Sentenza 20 aprile 2015
Massime • 2
In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 in relazione alla detenzione di fucili ad avancarica).
In tema di armi antiche, sussiste l'obbligo di immatricolazione solo per quelle ad avancarica prodotte o importate posteriormente al 1920, sicchè solo queste ultime, in difetto di apposizione del numero di matricola, sono qualificabili come clandestine con conseguente configurabilità del delitto di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2015, n. 39787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39787 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2015 |
Testo completo
39 7 8 7/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - N. 39912015 - Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 2581/2015 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Rel. Consigliere -Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IO N. IL 06/10/1949 avverso la sentenza n. 13459/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per la nomminsholova del wou Udite, per la parte divile, l'Avv Udit i difensor Avv. ANTONIO LACOND, che i wpire ad motion de won chiest la demubiconsone in foto will'ipster colpose, con puses prone del чого RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13.05.2104 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 16.09.2008 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato l'imputato NA AN, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione e € 516 di multa per i reati, unificati in continuazione, di detenzione illegale e ricettazione di alcune armi comuni da sparo, in parte aventi natura clandestina perché prive di matricola, rinvenute il 29.11.2007 in un locale nella disponibilità del prevenuto, che non le aveva denunciate all'autorità di pubblica sicurezza, attiguo alla sua abitazione di Lacco Ameno;
l'imputato si era dichiarato consapevole della presenza delle armi, appartenute al padre e talvolta pulite dalla madre, poi deceduta, che in base agli accertamenti svolte erano risultate piuttosto datate ma ancora efficienti e idonee allo sparo.
2. Ricorre per cassazione NA AN, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di gravame, coi quali denuncia: -violazione dell'art. 697 cod. pen., insussistenza della ricettazione e violazione dell'art. 23 legge n. 110 del 1975, lamentando la carenza di motivazione della sentenza impugnata sulle ragioni per cui l'imputato sarebbe stato consapevole della natura clandestina delle armi e dell'illegalità della loro detenzione, benché le stesse fossero state a suo tempo denunziate dal padre, titolare di regolare porto d'armi, che ne faceva uso per la caccia quanto ai fucili, mentre le pistole и risalivano al servizio militare dallo stesso prestato durante le due guerre л mondiali;
deduce la natura di armi antiche, non funzionanti, dei fucili ad avancarica e della pistola priva di punzonatura, risalenti ad epoca antecedente l'introduzione dell'obbligo di immatricolazione, così da escluderne la natura di armi clandestine e da ricondurne la detenzione alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.; assenza dell'elemento soggettivo del reato di detenzione illegale di armi e violazione dell'art. 697 comma 2 cod. pen., in relazione alla custodia delle armi in un locale, esterno all'abitazione, che era nella disponibilità della madre, dopo la morte del padre, e alla natura di beni ereditari delle armi stesse, conservate avvolte in vecchie pagine di quotidiani;
-violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'esclusione della continuazione coi precedenti fatti di detenzione di materiale esplodente (fuochi d'artificio) e di un vecchio fucile da caccia, per i quali il ricorrente era già stato condannato;
- eccessività della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO che per ragioni di 1. La doglianza dedotta nel secondo motivo di ricorso relativa alla pretesa chiarezza espositiva è opportuno esaminare per prima لسا 1 insussistenza del delitto di cui al capo A sotto il profilo del difetto di dolo e della riconducibilità della (eventuale) violazione della legge penale alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 comma 2 cod. pen. (che sarebbe prescritta in ragione della risalenza del fatto al 2007), per effetto dell'assenza di una "signoria" effettiva dell'imputato sulle armi, conservate avvolte in vecchie pagine di giornale in un locale che era nella disponibilità della madre fino alla sua morte, non è fondata. Entrambe le sentenze di merito hanno accertato, con motivazioni congrue e puntuali che si saldano e integrano