provinciali del lavoro. Di conseguenza, il ricorso al Prefetto previsto dagli artt. 203 e 204 del Codice della Strada non era applicabile, rendendo infondato il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata risposta entro i termini. Infine, la Corte ha accolto anche il terzo motivo, ritenendo che l'ordinanza-ingiunzione avesse indicato le disposizioni comunitarie violate, sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa e la verifica della legittimità della sanzione. La Corte ha stabilito che l'Ispettorato provinciale è competente non solo per i controlli nelle imprese, ma anche per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14812
    Data del deposito : 3 ottobre 2003

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