Sentenza 21 aprile 2001
Massime • 1
Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFREDO SERRANTI 49, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA ANGELO FIORE, rappresentata e difesa dall'avvocato LANNI FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 261/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 02/04/99 R.G.N. 645/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato LANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati il 25.9.1995 ed il 12.4.1996, ritualmente notificati, UR MA proponeva appello avverso la sentenza n. 1592/95 con la quale il Pretore di Benevento aveva rigettato la domanda con la quale ella chiedeva venisse ordinato allo SCAU di Benevento di reiscriverla, per il periodo 1985/1989, negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, dai quali era stata cancellata su reclamo proposto dal dirigente della sede di Benevento a seguito di segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro (il quale aveva ritenuto che in quegli anni la UR avesse prestato soltanto opera di collaborazione familiare presso l'azienda di Civitello Amedeo). In particolare la UR censurava la decisione del Pretore laddove aveva accolto l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità sollevata dall'ente convenuto in relazione a quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 83/70 circa l'improponibilità dell'azione giudiziaria trascorsi 120 giorni dalla notifica ovvero dalla conoscenza del provvedimento amministrativo definitivo di tenore negativo. Adduceva a conforto della propria tesi il disposto di cui all'art. 148 disp. Att. c.p.c. nella sua nuova formulazione e quello dell'art. 8 l. 533/73, nonché il decisum della sentenza (recte ordinanza) n. 88/88 della Corte costituzionale. Nel costituirsi in giudizio l'INPS, frattanto succeduto ex lege allo SCAU, riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado dall'ente dante causa ed in sentenza dal Pretore, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza depositata il 2.4.99, il Tribunale di Benevento respingeva l'appello, ritenendo applicabile nella specie il citato art. 22 della legge n. 83/70, norma introduttiva di una decadenza di natura sostanziale, che nulla aveva a che vedere con la condizione di procedibilità - costituita dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo - soppressa dalla successiva legislazione. Concludeva il Tribunale escludendo che la permanente vigenza della norma citata potesse configurare il paventato vulnus degli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost.. Avverso detta decisione ricorre la UR per cassazione con cinque motivi.
Resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza impugnata per:
I^ Falsa applicazione dell'art. 22 della l. n. 83 del 1970, ormai asseritamente abrogato e "violazione degli articoli 10, 11, 15 e ss. Disp. Prelim. c.c. e cioè r.d. n. 262 del 16.3.1932 e delle norme correlabili"; la ricorrente insiste sulla valenza abrogatrice della legislazione sopravvenuta e riafferma che la soppressione del citato art. 22 risulterebbe confermata dalla "sentenza" n. 88/1988 della Corte Costituzionale.
II^ "Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 e 9 della L. 533 del 1973 e dell'art. 148 disp. Att. c.p.c. come dalla prima modificato ed integrato", in quanto lo stesso istituto della decadenza sarebbe nella specie venuto meno, residuando soltanto l'eventuale applicabilità della prescrizione.
III^ - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disp. Preliminari al codice civile e dell'esatta applicazione di sentenza interpretativa di rigetto "ed in mancanza accoglimento delle eccezioni di illegittimità costituzionale della norma ove vigente nell'ordinamento". Sostiene la ricorrente che, ove si intendesse fare applicazione della norma di cui al più volte citato art. 22, sarebbe allora necessario sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale della stessa, in quanto nella sentenza (recte ordinanza) n. 88/1988 la Corte Costituzionale ne avrebbe data per pacifica l'abrogazione alla stregua del diritto allora vivente e solo per tale ragione - opina la ricorrente - si sarebbe limitata a rendere una "sentenza" interpretativa di rigetto. Inoltre, sul tema della vigenza o meno della norma, la ricorrente prospetta un contrasto interno nella giurisprudenza di questa Corte (e formula espressa istanza di rimessione alle Sezioni Unite). IV^ "Violazione di legge e differente interpretazione del dato normativo". A parere della ricorrente la fattispecie sarebbe regolata dall'art. 58 L. n. 153/1969, che stabilisce un termine di decadenza decennale per la proposizione di ricorsi amministrativi. V^ - "Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 83 del 1970: inesistenza della motivazione o comunque sua chiara contraddittorietà". I giudici di merito avrebbero omesso di effettuare l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che viceversa era loro demandato.
La trattazione relativa ai primi quattro motivi può essere svolta congiuntamente, in ragione della loro logica connessione. Il ricorso è infondato.
