Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6272
CASS
Sentenza 16 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non sono del tutto equivalenti le fattispecie criminose configurate, rispettivamente, dagli artt. 71-74 della legge n. 685 del 1975 e dagli artt. 73-80 del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto esse, oltre a stabilire un trattamento sanzionatorio diverso, hanno incidenza anche sul paradigma normativo, poiché il reato di cui all'art. 73 citato non riproduce quello di cui all'art. 71 della legge del 1975, ma risulta dalla fusione delle due distinte figure criminose previste dagli artt. 71 e 72 di quest'ultima legge. Ne consegue che, ai fini dell'ammissione alla fruizione dei benefici penitenziari, l'ostatività prevista dall'ultima parte dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 in riferimento a condanne inflitte per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato a norma del successivo art. 80, non può essere automaticamente estesa a quelle inflitte per il reato previsto dall'art. 71 della legge n. 685 del 1975, aggravato a norma del successivo art. 74. (Fattispecie relativa a concessione di detenzione domiciliare, dalla S.C. ritenuta legittima, a condannato ultrasessantenne, per il quale sussistevano i requisiti richiesti dall'art. 47-ter ord. pen., indipendentemente dalla dimostrazione dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6272
    Data del deposito : 16 novembre 1999

    Testo completo