tra loro, concorrendo a formare un unico - e conforme - corpo argomentativo (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3 n. 13926 dell'1/12/2011, Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181) che si sottrae a censura in sede di legittimità, che lo stanzone nel quale erano custodite le armi, situato sullo stesso pianerottolo al termine della scala interna che dà accesso all'abitazione del NA, di fronte all'ingresso della stessa, fa parte del medesimo fabbricato, composto di un'unica unità abitativa, alla quale si accede dal portone d'ingresso, e costituisce pertinenza dell'appartamento occupato dall'imputato, il quale dopo la morte dei genitori (deceduti in epoche diverse) aveva acquisito la disponibilità esclusiva dell'intero fabbricato (dove già abitava), con tutti i beni in esso contenuti. I giudici di merito hanno dato atto che il NA ha ammesso, nelle sue dichiarazioni, di essere a conoscenza della presenza delle armi, in origine appartenute al padre (in parte per uso bellico, quanto alle pistole, e in parte per uso caccia, quanto ai fucili), e di averle viste pulire periodicamente dalla madre dopo la morte del genitore, così da escludere qualsiasi dubbio sul consapevole subentro dell'imputato nella relativa detenzione, giuridica e materiale, dopo il decesso di quest'ultima, e sulla conseguente insorgenza a suo carico dell'obbligo di farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., la cui omissione è idonea a integrare in linea di principio la violazione degli - artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (Sez. 1 n. 7906 del 12/06/2012, Rv. 255193, secondo cui chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo successorio è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse stata già - eventualmente - denunciata dal precedente possessore, in relazione all'esigenza normativamente tutelata di assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti sul territorio nazionale da parte dell'autorità di p.s., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono). Qualunque inconsapevolezza del relativo obbligo giuridico, dedotta sul punto dall'imputato, si traduce, dunque, in un'ignoranza inescusabile della legge penale (Sez. 6 n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073), inidonea a scriminare la condotta di detenzione delle armi da sparo non denunciate, che deve essere 2 assistita dal mero dolo generico consistente nella coscienza e volontà della disponibilità materiale delle armi stesse (Sez. 1 n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302), che è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito con ragionamento immune da vizi logici o giuridici. Sotto tale profilo il ricorso è dunque infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è invece parzialmente fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. La doglianza del ricorrente è in particolare fondata con riguardo al vizio di legittimità che discende dall'assenza di un idoneo accertamento della natura di armi clandestine di quelle diverse dalla pistola a tamburo avente numero di matricola 626. Dalle sentenze di merito risulta che l'assenza dei numeri di matricola sui due fucili ad avancarica artigianali (costituiti da un monocanna cal. 12 e da una doppietta cal. 16) e sulla pistola a tamburo cal. 7,65 non è ascrivibile a un'abrasione o cancellazione successiva dei relativi segni identificativi, ma è dovuta alla mancanza originaria dei numeri di identificazione, che non risultano essere stati mai apposti sulle armi da sparo in questione. Sul punto, la difesa del NA aveva dedotto già nei motivi d'appello avverso la sentenza di primo grado che la mancanza di punzonatura (originaria) delle armi suddette era spiegabile con la loro risalenza ad epoca antecedente l'introduzione del relativo obbligo normativo (obbligo che l'art. 11 comma 8 della legge n. 110 del 1975 esclude per le armi da sparo prodotte o importate nello Stato anteriormente al 1920), e in definitiva con la loro natura di armi vetuste ed antiche, che per quanto riguarda i due fucili da caccia trova apparente supporto, alla stregua della definizione contenuta nell'art. 10 comma 7 legge n. 110 del 1975, nella loro natura di armi ad avancarica (vedi Sez. 1 n. 29857 del 13/06/2006, Rv. 235256, secondo cui integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen., e non la fattispecie delittuosa, la detenzione in assenza di denuncia all'autorità di p.s. ex art. 38 T.U.L.P.S. di un fucile doppietta ad avancarica, fabbricato anteriormente al 1890, non immediatamente qualificabile come arma comune da