Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8521 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
LA COR USU852 1/0 1 2 REPUBBLICA ITALIANA 3 A D F IN NOME DEL E 6 T 4 N . I S T CASSAZIONE R Oggetto A PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE SOMMA COMPENSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19484/99Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere 19554 Cron. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 09/03/2001Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RN OB, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO OLLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente ·
contro
CH EL;
intimata avversO la sentenza n. 143/99 del Giudice di pace di TREVISO, depositata il 10/05/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 642 udienza del 09/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione in data 15.1.1999 ER CH proponeva opposizione all'atto di precetto intimatogli da RA CH, a seguito del mancato pagamento della somma di £ 730.000 dovutale, a titolo di mantenimento, per il mese di agosto 1998, così come stabilito dal Presidente del Tribunale di Treviso, con provvedimento del 24.12.1997. A sostegno della proposta opposizione il CH eccepiva in compensazione somme eccedenti il dovuto, da lui versate alla moglie. Con sentenza in data 10.5.1999 il G.d.P. di Treviso respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso fondato su unico motivo ER CH. Non svolge attività difensiva RA CH. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso ER CH la- menta la totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata. Assume che il G.d. P. ha motivato solo in ordine al- 2 l'esistenza di un titolo, a monte del precetto, circo- stanza che non era stata oggetto di contestazione, di- verso essendo l'oggetto della proposta opposizione. In particolare osserva il ricorrente che con l'atto di opposizione aveva evidenziato una serie di fatti e circostanze idonee a paralizzare la richiesta avanzata dalla CH, fatti e circostanze non esaminate dal G.d.P. neppure all'unico fine di disattenderle. Così operando il giudice di merito ha violato il principio costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio che presuppone che siano prese in con- siderazione le difese di entrambe le parti. ( Cass. civ. 22.5.1999 n 5016) Il ricorso è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero le sentenze pronunziate dal G.d.P. nell'am- bito di £ due milioni possono essere censurate, in sede solo per violazione di norme costitu-di legittimità, zionale, di norme comunitarie, di rango superiore alle leggi ordinarie, e per violazione delle norme proces- suali, fra le quali va ricompreso l'art. 132 c.p.c. che impone l'obbligo della motivazione. Nel caso in esame peraltro non può ritenersi che manchi totalmente la motivazione della sentenza posto che il G.d.P. ha indicato quale fosse il titolo che giustificava e fondava la richiesta avanzata dalla Tor- chio, rigettando la richiesta di compensazione avanzata dal CH, ritenuta implicitamente infondata. Pertanto poichè nella specie la sentenza è motiva- sia pure succintamente, il ricorso va dichiarato ta, inammissibile. Dalla soccombenza segue d'obbligo il pagamento del- le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione di cui £ 110.000 per spese e £ 650.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 9.marzo.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Mario Adamo IL CANC Andrea O L O .274 2200 1 1, 177 PA 1-11 RUGI .2 A D 30 TE E ESEN 46 . TT R A