Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Non sono del tutto equivalenti le fattispecie criminose configurate, rispettivamente, dagli artt. 71-74 della legge n. 685 del 1975 e dagli artt. 73-80 del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto esse, oltre a stabilire un trattamento sanzionatorio diverso, hanno incidenza anche sul paradigma normativo, poiché il reato di cui all'art. 73 citato non riproduce quello di cui all'art. 71 della legge del 1975, ma risulta dalla fusione delle due distinte figure criminose previste dagli artt. 71 e 72 di quest'ultima legge. Ne consegue che, ai fini dell'ammissione alla fruizione dei benefici penitenziari, l'ostatività prevista dall'ultima parte dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 in riferimento a condanne inflitte per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato a norma del successivo art. 80, non può essere automaticamente estesa a quelle inflitte per il reato previsto dall'art. 71 della legge n. 685 del 1975, aggravato a norma del successivo art. 74. (Fattispecie relativa a concessione di detenzione domiciliare, dalla S.C. ritenuta legittima, a condannato ultrasessantenne, per il quale sussistevano i requisiti richiesti dall'art. 47-ter ord. pen., indipendentemente dalla dimostrazione dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6272 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 16.11.1999
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 6272
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " NN ES " N.17978/99
ha Pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, nel procedimento di sorveglianza a carico di CORSO VI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo, in data 3.12.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza - fra l'altro - concedeva al Corso la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art.47 ter ord. penit. rilevando che la misura della pena residua lo consentiva, che costui aveva superato i sessant'anni, che era parzialmente inabile e che appariva idonea ad evitare la commissione di ulteriori reati. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.G. di Palermo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che, essendo stato il Corso condannato per il delitto previsto dagli artt.71 e 74 legge n.685/1975, vigeva la previsione dell'art.4 bis ord. penit. - il quale, pur richiamando gli artt.73 e 80 d.p.R. n.309/1990 (entrati precedentemente in vigore) si attagliava anche alla suddetta ipotesi criminosa, che sostanzialmente riproduceva quella ora indicata. La detenzione domiciliare, conseguentemente avrebbe potuto essere concessa solo per la dimostrata insussistenza di collegamenti colla criminalità organizzata, dei quali invece dava atto l'informativa rituale di polizia.
Oltre a ciò, il Tribunale non aveva motivato l'opinione espressa circa la parziale inabilità del condannato, ladove invece la documentazione sanitaria fornita dal carcere escludeva ogni incompatibilità col regime detentivo.
Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (sia pure in riferimento a diversa fattispecie) il principio per il quale è giuridicamente errato ritenere (come fa il ricorrente P.G.) che le fattispecie criminose configurate rispettivamente dagli artt.71-74 della legge n.685/l975 e dagli artt.73-80 del d.p.R. n.309/1990 (cui fa espresso richiamo l'art. 4 bis ord. penit., che nel caso in esame si vuole ostativo alla concessione della misura alternativa) siano assolutamente equivalenti. Si trascura in tal modo di considerare che le norme incriminatrici succedutesi nel tempo, oltre a stabilire un trattamento sanzionatorio diverso (prevedendo le disposizioni ultime, pene detentive più gravi di quelle precedentemente stabilite) hanno avuto incidenza anche sulla struttura del paradigma normativo, in quanto il reato di cui all'art.73 d.p.r. n.309/1990 non riproduce quello di cui all'art.71 della legge n.685/1975,ma risulta dalla fusione delle due distinte figure criminose previste dagli artt.71 e 72 della legge succitata (cfr. Sez. Un. 31.5.1991, Parisi;
Sez.VI, 12.7.1990, Squillace). Ne consegue che, siccome lo specifico regime giuridico posto dalle norme incriminatrici qualifica e distingue ciascun titolo di reato, il ragionamento equiparatore a tutti gli effetti, svolto dal P.G. ricorrente, è senz'altro errato sul piano giuridico, conducendo non all'identità delle fattispecie criminose, ma alla loro assimilazione, che, scaturisce da una operazione di estensione analogica inammissibile (cfr. Sez.I, 13.7.1999, n. 4964). Quanto all'altro argomento sviluppato nel ricorso, deve rilevarsi che il tipo di infermità del quale soffre il Corso è stato indicato nell'ordinanza impugnata (cardiopatia ischemica e broncopatia cronica a prevalente carattere spastico) laddove ne è stata esclusa la rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art.147 c.p.; il successivo giudizio di rilevanza ai fini invece della concessione della misura alternativa in esame, ricondotto a tale accertata patologia, è stato argomentatamente giustificato dal giudice di merito, con valutazione non ulteriormente sindacabile in questa sede, non individuandosi, da parte del ricorrente P.G., elementi di scorrettezza logico-giuridica, al di fuori dell'errata (dal ricorrente) indicazione di una omissione in fatto, che qui non ricorre.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 1999