Sentenza 21 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 07 95 1/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEa Oggetto n ESPROPRIAZIONE SEZIONE PRIMA CIV PUBBLICA UTILITA' Composta dagli Ill.n R. G. N. 19151/00 Dott. NN LOSAVIO Presidente i 21188/00 Consigliere - Dott. Mario ADAMO ww 21222/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere .. 17-577 Cron. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere - 2077 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Ud. 05/12/2002 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso l'Avvocato GIUSEPPE BENEDETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO VERNA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
ZO MA VINCENZA, DI GN ABBRESCIA AMALIA, IACP BARI;
- intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 21188/00 proposto da: 2266 I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI 1 BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato GIORGIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO GAROFALO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI BARI, ZZ MA VINCENZA, DI GN ABBRESCIA AMALIA;
intimati - e sul 3° ricorso n° 21222/00 proposto da: ZZ MA VINCENZA, DI GN ABBRESCIA AMALIA, Lil NO CI NN e la anche in qualità di cessionaria dei diritti zostanie. nella qualità di eredi di GN ABBRESCIA SIMEONE, domiciliati in ROMA VIA PAPINIANO 29, elettivamente l'avvocato CO OL, rappresentati e presso difesi dall'avvocato PAOLO NITTI, giusta mandato а margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI BARI, I.A.C. P.; - intimati avverso la sentenza n. 321/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 13/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Aldo 2 CECCHERINI;
udito per il ricorrente principale, l'Avvocato BEBEDETTO con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto dei ricorsi incidentali;
udito per le resistenti e ricorrenti incidentali ZO e DI GN ABBRESCIA, l'Avvocato NITTI, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbimento del ricorso incidentale condizionato (IACP) rigetto del ricorso incidentale di ZO E DI GN ABBRESCIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 29 marzo 1993, NE Di AG ES, agendo anche quale procuratore specia- le di NI AR, vedova Di AG ES e di AL Di AG, espose che con decreto 11 luglio 1978 del Sindaco di Bari, 1'I.A.C.P. era stato autorizzato ad occupare temporaneamente ed in via di urgenza un suolo edificatorio in Bari di mq 960, appartenente agli attori, e che, anche dopo l'adozione di un decreto di esproprio in data 26 luglio 1983, nessuna indennità era stata loro corrisposta. Chiese quindi alla Corte d'appello di Bari che il Comune e l'I.A.C.P. fossero 3 condannati in solido al pagamento delle indennità ad essi spettanti. Costituitosi, il comune eccepì, tra l'altro, il di- fetto di legittimazione passiva, essendo l'I.A.C.P. il solo ente tenuto a corrispondere le indennità, e nel merito l'infondatezza della domanda e la congruità del- le indennità nel frattempo determinate dall'Ufficio tecnico comunale. L'I.A.C. P., a sua volta, eccepì, per quel che anco- ra rileva in causa, la decadenza degli attori e la pre- scrizione del diritto, avendo il decreto di espropria- zione ormai concluso la procedura espropriativa, nonché il difetto di legittimazione passiva alla domanda, es- sendo stata l'espropriazione pronunciata a favore del Comune di Bari. In corso di causa NE Di AG ES si fa- ceva estromettere dal giudizio, avendo ceduto il suo credito alla sorella AL. Assunta una consulenza tecnica, la Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 13 aprile 2000, determinò in £ 138.000.000 l'indennità di espropriazione spettan- te alle due attrici, e in £ 33.630.411 quella di occu- pazione, in entrambi casi con gli interessi legali dal decreto di espropriazione al saldo, e condannò il Comune di Bari a versare presso la Cassa depositi e prestiti il saldo insoluto, nonché a pagare le spese del giudizio. La corte territoriale ritenne l'I.A.C.P. carente di legittimazione passiva, e accertò il carat- tere edificabile del suolo, siccome inserito in un p.e.e.p. Nella determinazione delle indennità si atten- ne alla consulenza tecnica, svolta seguendo il metodo analitico sintetico, rapportato all'edificio effetti- vamente realizzato sull'area espropriata, e respinse i rilievi del consulente di parte del Comune, che propo- neva di basarsi su di un valore comprensoriale, omoge- neo per l'intera "maglia". Contro questa sentenza, notificata il 14 giugno 2000 al Comune di Bari, quest'ultimo ha proposto ricor- so per cassazione, con atto notificato il 27 settembre a tutte le altre parti, articolando quattro motivi di impugnazione. L'I.A.C.P. ha depositato controricorso, con ricorso incidentale condizionato con un motivo. Le parti priva- te AR IN NI e AL Di AG ES hanno depositato controricorso con ricorso incidentale per un motivo, notificato il 27 ottobre 2000. L'I.A.C.P. ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 I ricorsi, siccome proposti contro la stessa sen- tenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, il Co- mune di Bari denuncia la violazione dell'art. 60 della 1. n. 865/1971 e il difetto di motivazione;
