Sentenza 22 ottobre 1997
Massime • 1
In materia di concussione non è possibile una tipizzazione delle condotte concussive, potendosi manifestare sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale che quella di soccombenza del privato attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito. Risponde perciò di concussione il ministro che utilizzi abitualmente l'aereo privato di un imprenditore che abbia in corso rapporti di affari con il ministero rappresentato dal primo e, soprattutto, che abbia l'aspettativa di ulteriori commesse, quando dalle modalità dei fatti emerga la soggiacenza dell'imprenditore alle pretese del ministro.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1997, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJIANO Presidente del 22/10/1997
1. Dott. Tito GARRIBBA Consigliere SENTENZA
2. " Antonino ASSENNATO " N. 1424
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " OL MI " N. 18039/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI RA, nato a [...] il 10- 4-1924
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 23-01-1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta. dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. Elena PACIOTTI che ha concluso per: Dichiararsi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giovanni CORRENTI che ha concluso per:
Accogliersi l'eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cpp.; accogliersi, in ogni caso, il proposto ricorso;
0 S S E R V A
Dopo che il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con provvedimento del 2-3-1991, aveva dichiarato n.d.p. nei confronti di NI RA in ordine al reato di concussione ascrittogli perché il fatto non sussiste e che tale decisione, su impugnativa del Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, era stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 21.11.1991, questa Corte Suprema, investita del ricorso del Procuratore Generale avverso tale decisione, annullava questa ultima per difetto di motivazione, con sentenza del 17-9-1992, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte territoriale. Quest'ultima, a sua volta, con sentenza del 23-9-1994, disponeva il rinvio a giudizio del NI innanzi al Tribunale di Roma per rispondere del reato contestatogli, così modificata e precisata l'imputazione: artt. 81 e 317 c.p.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della qualità e delle funzioni di Ministro dei Lavori Pubblici, costringeva o comunque induceva De CO NO a concedergli indebitamente reiterati trasferimenti aerei su veivoli di cui il medesimo disponeva (o dei quali si procurava la disponibilità), giovandosi della posizione di soggezione nella quale si trovava il De CO, in quanto titolare di imprese che avevano in corso rapporto con il Ministero dei Lavori Pubblici (in Milano e Roma, fino alla metà del 1987). In esito al conseguente giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 20-12-1995, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, rilevando che, alla stregua delle acquisite risultanze processuali, non solo doveva escludersi, nella condotta dell'imputato, l'elemento della costrizione, avendo il De CO concesso i primi viaggi a titolo di mera cortesia e quelli successivi senza che in merito fosse stata posta in essere azione alcuna di supremazia del Ministro per lui vincolate, ma dovendo parimenti escludersi l'elemento dell'induzione, in quanto il De CO stesso, volendo accreditarsi come persona vicina al Ministro, aveva perseguito il proprio, rilevante interesse nel rendersi disponibile alle richieste del NI, all'evidente scopo di ottenere da costui vantaggi nella sua attività imprenditoriale che ampiamente avrebbero compensato e superato l'onere dei concessi viaggi aerei, stimato in un costo di oltre cento milioni.
