Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
Il richiamo contenuto nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario ai reati previsti dagli artt. 73 e 80 del T.U. in materia di stupefacenti è da intendere riferito, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma terzo D.L. n. 152 del 1991, conv. con modif. in L. n. 203 del 1991, per quanto riguarda i fatti commessi sotto la vigenza della legge n. 685 del 1975, alle corrispondenti fattispecie previste dagli artt. 71 e 74 di tale legge. Pertanto, una volta verificata la condizione che quei fatti siano, in concreto, rientranti anche nelle previsioni della normativa ora vigente, alle relative pronunce di condanna devono riconoscersi gli effetti ostativi che derivano dal citato art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario alla normale fruizione di benefici e, a causa del richiamo operato allo stesso art. 4 bis dall'art. 1, comma terzo lett. a), L. n.207 del 2003, anche l'ulteriore effetto ostativo all'applicazione della sospensione condizionata della pena (cosiddetto "indultino") prevista da detta ultima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 30/11/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 4094
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019695/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LV CO, N. IL 25/04/1964;
avverso ORDINANZA del 17/03/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata.
RILEVA
Con ordinanza del 17/03/2005 (dep. il 22/05/2005) il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da LV OS avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione condizionato della pena ai sensi della L. n. 275 del 2003. Il Tribunale ha ritenuto ostativo all'accoglimento il titolo dei reati, dovendosi estendere tale ostatività anche al reato previsto dalla L. n. 685 del 1975, artt. 71, 74, trovando tali norme il loro corrispettivo nel D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 80;
inoltre, secondo il Tribunale, era ostativo all'accoglimento dell'istanza anche il fatto che lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, non coincidendo nella specie il reato ostativo con il reato più grave, non poteva non determinare il ripristino per tale reato della pena edittale prevista calcolata nel minimo, pena che era addirittura maggiore a quella complessiva irrogata e che per tale ragione non era stata - all'evidenza - espiata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato con atto del 29/04/2005 nel quale ha lamentato violazione ed erronea applicazione di legge nonché illogicità della motivazione.
OSSERVA
Il ricorrente ha sostenuto che entrambi i delitti per i quali vi era stata condanna non ricadevano nelle preclusioni ostative previste dalla L. n. 207 del 2003, non essendo possibile una loro applicazione analogica;
inoltre era censurabile anche la seconda tesi enunciata in punto di ostatività per mancata espiazione della pena riconducibile al reato associativo legato in continuazione al reato ritenuto in sentenza più grave, essendo in proposito il Tribunale incorso in una palese erronea interpretazione delle norme di legge e della sentenza della Corte Costituzionale citata nel provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio che la prima ratio decidenti dell'impugnata ordinanza - quella per la quale sarebbero ostativi alla concessione del beneficio di cui alla L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 1, ed in virtù del richiamo Ord. Pen., art. 4 bis operato dalla stessa legge, art. 1, comma 3, lett. a), non solo le fattispecie ex D.P.R. n. 309 del 1990, espressamente richiamate nell'art. 4 bis cit., ma anche i reati dall'LV in espiazione in quanto regolamentati dalla L. n. 685 del 1975 - merita piena condivisione, rimanendo assorbita nella reiezione del ricorso la cognizione della censura attingente la seconda ratio della decisione.
Deve invero il Collegio affermare, ad integrazione del non recente pronunziato di Sezione (cfr. Cass. sent. n. 6272/1999) che ha escluso la automatica equivalenza - ai fini della integrazione delle condizioni ostative di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis - tra fattispecie di cui alla L. n. 685 del 1975, artt. 71, 74 e quelle di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 80, che i reati di cui alla legge del 1975 ben possono trovare il proprio corrispondente normativo nelle previsioni del D.P.R. n. 309 del 1990, stanti la identità strutturale e di ratio e la continuità cronologica tra le norme contenute nelle disposizioni succedutesi nel tempo, sicché deve ritenersi del tutto integrata la condizione ostativa di cui alla L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a), per la esistenza di espiazione in atto di condanna inflitta per la violazione delle norme del 1975 senza che l'operare di siffatta equivalenza comporti l'adozione della vietata applicazione analogica delle norme stesse. Di analogia vietata si dovrebbe infatti parlare solo se si ritenesse il richiamo formulato dall'art. 4 bis cit., alle norme del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come rinvio chiuso e delimitato soltanto a quella disposizione introdotta con il D.P.R. del 9 ottobre 1990: ma in tale senso non può opinarsi, per la decisiva considerazione che, essendo stato il testo dell'art. 4 bis cit. (con il richiamo testè indicato) introdotto a modifica dell'Ordinamento Penitenziario vigente con il D.L. n. 152 del 1991, conv. dalla L. n. 203 del 1991, è alla previsione di tale testo che occorre far capo e, segnatamente all'art. 4, comma 3, citato D.L. che ha inteso affermare (al fine di rendere ex nunc operative le nuove norme) che per i reati commessi prima della entrata in vigore della L. n. 162 del 1992 il riferimento contenuto nell'art. 4 bis cit., ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 80 doveva intendersi effettuato alle corrispondenti fattispecie della L. n. 685 del 1975, nel testo previgente alla L. n. 162 del 1990. E pertanto, escluso che l'equivalenza in questione importi violazione del divieto di applicazione analogica della norma, tutto il problema si risolve - come pervero in parte qua indicato anche dalla sentenza n. 6272/1999 di questa Corte - nella effettuazione di indagine di corrispondenza biunivoca tra vecchie e nuove previsioni incriminatici, indagine che si deve muovere nella linea della equivalenza indicata dal legislatore sin dal 1991 che, pertanto, pur non essendo definibile come automatica, è certamente un dato normativo ineludibile per l'interprete.
Nel caso in questione, il Tribunale ha preso in esame il titolo dell'imputazione per la quale l'LV venne condannato e ne ha ricavato fattispecie bensì disciplinata nella L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 74, ma affatto sovrapponibile a quella regolata dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 80, e quindi ha effettuato la concreta valutazione di equivalenza delle condizioni ostative imposta dal legislatore, valutazione che il ricorso - incentrato solo sulla pretesa violazione del divieto di analogia (cfr. pagg. 2 e 3)- non ha neanche preso in esame e contestato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OS LV al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006