Sentenza 19 gennaio 2004
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- 1. Affidamento di servizi pubblici locali: la regola è la gara ad evidenza pubblicaAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORPURGO 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che lo difende unitamente all'avvocato GABRIELLA GALLONI BUFFONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND VIA BENEDETTO MARCELLO 246 BOLOGNA in persona dell'Amm.re p.t. P.I. SANDRO MEDICI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, difeso dagli avvocati MICHELE ARNONE, GIOVANNI OZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 722/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato BOFFA Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 18.9.96 ES OS conveniva davanti al Tribunale di Bologna il condominio di via B. Marcello 246 in Bologna chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera assembleare 4.7.96 avente ad oggetto il consuntivo delle spese relative all'esercizio 1.1/31.12.95 o comunque, ne fosse pronunciato l'annullamento.
Deduceva l'attore che le spese elencate nel consuntivo non erano motivate, ne' suffragate da adeguata documentazione e che i suoi tentativi di prendere visione della suddetta documentazione non avevano avuto successo.
Il condominio, costituitosi, contestava la domanda assumendone la genericità.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, rigettava la domanda con sentenza 25.3.'99 condannando il OS al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessive L. 9.520.000.
Su impugnazione del OS, la corte di appello di Bologna, con sentenza 12.6.2000 respingeva lo appello, condannando il OS al pagamento delle spese del grado liquidate in complessive L. 12.085.000.
Afferma la corte che i motivi di nullità della delibera, così come dedotti (insufficiente motivazione ed inadeguata documentazione delle spese elencate nel consuntivo), integrati con i dati emergenti dal verbale di assemblea, siccome formulati ai sensi degli artt. 1130 e 1137 c.c. non sono fondati, in quanto le suddette norme, ai fini della legittima approvazione del consuntivo, non impongono la redazione della contabilità in forme rigorose, essendo sufficiente che le voci di entrata e spesa siano intellegibili per la specialità delle partite, tanto da consentire, come nella specie, una approvazione sintetica dei dati forniti dall'amministratore. Non negando il OS che la documentazione fosse stata messa a disposizione, le sue censure, per la corte, si risolvono in una inammissibile contestazione sul merito delle scelte operate dall'assemblea; mentre, con riferimento alla dedotta violazione dello obbligo di rendiconto, che incombe sull'amministratore quale mandatario, pur essendo corretto il principio secondo il quale la facoltà di contestare l'operato dell'amministratore può essere esercitata in ogni tempo, nella specie il suddetto principio è da disattendere in relazione alla domanda proposta. Quanto alla dedotta eccessività delle spese liquidate, afferma la corte che, in caso di impugnativa della delibera assembleare, della quale si deduce la nullità, il valore della causa, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 6 del D.M. 22.6.82, è pari all'ammontare complessivo del conto contestato, per cui il Tribunale ha fatto corretto riferimento all'ammontare suddetto ed ha applicato la tariffa in valori di poco superiori ai minimi, riducendo anche gli importi relativi ai diritti di procuratore.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il OS che ha depositato memoria.
Resiste con controricorso il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) - la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per avere la corte d'appello, non prendendo adeguatamente in considerazione le censure mosse con il 1^ motivo di appello (con il quale si contestava la mancata messa a disposizione della documentazione relativa al rendiconto e la sua mancata esibizione all'assemblea) erroneamente non rilevato la violazione dell'obbligo di rendiconto di cui ex lege è investito l'amministratore del condominio, pervenendo ad affermare come ammessa, dal OS, la presentazione della documentazione all'assemblea, affermazione mai fatta dal ricorrente contraddetta dallo stesso verbale di assemblea;
2) - la violazione degli artt. 1130, 2 c. cod. civ. e 1713 c.c. in relazione all'art. 360 NN. 1 e 5 c.p.c. per avere la corte d'appello:
nell'affermare la inammissibilità dell'impugnazione, perché volta a contestare l'opportunità delle scelte operate dalla assemblea e NON la legittimità della delibera;
nel dichiarare NON necessaria per la legittima approvazione del conto consuntivo, la redazione in forme rigorose della contabilità; nel ritenere NON negata da parte del OS la messa a disposizione della documentazione;
ERRONEAMENTE distorto e disatteso i termini della controversia, così come proposti dal OS, che: A) aveva sempre dedotto la illegittimità della delibera per mancata adeguata motivazione delle spese indicate nel consuntivo, e NON aveva invece contestato le scelte operate dall'assemblea;
B) - NON aveva mai sostenuto che il rendiconto consuntivo dovesse soggiacere a forme rigorose;
ma aveva solo affermato che la maggioranza aveva approvato il consuntivo senza che fosse stata messa a disposizione la documentazione, come risultava dall'avviso di convocazione dell'assemblea, e, quindi, senza che potesse ritenersi adempiuto lo obbligo di rendiconto e negandosi una qualsiasi facoltà di contestazione dopo la votazione;
3) - la violazione dei principi che regolano la liquidazione degli oneri legali per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto conforme a legge la liquidazione degli onorari, nella misura quasi pari al valore massimo della tariffa, per le cause di valore indeterminabile, nonostante si trattasse di una causa semplice, svoltasi in sole tre udienze senza acquisizione di prove testimoniali;
e pur non avendo la corte d'appello motivato sull'entità della liquidazione in relazione al particolare impegno che sarebbe stato richiesto.