deduce che 1'I.A.C.P. aveva ottenuto, con deliberazione del consi- glio comunale in data 9 dicembre 1975, l'assegnazione dei suoli in discussione e la delega all'acquisizione delle aree ai sensi della norma citata, ed aveva prov- veduto a tutte le operazioni (occupazione del suolo, richiesta di determinazione dell'indennità provvisoria, corresponsione delle somme accettate e deposito presso la Cassa DD.PP. di quelle non accettate), sicché doveva considerarsi unico legittimato passivo all'azione. Il motivo è infondato. Secondo la costante giuri- sprudenza di questa Corte, qualora lo I.A.C.P., cui sia stata affidata la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971, agisca in nome e per conto dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici ed il provvedimento espropriativo sia emesso a favore di quest'ultima, è la stessa Ammi- nistrazione che assume la qualità di esclusivo proprie- tario del bene, nonché di legittimo contraddittore del- l'espropriato nel giudizio di opposizione alla stima, 6 anche quando lo I.A.C.P. abbia agito come delegato a rilevanza esterna (Cass. n. 1113 6 febbraio 1997, 12 467, 8 mag- novembre 1998 n. 11423, 18 gennaio 2000 n. gio 2001 n. 6367, ma già 19 giugno 1990 n. 6161). Con il secondo motivo del ricorso principale si de- nuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma terzo 1. n. 8 agosto 1992 n. 359, e il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia;
si deduce che, in base alla norma citata, non doveva te- nersi conto delle possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo pre- ordinato all'esproprio, е che la corte di Bari aveva invece valorizzato l'edificabilità del suolo derivante dal suo inserimento nel p.e.e.p., vale a dire una pos- sibilità introdotta con lo stesso strumento preordinato all'esproprio. Il motivo è infondato. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa corte, il piano di edilizia eco- nomica e popolare (p.e.e.p.), pur rientrando tra i pia- ni di zona (art. 2 1. 28 gennaio 1977 n. 10) ed assol- vendo come tale una funzione di strumento urbanistico attuativo о di terzo livello (come i piani particola- reggiati o di lottizzazione: art. 28 1. 17 agosto 1942 1150 e succ. mod.), rientra in un disegno normativo n. volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbrica- 7 bili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbani- stico generale, di cui costituisce pur sempre l'attua- zione nella versione originaria o in quella modificata dal p.e.e.p., che del P.R.G. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel p.e.e.p. ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attua- zione o variante, è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo. Da quanto premesso consegue che, nella valutazione del- la natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi occorre tenere presente la destina- zione che quel terreno abbia assunto nel p.e.e.p., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce va- riante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edi- ficatoria e valutarne le caratteristiche (Cass. Sez .un. 18 novembre 1997 n. 11433) Con il terzo motivo si denuncia la carenza ed in- sufficienza della motivazione circa il punto decisivo dell'indice di edificabilità da prendere in considera- zione;
si deduce che, seguendo le conclusioni del con- sulente tecnico, la Corte aveva adottato, con motiva- zione insufficiente l'indice di fabbricabilità fondia- 8 ria (6,30 mq/mc), ben diverso da quello territoriale (1,36 mq/mc), l'unico da applicarsi laddove si verta in tema di esproprio generalizzato о di piano, come nell'ipotesi per cui causa. Si censura poi anche l'adozione del metodo analitico ricostruttivo in luogo di quello sintetico comparativo. Il motivo è fondato. La corte territoriale ha di- chiarato di doversi rapportare, per la determinazione dei parametri del calcolo di stima con il metodo anali- tico ricostruttivo, all'edificio effettivamente rea- lizzato sull'area espropriata, valutato nella sua cuba- tura, ed ha aggiunto che nella stima non doveva tenersi conto delle prescrizioni dei piani p.e.e.p., in parti- colare per la destinazione ad infrastrutture e ad im- pianti pubblici o di uso pubblico, come strade, giardi- ni, edifici pubblici o di culto ecc., né degli stessi vincoli di edificabilità posti dal piano. Ma, nel far ciò, la corte territoriale ha convalidato il metodo se- guito con il richiamo a giurisprudenza (Cass. 12 maggio 1989 n. 2153) basata sulla premessa dell'ininfluenza del p.e.e.p. anche nella valutazione della edificabili- tà legale dell'area espropriata, e da ritenere conse- guentemente superata. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza 21 marzo 2001 n. 125, hanno chiarito che: 9 le norme del piano per l'edilizia, che diretta- mente od indirettamente ripartiscano costruzioni e spa- zi liberi nel singolo fondo espropriando o in più fondi espropriandi coinvolti dall'opera pubblica o dalle ope- re pubbliche globalmente previste a scopo residenziale non hanno funzione di variante del piano regolatore, essendo interne al programma di edificazione a mezzo generalità ed della d'espropriazione, e difettando disposizioni astrattezza proprie delle conformative della proprietà privata;
- la stessa decisione di collocare in alcuni fondi una cubatura maggiore, rispetto a quella mediamente prevista dal piano regolatore, utilizzando poi altri fondi limitrofi per servizi ed infrastrutture diverse dai fabbricati ad uso abitativo (come i parcheggi e il verde pubblico), è momento soltanto attuativo ed esecu- tivo del piano urbanistico generale attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valuta- zioni generali inerenti alla densità abitativa, non im- plica un mutamento delle possibilità edificatorie su- scettibili di vita autonoma dal progetto espropriativo, e, quindi, non incide sull'indennità, in suscettibile di essere incrementata O compressa per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell'ambito di un articolato programma di edificazione pubblica trami- 10 te espropriazioni;
