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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19966 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI ES nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Luigi Caricchio, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19966 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto ES LI dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, confermandone, tuttavia, la responsabilità in relazione al solo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale e violazione di legge, deduce l’insussistenza di una condotta distrattiva, non avendo la Corte territoriale valutato i plurimi e significativi elementi, fattuali e logici, evidenziati dalla difesa e, in particolare, le prove testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria, il limitato arco temporale durante il quale è stata assunta la carica di amministratore, la sostanziale inutilizzabilità dei beni in ipotesi sottratti e, in ultimo, la collocazione temporale delle ipotizzate condotte distrattive. 2.2. Il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione offerta a sostegno della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Secondo l’originaria prospettazione accusatoria, sostiene la difesa, la sottrazione dei libri contabili era funzionale a nascondere le condotte distrattive consumate nel corso della gestione;
intervenuta, però, l’assoluzione - perché il fatto non sussiste - in relazione alla bancarotta documentale, la sentenza non spiega in che termini si sarebbe prospettata una consapevole volontà predatoria da parte dell’imputato. 2.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto in particolare: a) alla sussistenza del danno di speciale tenuità, negata pur a fronte della modesta entità dei beni in ipotesi sottratti;
b) al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse pur in presenza di plurimi elementi significativi;
c) alla durata delle pene accessorie, determinata in misura pari alla pena principale, senza una specifica motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, 3 da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustifica perché l'amministratore è responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione imprenditoriale, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Ebbene, la Corte ha dato atto che le indicazioni che l'imputato ha fornito (in merito all'utilizzo che sarebbe stato fatto degli automezzi o alla loro dispersione o combustione) risultano mere allegazioni sfornite di idoneo supporto probatorio;
e proprio la denuncia di smarrimento (relativa a ben 14 automezzi) e la sua tempistica (presentata solo quattro mesi dopo essere stato sollecitato dalla curatrice fallimentare a fornire spiegazioni in ordine alla sparizione dei veicoli) è significativa della sostanziale inattendibilità di quanto denunciato. È pur vero che proprio l’esistenza di condotte distrattive può essere valido elemento logico per dedurre l’intenzione fraudolenta sottesa alla sottrazione di libri contabili (nella specie proprio il libro beni ammortizzabili, ove dovevano essere registrati i beni non rinvenuti), ma tanto rende contraddittoria la motivazione a sostegno dell’assoluzione (in relazione al concorrente reato di bancarotta documentale), non già della condanna (per la bancarotta patrimoniale), autonomamente fondata sulla mancata dimostrazione della sorte di automezzi che, per implicita ammissione dell’imputato, erano nella sua disponibilità. 3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo d’impugnazione. La difesa censura, per come si è detto, la sussistenza di un danno di speciale tenuità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della durata delle pene accessorie. 3.1. Le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, sono state già riconosciute, sicché ogni censura, sotto tale profilo, rimane logicamente indeducibile. 3.2. Quanto al profilo della determinazione del danno, è pur vero che tale elemento (rilevante non già ai fini della sussistenza del reato, ma in relazione al solo riconoscimento della diminuente o, simmetricamente, della relativa aggravante) va determinato in relazione alla diminuzione globale causata dal comportamento del fallito rispetto alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, [...]), ma è anche vero che proprio perché rilevante ai soli fini circostanziali, l’eventuale consistenza va provata, in un senso (ai fini del riconoscimento della diminuente) o nell’altro (ai fini dell’applicazione dell’aggravante). Cosicché, mancando la concreta possibilità di una reale determinazione dello stesso, correttamente la Corte ha escluso la 4 possibilità di riconoscere l’invocata attenuante, valutando (quale unico elemento a sua disposizione) il solo dato afferente al valore riscontrato per gli altri beni, acquisiti dal curatore ed alienati al prezzo di undicimila euro. D’altronde, per come si è detto, il valore dei beni è circostanza del tutto ininfluente ai fini della realizzazione del reato, ben potendo il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione essere integrato attraverso la dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, a costituire una qualche garanzia per i creditori (Sez.
