Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 14978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14978 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA "ESENTE DA REGISTRAZIONE ITALIANA SENSI DELLA DE POLO ITALIANO 1967 N. 317" LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 9 78 /02 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.m Sigg G.N.24605/00 Dott. Antonio Presidente Cron. 35095 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere OGGETTO:SANZIONE AMMINISTRATIVA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ER & CO S.R.L., in persona del legale rappresentante ER IN, elettivamente in Rome, ViA FACT: hit preso lo studio dell'our, RajOLFO CORONATI, domiciliato in Viareggio, via Rosmini 16 -e quindi, ai fini della presenta causa, presso la Cancelleria della prima sezione civile della Corte di Cassazione- presso CANCELLERIA l'avv. Vittorio Polloni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
omne all'avv. Riccardo Cacha Razzo ricorrente contro domiciliato in Roma, via dei PREFETTO di LUCCA, CANCELLERIA 1'Avvocatura Generale delloPortoghesi 12, presso 1 6/1209 2002 Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente - avverso la sentenza del giudice di pace di Viareggio n.253 del 03/19.10.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo L'11.02.00 la polizia municipale di Massarosa rilevava che l'autovettura Lupo tg. BH 627 NY circolava alla velocità di 84 km/h, superando il limite di 50 km/h consentito in via Sarzanese - Piano di Conca. La contestazione differita del verbale veniva giustificata perché l'apparecchio di rilevazione consentiva la determinazione dell'illecito in tempo successivo. La società ER & Coluccini s.r.l., proprietaria del veicolo, ricorreva al Prefetto e, avverso l'ordinanza ingiunzione notificatale l'11.05.00, proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Viareggio che, con sentenza 3/19.10.00, la respingeva rilevando che la opponente non contestava di aver commesso l'infrazione (del resto confermata dal rilievo fotografico) ma lamentava il differimento della contestazione. Peraltro, non solo il differimento non aveva efficacia estintiva, ove la notifica, come nel caso, fosse regolare e tempestiva, ma del differimento era stata fornita giustificazione legittima e conforme alle previsioni legislative. 2 Caf Ricorre, con atto notificato alla Prefettura di Lucca il 4.12.00, la società, enunciando tre motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 5.02.01, il Prefetto di Lucca. Motivi della decisione La ricorrente lamenta falsa applicazione dell'art. 384 dpr 495/92; violazione degli artt. 200 e 201 CdS;
illogico addebito alla ricorrente della presunta mancata contestazione del fatto. In relazione al primo motivo, sostiene la società che l'autovelox Velomatic 512 impiegato nell'occasione ha caratteristiche tecniche tali da consentire l'immediata contestazione, essendo costituito da una unità centrale di elaborazione e da un trasduttore capace di segnalare il passaggio dei veicoli, fornendo alla centralina i dati essenziali per il calcolo: non è quindi giustificato il richiamo alla ipotesi indicata dalla lett. e dell'art. 384 richiamato. In relazione al secondo motivo, sostiene la ricorrente che ha errato il giudice nel ritenere che il differimento della contestazione non estingue l'obbligo di pagare la sanzione. Col terzo motivo, assume che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che la mancata contestazione dell'infrazione ne comportasse ammissione mentre, in realtà, la società, quale proprietaria e non conducente del mezzo, non poteva contestare il fatto perché non ne aveva conoscenza diretta e comunque il ricorso al Prefetto, al Giudice di pace ed alla Cassazione comportavano contestazione dell'avvenuta infrazione. Le censure sono infondate. 3 Caf Con la prima, viene proposta una questione di fatto assumendo, in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito, che l'apparecchiatura impiegata consentiva l'immediata determinazione dell'illecito; col secondo motivo si censura una affermazione della sentenza impugnata irrilevante ai fini di causa, perché la ragione che aveva determinato l'impossibilità di contestazione immediata era stata esaminata e considerata valida, in diritto ed in fatto, ed il rigetto dell'opposizione era quindi basato sul tale motivo e E A N L L O I E non su quello che avrebbe reso inutile l'ulteriore indagine della Z D " A 7 9 R 1 T . 3 indifferenza del momento della contestazione. Infine, l'indagine del giudice T S . I R N G A ' E 7 L dell'opposizione è circoscritta ai motivi enunciati dall'interessato e non può, R 6 L 9 E A 1 - D D 5 - senza violare l'art. 112 cpc, esaminare d'ufficio questioni non propostę I E 3 S T N E N E G E Perciò il proprietario che risponde in solido (art. 196 CdS) con S G S E E + A L " . conducente e può sollevare tutte le contestazioni che può sollevare o C quest'ultimo, oltre a provare che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà- se non nega che l'infrazione sia stata commessa, non può pretendere che sia il giudice a farsi carico della questione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi €. 959,35 di cui €. 250,00 per onorari. Roma, 23.05.02 Il Presidente Auster Lка Cons. est. سےCafficon CAZIONE CORTE SUPRE Prin IL CANCELLIERE UI SS Depositato Cancelleria Cof 24 OTT.2002 IL CANCELLIERE