- pertanto, al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione di un fondo incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valu- tazione della edificabilità legale deve trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del pia- no per l'edilizia attinenti dalla collocazione sui sin- goli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture. In base a queste premesse, è viziata da violazione di legge la stima dell'area espropriata, compresa in un piano di edilizia economica e popolare, che si basi, per i parametri del calcolo dell'edificabilità, sull'edificio concretamente costruito su di essa, inve- ce di applicare l'indice territoriale di edificabilità. Con il quarto motivo del ricorso principale si de- nuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. bis 1. n. 359/1992 e il connesso vizio di motivazione;
si deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto ap- plicare, in base alla citata disposizione, la riduzione del 40% dell'importo dell'indennità determinata. Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del mo- tivo precedente, giacché la valutazione della congruità dell'offerta della pubblica amministrazione dovrà esse- 11 re rinnovata in relazione alla una nuova stima dell'in- dennità espropriativa dovuta, che sarà fatta tenendo conto dell'indice territoriale di edificabilità dell'area. Con il ricorso incidentale condizionato, l'I.A.C.P. denuncia la violazione delle norme sulla competenza e delle disposizioni degli artt. 16, 19 e 20 della 1. 22 ottobre 1971 n. 865, e degli artt. 2946, 2947 c.c.; si deduce che la speciale competenza in unico grado della Corti d'appello non trova applicazione fuori dei casi previsti dalla disposizioni citate, e in particolare laddove si verta sul risarcimento danni da occupazione illegittima, domanda che non può essere pertanto propo- sta insieme a quella di determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione dinnanzi alla corte d'Appello quale giudice di unico grado. Il ricorso condizionato in questione è assorbito dal rigetto del ricorso principale, nella parte concer- nente la dedotta legittimazione passiva dell'I.A.C.P. all'azione per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Con il loro ricorso incidentale, gli espropriati lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1226 e 2056 C.C.; deducono che la corte d'appello aveva respinto la 12 richiesta di rivalutazione monetaria in modo sbrigati- VO, nell'erroneo presupposto che la rivalutazione mone- taria non spettasse per il solo fatto che nessuna prova era stata fornita sul punto. Nella specie l'equivalente del danno, comunque determinato, costituendo un credito di valore, doveva essere rivalutato anche d'ufficio per l'importo della svalutazione monetaria verificatasi fi- no alla data della sentenza Il motivo è infondato, perché - secondo la giuri- sprudenza assolutamente consolidata il credito avente - ad oggetto l'indennità di espropriazione (ed anche quello relativo all'indennità di occupazione) non è un credito di valore, bensì di valuta. Quest'affermazione non si pone in contrasto con la sentenza invocata dalla parte, per cui, nel caso in cui l'indennità di occupa- zione legittima sia determinata mediante il criterio dell'applicazione del tasso di interesse legale sul va- lore capitale del bene occupato e tale bene sia sogget- to ad aumento di valore nel tempo, il tasso di interes- se legale può essere ragguagliato ad entità di capitale crescente calcolato su base annuale, affinché l'inden- nizzo copra interamente la mancata utilità subita (Cass. 23 ottobre 1993 n. 10561). Infatti, altro l'indennità di espropriazione (o di occupazione), de- terminata in una somma di danaro, e come tale oggetto 13 di un credito di valuta, altro la base di calcolo (valore espropriativo, variabile nel tempo in funzione di uno dei suoi componenti, costituito dal valore vena- le) utilizzata per la determinazione dell'indennità me- desima. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione all'unico motivo accolto del ri- corso principale, con rinvio della causa ad altra se- zione della Corte d'appello di Bari la quale, nel deci- dere, si atterrà al seguente principio di diritto: al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione di un fondo incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione della edificabilità legale deve trascurare la maggiore o mi- nore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subi- re per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti dalla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture, non potendo l'indennità essere incre- mentata о compressa per mero effetto della sorte asse- gnata a ciascun terreno nell'ambito di un articolato programma di edificazione pubblica tramite espropria- zioni.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta i primi due 14 motivi del ricorso principale, accoglie il terzo e di- chiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principa- le e del ricorso incidentale dell'I.A.C.P.; rigetta il ricorso incidentale proposto da AR IN Azzolli- ni e da AL Di AG ES. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra il comune di Bari e l'I.A.C.P. Cassa la sentenza impu- gnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità tra le altre parti, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Aldo Ceccherini) (NN Losavio) Labours IL CANCELLIERE Domenico Mazzmiųił Domenico Para Cap CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancellerie " 21 MAG. 2003. IL CANCELLIERE 15