5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768). 3.3. Quanto, in ultimo, alla determinazione delle pene accessorie, il principio richiamato dalla difesa è corretto, ma l’assunto è infondato. L’imputato è stato condannato alla pena principale di anni due di reclusione (minimo edittale) ed in pari misura è stata determinata la pena accessoria. È pur vero che la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972), ma la motivazione ben può rinvenirsi nella stessa motivazione offerta per la pena principale, la cui intensità deve essere valutata in ragione della concreta determinazione sanzionatorio, sicché il relativo onere è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza (come in concreto avvenuto), nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CH CO ZI SA NA CC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Luigi Caricchio, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19966 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto ES LI dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, confermandone, tuttavia, la responsabilità in relazione al solo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale e violazione di legge, deduce l’insussistenza di una condotta distrattiva, non avendo la Corte territoriale valutato i plurimi e significativi elementi, fattuali e logici, evidenziati dalla difesa e, in particolare, le prove testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria, il limitato arco temporale durante il quale è stata assunta la carica di amministratore, la sostanziale inutilizzabilità dei beni in ipotesi sottratti e, in ultimo, la collocazione temporale delle ipotizzate condotte distrattive. 2.2. Il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione offerta a sostegno della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Secondo l’originaria prospettazione accusatoria, sostiene la difesa, la sottrazione dei libri contabili era funzionale a nascondere le condotte distrattive consumate nel corso della gestione;
intervenuta, però, l’assoluzione - perché il fatto non sussiste - in relazione alla bancarotta documentale, la sentenza non spiega in che termini si sarebbe prospettata una consapevole volontà predatoria da parte dell’imputato. 2.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto in particolare: a) alla sussistenza del danno di speciale tenuità, negata pur a fronte della modesta entità dei beni in ipotesi sottratti;
b) al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse pur in presenza di plurimi elementi significativi;
c) alla durata delle pene accessorie, determinata in misura pari alla pena principale, senza una specifica motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, 3 da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustifica perché l'amministratore è responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione imprenditoriale, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Ebbene, la Corte ha dato atto che le indicazioni che l'imputato ha fornito (in merito all'utilizzo che sarebbe stato fatto degli automezzi o alla loro dispersione o combustione) risultano mere allegazioni sfornite di idoneo supporto probatorio;
e proprio la denuncia di smarrimento (relativa a ben 14 automezzi) e la sua tempistica (presentata solo quattro mesi dopo essere stato sollecitato dalla curatrice fallimentare a fornire spiegazioni in ordine alla sparizione dei veicoli) è significativa della sostanziale inattendibilità di quanto denunciato. È pur vero che proprio l’esistenza di condotte distrattive può essere valido elemento logico per dedurre l’intenzione fraudolenta sottesa alla sottrazione di libri contabili (nella specie proprio il libro beni ammortizzabili, ove dovevano essere registrati i beni non rinvenuti), ma tanto rende contraddittoria la motivazione a sostegno dell’assoluzione (in relazione al concorrente reato di bancarotta documentale), non già della condanna (per la bancarotta patrimoniale), autonomamente fondata sulla mancata dimostrazione della sorte di automezzi che, per implicita ammissione dell’imputato, erano nella sua disponibilità. 3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo d’impugnazione. La difesa censura, per come si è detto, la sussistenza di un danno di speciale tenuità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della durata delle pene accessorie. 3.1. Le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, sono state già riconosciute, sicché ogni censura, sotto tale profilo, rimane logicamente indeducibile. 3.2. Quanto al profilo della determinazione del danno, è pur vero che tale elemento (rilevante non già ai fini della sussistenza del reato, ma in relazione al solo riconoscimento della diminuente o, simmetricamente, della relativa aggravante) va determinato in relazione alla diminuzione globale causata dal comportamento del fallito rispetto alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, [...]), ma è anche vero che proprio perché rilevante ai soli fini circostanziali, l’eventuale consistenza va provata, in un senso (ai fini del riconoscimento della diminuente) o nell’altro (ai fini dell’applicazione dell’aggravante). Cosicché, mancando la concreta possibilità di una reale determinazione dello stesso, correttamente la Corte ha escluso la 4 possibilità di riconoscere l’invocata attenuante, valutando (quale unico elemento a sua disposizione) il solo dato afferente al valore riscontrato per gli altri beni, acquisiti dal curatore ed alienati al prezzo di undicimila euro. D’altronde, per come si è detto, il valore dei beni è circostanza del tutto ininfluente ai fini della realizzazione del reato, ben potendo il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione essere integrato attraverso la dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, a costituire una qualche garanzia per i creditori (Sez.
5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768). 3.3. Quanto, in ultimo, alla determinazione delle pene accessorie, il principio richiamato dalla difesa è corretto, ma l’assunto è infondato. L’imputato è stato condannato alla pena principale di anni due di reclusione (minimo edittale) ed in pari misura è stata determinata la pena accessoria. È pur vero che la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972), ma la motivazione ben può rinvenirsi nella stessa motivazione offerta per la pena principale, la cui intensità deve essere valutata in ragione della concreta determinazione sanzionatorio, sicché il relativo onere è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza (come in concreto avvenuto), nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CH CO ZI SA NA CC