Il ricorso è infondato.
Quanto ai primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, va in primo luogo precisato che, avendo il giudizio ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare, i motivi di invalidità della stessa vanno individuati in quelli inizialmente dedotti con l'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie la tesi del ricorrente secondo il quale la corte d'appello non avrebbe preso adeguatamente in considerazione le censure mosse alla sentenza del Tribunale con il primo motivo di appello, sono smentite dalla sentenza impugnata dalla quale si evince che tale motivo è stato minuziosamente esaminato, anche tenendo presente il contenuto del verbale d'assemblea allegato alla citazione introduttivo. Tale esame, tuttavia, non ha consentito ai giudici di appello di affermare ciò che il OS pretende essere stato il motivo determinante del suo voto contrario all'approvazione del consuntivo e cioè la mancata messa a disposizione, da parte dell'amministratore, della documentazione relativa al rendiconto e la sua mancata esibizione all'assemblea.
La corte d'appello, infatti, nel riportarsi ai motivi di nullità della delibera indicati nella citazione introduttiva e cioè, la non sufficiente motivazione di tutte le voci di spesa elencate nel consuntivo e la non adeguata documentazione a corredo delle stesse, tenuto conto delle istanze del OS risultanti dal verbale assembleare, prevalentemente rivolte alla regolarizzazione fiscale della documentazione relativa al conto consuntivo, ha ritenuto correttamene che, in presenza di un rendiconto intellegibile, la deduzione di non sufficiente "motivazione delle spese", censurasse l'opportunità delle scelte della assemblea e non la legittimità della delibera;
e che la non "adeguatezza" della documentazione (che comunque, presupponeva l'esistenza di una documentazione in contrasto con l'assunto del ricorrente), in assenza di una esplicita e chiara contestazione all'amministratore di non avere messo a disposizione la documentazione, escludesse che il rendiconto non fosse supportato dalla relativa documentazione come vuoi sostenere il OS. La corte di merito è, quindi, pervenuta a tale convincimento attraverso l'interpretazione dei motivi di nullità, così come dedotti in citazione, e delle contestazioni risultanti dal verbale di assemblea;
nonché implicitamente basandosi sulla assenza di prove da parte del OS circa la mancata allegazione della documentazione, prova che ben poteva essere fornita con la deduzione di fatti positiva e che il OS pretende erroneamente di avere fornito con il dedurre che l'amministratore, alle sue richieste di spiegazione, non gli sottoponeva, in assemblea, in visione la documentazione;
ma gli confermava, solo a voce, che tale documentazione era regolare. Sul punto va, invero, rilevato che, se ciò che priva di attendibilità il conto è la mancata produzione e messa a disposizione della documentazione giustificativa delle spese, tale documentazione non necessariamente deve essere presente all'atto dell'approvazione del conto in assemblea, sempreché di essa si sia potuto prendere visione antecedentemente al voto cosa che nella specie era ben possibile (essendo stata l'assemblea convocata il 4 luglio con preavviso al 28.6) e che, comunque, il OS non ha provato gli sia stato impedito o reso impossibile per inesistenza della documentazione.
I motivi di ricorso esaminati vanno, pertanto, respinti. Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso, in quanto, correttamente la corte d'appello nel determinare il valore della causa, al quale sono collegate le tariffe per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, ha preso in considerazione l'intera spesa oggetto della delibera impugnata, dal momento che, con la domanda giudiziale si è chiesta la dichiarazione di nullità dell'intera delibera, da accertarsi perciò con efficacia di giudicato e non incidenter tantum (v. sent. 8447/2000). Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004