A seguito di appello del PG, secondo cui il fatto contestato andava inserito nel quadro di rapporti tra l'imputato ed il De CO, dei quali era stata riconosciuta la natura concussiva con accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (sentenza della Corte di Appello di Roma dell'8-11-1993 in merito al reato di cui agli artt. 110, 317, 61 n. 7 c.p., in concorso con tale Di LM EL attinente un versamento di due miliardi di lire che il De CO era stato costretto o, comunque, indotto a dare per effetto della sua posizione di soggezione rispetto a quella degli imputati), la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23-01-1997, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale, dichiarava il NI colpevole del reato ascrittogli e, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la cennata sentenza della Corte di Appello di Roma dell'8-11-1993, aumentava di mesi cinque di reclusione la pena come inflitta all'imputato con tale decisione, così conseguentemente determinando la pena complessiva in anni cinque, mesi cinque di reclusione, di cui anni due condonati ex DPR 394/90, dichiarando l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NI, deducendo a motivi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. e) cpp., per illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, rilevandosi in merito:
a) motivazione apodittica e contraddittoria in ordine alla ritenuta condotta di "induzione" tenuta dal ricorrente, nella qualità di pubblico ufficiale, verso il privato;
b) si è trattato di un'offerta spontanea da parte del De CO e non dell'effetto di un'induzione mercè il "metus pubblicae potestatis";
c) il "metus" è l'effetto e non il presupposto della condotta di induzione del De CO, le cui dichiarazioni sono inattendibili perché intese ad allontanare dal dichiarante stesso il sospetto dell'imputazione di corruzione, mentre l'offerta fatta al ricorrente era motivata dalla sola "captatio benevolentiae" e, perciò, incompatibile" con lo stato di coartazione che è coessenziale alla possibilità di configurare la concussione dell'imputato potesse essere "moralmente censurabile", alcuna rilevanza penale era dato desumere da esso, atteso che il ricorrente, pur potendo rivolgersi a chiunque, si era rivolto al De CO, stante non solo il fatto che costui faceva la stessa linea per raggiungere Roma e quindi la cosa non gli procurava disagi e difficoltà, ma anche il rapporto di disponibilità senza coartazione o induzione del De CO, tant'è che costui aveva continuato a trasportare il NI, anche dopo che questi non era più in carica;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) cpp., in relazione all'art. 317 c.p. per mancata individuazione dalla condotta di reato contestata (art. 606 lett. e) cpp.).
Al riguarda si è osservato:
a) Mancanza di indicazione e di individuazione della condotta di induzione idonea ad integrare il reato contestato, alla cui affermata sussistenza i giudici della Corte di Appello sono pervenuti con pretesa inversione logica nell'interpretazione dell'art. 317 c.p., capovolgendo il rapporto di causalità tra abuso, induzione e metus, avendo, al riguardo, la sentenza impugnata seguito non il corretto percorso secondo cui l'abuso, è il presupposto, l'induzione è il mezzo ed il metus è l'effetto, ma attribuendo a quest'ultimo il ruolo di presupposto da cui ricavare la prova della induzione e dell'abuso;
b) omessa valutazione del vantaggio conseguito dal De CO, mosso dalla finalità connessa ad una "captatio benevolentiae" per mantenere aspettativa di profitto nei rapporti con il ministro, e carenza di un danno o pericolo di pregiudizio per il privato, senza i quali elementi non è dato configurare l'ipotesi del reato contestato, difettando lo squilibrio nel rapporto tra il pubblico ufficiale ed il privato anzidetto;
c) difetto dell'elemento di prospettazione esplicita o implicita di un danno per il concusso, in cui si risolve la condotta dell'agente. In merito, ad avviso del ricorrente, non è sufficiente la qualifica di pubblico ufficiale della quale si abusi, ma occorre che vi sia prova dell'effetto di tanto sulla vittima, in relazione al condizionamento della condotta di costei quale risposta a quella del pubblico ufficiale, in tal modo integrandosi i caratteri peculiari del reato di concussione, secondo lo stesso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, mentre l'impugnata sentenza ha fatto ricorso a mere presunzioni e non a dati reali per fondare il ritenuto giudizio di responsabilità dell'imputato.
A tali motivi la difesa del ricorrente ha fatto seguire un'eccezione di legittimità costituzionale dello art. 34 cpp., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio per il Giudice che si sia pronunciato sull'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, proposta ex art. 428 cpp., per violazione degli artt. 24, 3, 76, 77 1^ co. della Costituzione, rilevando in proposito che questa stessa sezione della Corte Suprema di cassazione aveva già conosciuto i fatti oggetto del presente procedimento, in occasione della pronuncia di cui alla cennata sentenza 17-9-1992 n. 3197, con la quale, su ricorso del PG della Corte di Appello di Roma, era stata annullata con rinvio la sentenza della Core di Appello di Roma del 21-11-1991 confermativa del provvedimento in data 2-3-1991 con il quale, come già rilevato innanzi, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma aveva dichiarato n.d.p. a carico del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 317 c.p. contestatogli perché il fatto non sussiste.
