Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2015, n. 39787
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Sentenza 20 aprile 2015

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In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 in relazione alla detenzione di fucili ad avancarica).

In tema di armi antiche, sussiste l'obbligo di immatricolazione solo per quelle ad avancarica prodotte o importate posteriormente al 1920, sicchè solo queste ultime, in difetto di apposizione del numero di matricola, sono qualificabili come clandestine con conseguente configurabilità del delitto di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2015, n. 39787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39787
    Data del deposito : 20 aprile 2015

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