Questa Corte, in alcune risalenti decisioni, ha avuto modo di escludere che l'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato, dall'art. 22, comma primo, del decreto - legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in centoventi giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori, agricoli - divenuto definitivo a seguito dell'esperimento del ricorso amministrativo - potesse comportare l'improponibilità dell'azione stessa (vedasi, per tutte, Cass. n. 7016/1986). Di tale giurisprudenza prendeva atto la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, citato, nella parte in cui avrebbe concretato una preclusione ostativa al riesame giudiziario di pretese già oggetto di contestazione in sede amministrativa.
La questione veniva quindi dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 88/1988, in ragione della non conformità al diritto vivente del presupposto ermeneutico dal quale si era mosso il giudice a quo.
Successivamente, ed al di fuori del tema del condizionamento all'accesso alla tutela giurisdizionale, questa Corte ha ritenuto che sul piano sostanziale il detto termine si configuri come un termine di decadenza, con la conseguenza dell'impossibilità di sanatoria ex art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed ha altresì escluso che la disposizione in argomento sia stata implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c., il quale non riguarda l'esperimento di azione giudiziaria relativa alla tutela del diritto sostanziale (Cass. n. 9595/1997). L'equivoco in cui cade la ricorrente sta appunto nel non distinguere tra condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria - non più ravvisabile nella detta disposizione - e termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, che incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti. Sulla base di tale ultima qualificazione di carattere sostanziale è stata correttamente adottata dal Tribunale di Benevento la soluzione della fattispecie di causa con la conferma del rigetto della domanda per intervenuta decadenza.
Le conclusioni raggiunte nella citata sent. n. 9595/1997, devono essere altresì condivise anche là dove, nell'escludere i dubbi di illegittimità costituzionale, si osserva come la fattispecie prevista dall'art. 22, non sia isolata per quanto concerne la previsione del suddetto termine (a pena di decadenza). "Basti qui ricordare - rileva la decisione de qua - che l'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, prevedeva termini di dieci e cinque anni per proporre l'azione giudiziaria, dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattavasi, rispettivamente, di controversie in materia di trattamenti pensionistici, ovvero di controversie relative a prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione volontaria. L'art. 6 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni nella legge 12 giugno 1991, n. 166, con norma d'interpretazione autentica, ha statuito che i predetti termini "sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale".
Gli stessi termini sono stati poi ridotti, rispettivamente, a tre e a un anno, sempre a pena di decadenza, dall'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Sistema analogo, sebbene sia previsto un termine di prescrizione per l'azione volta a conseguire le prestazioni e non di decadenza, è quello previsto dagli artt. 104, 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
"Non è pertanto configurabile - secondo questa Suprema Corte - un sospetto d'incostituzionalità dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83 per disparità di trattamento, con riferimento all'art. 3 Cost.. Del pari infondata è l'eccezione in esame sotto il profilo degli artt. 24 e 113 Cost., atteso che la previsione normativa di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato; diversamente opinando, dovrebbe ragionevolmente dubitarsi della legittimità costituzionale di una norma, ogni volta che essa imponga il rispetto di un termine di decadenza o di prescrizione per la proposizione dell'azione giudiziaria. Ciò è, all'evidenza, assurdo, perché se è vero che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi (art. 24, comma primo, Cost.) e che contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 113, comma primo, Cost.), tuttavia, tali statuizioni sono del tutto compatibili con le norme che, ponendo limiti di ordine temporale al concreto esercizio di tali diritti e interessi, s'ispirano, in primo luogo, ad una fondamentale esigenza di certezza delle situazioni giuridiche".
Tale linea argomentativa va integralmente condivisa e vale a fugare i dubbi d'illegittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente, dovendosi soltanto ribadire che la paventata compressione della garanzia del diritto di azione non sussiste in ragione delle accennate esigenze di certezza e tempestività degli accertamenti e trattandosi, comunque, di normativa incidente non sull'an, ma sul quomodo della tutela giurisdizionale (Corte Cost. sent. nn. 463 e 500/1995 e 152/1997). Quanto agli altri evocati parametri, costituiti dagli artt. 35 e 36 Cost., non può che condividersi l'osservazione del Tribunale secondo cui, nel porre un termini, decadenziale, il legislatore non ostacola in alcun modo la realizzazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione sufficiente e proporzionata. Il quinto motivo, concernente la pretesa a veder riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato, resta assorbito dal rigetto degli altri motivi del ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2001