Ciò premesso, rileva la Corte che, per intuibili ragioni di priorità logico-giuridica, occorre affrontare preliminarmente la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cpp., nei termini innanzi evidenziati dal ricorrente.
Giova, al riguardo, rilevare che, a prescindere da quanto in appresso andrà ad affermarsi, la sez. VI di questa Corte Suprema, in occasione del giudizio d cui alla nota sentenza del 17-9-1992 n. 3197, era composta da magistrati in persona di soggetto del tutto diversi dalle persone fisiche componenti l'odierno Collegio, essendo rimasta eguale, in merito, la sola individuazione numerica della sezione (sez. VI), tant'è che, con provvedimento della 1^ Presidenza di questa Corte in data 14-10-1997, l'istanza di assegnazione del processo in esame ad altra sezione della Corte è stata rigettata, confermandosi, l'assegnazione a questa sezione trovando adeguata garanzia, in sede di formazione del Collegio giudicante, il principio costituzionale del giusto processo e quindi della neutralità ed imparzialità del giudice in ordine ad attività compiuta dal giudicante in fasi precedenti del processo (Corte Cost. 1-10-1997, n. 306). La tutela del principio del giusto processo, cui si collega inscindibilmente la problematica attinente l'aspetto della neutralità ed imparzialità del giudice, ha formato, com'è noto, oggetto di attento e motivato vaglio garantista da parte dei giudici della Consulta, il cui sforzo decisionale non ha mancato, nel tempo, di riaffermare, in numerose pronuncie, talora sofferte ma sempre di rilevante spessore, che la questione si pone in relazione al giudice non inteso come "ufficio", ma come persona fisica che di quell'ufficio impersona la funzione, sicché l'art. 34 cpp., letto nella sua corretta portata ermeneutica, non può che riferirsi al giudice "soggetto fisico", nei cui confronti è dato riferire contestualmente i criteri preordinanti gli istituti dall'astensione e della ricusazione ex artt. 36 e 37 cpp., oltre che quello della incompatibilità ex art. 35 cpp. È dunque evidente che ila questione sollevata dalla difesa del ricorrente, se pure prospettata con attenta analisi negli aspetti di ordine meramente generale, si propone, nella specie, come manifestamente infondata e tale va dichiarata, proprio perché, a prescindere da ogni altro rilievo in rito, in relazione al disposto dell'art. 428 co. 1^ in combinato disposto del co. 2^ u.p. dell'art. 34 cit., è del tutto carente il presupposto stesso della invocata indagine di legittimità costituzionale, riferendosi la doglianza all'aspetto attinente l'"Ufficio" e non "la persona fisica2 del giudice (che, nella specie, nemmeno indirettamente si propone nel contesto della formazione del Collegio giudicante, trattandosi soggetti del tutto diversi quelli del collegio 17-9-92 rispetto a quelli componenti il collegio odierno), e quindi esulando dai confini tracciati dal legislatore nel disposto di cui all'art. 34 cpp. cit. Passando all'esame dei motivi nel merito, ritiene questo Collegio che trattasi di censure infondate che legittimano il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, le dedotte censure alla decisione impugnata, non scevre, per vero, da taluni sconfinamenti in fatti, non valgono a scalfire il corretto ed esaustivo costrutto motivazionale, a supporto della ritenuta colpevolezza del NI in ordine al reato ascrittogli, offerto dai giudici di Appello.