sparo ai sensi dell'art. 2 legge n. 110 del 1975). La sentenza impugnata (così come quella di primo grado) ha omesso qualsiasi esame e pronuncia sulla questione, così dedotta, della natura antica, o comunque tale da escludere la soggezione all'obbligo di immatricolazione, delle tre armi suddette, che assume rilevanza decisiva non solo ai fini della corretta qualificazione giuridica della condotta sub A, sotto il profilo della riconducibilità dell'omessa denuncia della detenzione delle armi medesime, ove riconosciute antiche, alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (per quanto a titolo 3 doloso, e non colposo) piuttosto che al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 3 del 1967, quanto altresì agli effetti della stessa sussistenza dei reati di cui ai capi B e C, posto che l'insussistenza di un obbligo di immatricolazione escluderebbe di per sé la natura clandestina delle armi ex art. 23 comma 1 n. 2 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1 n. 4849 del 6/04/1987, Rv. 178190, secondo cui l'obbligo di immatricolazione per le armi ad avancarica e la conseguente ipotizzabilità, in difetto, del reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975 concerne solo la detenzione di quelle prodotte o importate posteriormente al 1920) nonchè, di conseguenza, la loro ricettazione, il cui presupposto è costituito, in base alla contestazione contenuta nel capo C, proprio dal possesso di armi prive dei numeri e dei segni distintivi in grado di impedirne l'identificazione (Sez. 1 n. 39223 del 26/02/2014, Rv. 260347). La totale carenza di motivazione sul punto impone pertanto l'annullamento, sotto tale profilo, della condanna per i reati di cui ai capi B e C e, limitatamente alle armi diverse dalla pistola a tamburo recante il numero di matricola 626, anche per il reato sub A (sul punto relativo alla natura delittuosa o invece contravvenzionale dell'omissione dell'obbligo di denuncia comunque definitivamente accertata), con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, perché accerti, mediante i necessari incombenti istruttori e senza incorrere nuovamente nel censurato difetto di motivazione, l'eventuale natura di armi antiche o comunque esenti dall'obbligo di immatricolazione dei due fucili ad avancarica e della pistola cal. 7,65 priva di ли matricola. Per quanto riguarda, invece, la detenzione illegale della pistola a tamburo munita di numero di matricola (626), non si pone - all'evidenza - alcuna questione sulla sua qualità di arma comune da sparo e sulla natura delittuosa della relativa detenzione riconducibile alla violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, così che la corrispondente affermazione di responsabilità penale deve intendersi definitiva con conseguente irrevocabilità della relativa statuizione ai sensi dell'art. 624 comma 2 del codice di rito.
3. Con riguardo alle censure concernenti la misura del trattamento sanzionatorio, dedotte nel terzo e quarto motivo di ricorso, quella sull'eccessività della pena benché del tutto generica - è comunque assorbita dall'annullamento con rinvio sopra disposto in punto responsabilità, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, che è (potenzialmente) idoneo a demandare al giudice di rinvio una rivisitazione complessiva della pena inflitta. E' invece infondata la doglianza avverso il diniego del riconoscimento della continuazione coi reati, in materia di detenzione di (altre) armi e materiali esplodenti, per i quali il NA ha già riportato condanna definitiva, congruamente motivato dalla Corte territoriale, in termini incensurabili in sede di 4 سا legittimità, con l'ampia distanza temporale dei fatti pregiudicati, ritenuta tale da inibirne la riconducibilità a un'unica risoluzione criminosa (che è d'altronde oggettivamente contraddetta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato circa l'appartenenza alla madre, fino al suo recente decesso, delle armi oggetto del presente giudizio).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine ai delitti di cui ai capi B e C nonché, limitatamente alle armi prive di matricola, in ordine al delitto di cui al capo A e rinvia per nuovo giudizio sui capi anzidetti e sul punto del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nella parte relativa alla affermazione della responsabilità penale per il delitto di detenzione illegale della pistola a tamburo con matricola n. 626. Così deciso il 20/04/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Massimo Vecchio жанбло Гесся й Cb ~ v~ DEPOSITATA IN CANCELLERIA -1 OTT 2015 PREMA BY IL CANCELLIERE 105