In ossequio alle univoche risultanze processuali, segnatamente offerte dai richiamati tenori descrittivi delle richieste della segreteria del Ministro, di cui, in punto di prova logica, costui non poteva essere all'oscuro, così come riferiti, dalla teste Oltolina, segretaria del De CO, della cui attendibilità vi è motivata contezza in sentenza (cfr. fol. 12), nonché dal pacifico succedersi dei viaggi aerei sempre e comunque in piena adesione agli interessi ed alle esigenze volta a volta esistenti per il NI, senza contare l'altrettanto pacifico dato processuale del non "spontaneo" trasferimento del veivolo del De CO in altro aereoporto più vicino alla sede del NI (trasferimento presso l'aereoporto di Milano Malpensa, più facilmente raggiungibile dalla città di Novare, ove l'imputato abitava), il documentato noleggio di altro veivolo pur di assolvere alle esigenze di spostamenti dell'imputato, lo stesso inequivoco atteggiamento processuale del De CO, sostanzialmente coinvolto in posizione di evidente soggiacenza a regole di gioco, impostegli, più che propostegli, dal motivato squilibrio delle posizioni dei protagonisti della vicenda in esame, correttamente l'impugnata sentenza, in risposta alle censure mosse dal ricorrente sub 1) lett. a), b) e c), ha tracciato le coordinate leggittimanti la sussistenza del contestato reato di concussione e la sua attribuibilità alla condotta dell'imputato.
in proposito, ribadendo l'indirizzo prevalente di questo Supremo Collegio, giova richiamare il principio, del quale in sentenza si è fatto buon governo, secondo cui le modalità della condotta concussoria sfuggono alla possibilità di una rigorosa delimitazione in chiave descrittiva, attraverso predeterminate regole tipicizzate, ben potendo tali modalità enuclearsi a mezzo di qualsivoglia atteggiamento, anche e spesso soprattutto implicito, idoneo a creare una sia pur generalizzata atmosfera di succubanza del privato al pubblico ufficiale comunque capace di ingenerare il qualificato timore di poter vedere compromessi i propri interessi o defatigate le proprie esigenze in caso di negletta risposta al segnale pervenuto dall'area di pertinenza del pubblico ufficiale.
Di qui il denunciato squilibrio tra le posizioni dei protagonisti del rapporto, sicché e comunque il soggetto privato, determinatosi a tenere un comportamento che liberamente non avrebbe assunto, sia mosso dal timore di subire, sia pure in via indiretta, un danno, anche quando "il mezzo adottato dal concussore appaia così deviante rispetto alla condotta descritta dall'art. 317 c.p. da far addirittura ritenere che sia la stessa vittima ad offrire l'utilità al pubblico ufficiale" (cfr. tra le altre, Cass. pen. sez. VI, 17-01- 94, Lentini, CED cass. n. 197097; idem, 8-3-95, n. 20334, OLzzi ed altro).
Le considerazioni che precedono valgono a fornire adeguata risposta anche alla censura sub 2), atteso che l'impugnata sentenza, con esaustivo supporto motivazionale, ha designato i termini della condotta del NI, penalmente censurabile secondo il contestato reato di concussione, non trascurando i por mente alla posizione della vittima, le cui profferte, in apparenza talora amicali, di viaggi aerei, erano in realtà frutto di condizionamento volitivo, rispetto ad una libera scelta di condotta, subente il discriminante effetto dello squilibrio del rapporto con la posizione del pubblico ufficiale e quindi l'oggettiva posizione tra le parti di tal rapporto (cfr. foll. 10, 11 e 12 sentenza impugnata).
Tutt'altro che argomenti fondati su mere presunzioni e dati di fatto non reali quelli offerti dalla decisione impugnata che, per contro alle deduzioni difensive, ha assolto in corretta aderenza ai principi di interpretazione della fattispecie di cui all'art. 317 c.p. e della relativa prova di accusa, l'onere di una motivazione esauriente ed esente dalle denunciate censure.
P.Q.M.
DICHIARA manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
RIGETTA ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998