Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2003, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGIST AI SENSI DEL D.P.R. 26/4, 1 6 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA Се REP BB"00277/0 3 TRIBUTARIS POPOLO TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALTIERI Presidente R.G.N.13530/1998 Dott. Enrico Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 6 13 613 Consigliere Dott. Antonio MERONE RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 21/05/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - SE NTENZA Fallimento Legittimazione a sul ricorso proposto da: stare in giudizio del fallito OR GE, quale amministratore della Beton Effe di Condizioni. RT EO e C. s.n.c., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Giuseppe Iucci, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'Avv. Bruno Riitano, via Romeo Romei n.19%; for
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
1 44 resistente CommissioneavversO la sentenza n. 157/09/97 della Tributaria Regionale di Roma Sez. n. 9, del 9-05-1997, depositata il 26-05-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. P. Abritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Sora, in data 11-04-1988 emetteva avviso di accertamento nei confronti della s.n.c. Beton Effe di RT EO e C. corrente in Atina con cui elevava, per l'anno 1984, il relativo reddito, e che notificava sia all'Amministrazione della società, sia pure, essendo stata la società nelle more dichiarata fallita, al relativo curatore. севи L'atto veniva impugnato solo dall'ex Amministratore della società signor RT EO che ne eccepiva la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto, cioè il p.v. della Guardia di Finanza di Sora, E comunque, nel merito, l'infondatezza. Con decisione n. 859/04/89 la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso 2 annullando l'accertamento. L'Ufficio proponeva appello reiterando l'eccezione di carenza di soggettività giuridica del RT ad opporre l'avviso, per appartenersi la relativa titolarità esclusivamente al curatore fallimentare, e l'adita Commissione Tributaria Regionale di Roma, giuşta sentenza in epigrafe indicata, condividendo tale prospettazione difensiva, accoglieva il gravame. Con ricorso notificato il 9-07-1998 ed affidato а due mezzi, RT EO n.q. ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'Amministrazione intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE primo profilo il ricorrente censura Sotto un l'impugnata sentenza violazione e falsa per applicazione delladell'art.24 in Costituzione relazione agli artt. 42 e 43 del R.D. 18-03-1942 n.267 ed al combinato disposto di tali norme con l'art.147 ahu del medesimo R.D.. Deduce, in particolare che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere il fallito totalmente privo di capacità di agire in giudizio dovendo, per contro, ritenersi che, nel caso, esso ricorrente era legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento pregiudizievole stante la compiacente inerzia 3 processuale del curatore fallimentare. Trattasi di doglianza fondata alla luce del condiviso principio secondo cui la perdita, per effetto della dichiarazione di fallimento, della capacità processuale dell'imprenditore, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, ha, in linea di principio, carattere relativo, ei pertanto, può essere eccepita solo dal curatore. Ciò in quanto la perdita di capacità processuale del fallito posta nell'interesse della massa dei creditori, sicchè allorquando l'azione esperita non rechi pregiudizio alle ragioni di questi ultimi e la curatela fallimentare non manifesti interesse per il rapporto oggetto di controversia, il fallito è abilitato a provvedere alla tutela giurisdizionale dei contestati diritti. (Cass. SS.UU. 21-07-1998 n.7132; n. 12879/99; 1901/2000; n. 14987/2000; n. 6937/2002)- La sentenza di appello, in vero, risulta emessa in chu evidente violazione del richiamato principio avendo affermato che in base alle disposizioni del R.D. 16-03- 1942 n.267, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è il curatore fallimentare, ё che, conseguentemente, solo questi avrebbe potuto legittimamente impugnare l'avviso di accertamento, malgrado le pacifiche circostanze che l'avviso di 4 accertamento era stato notificato pure al curatore fallimentare, e che questi non aveva proposto impugnazione e neppure aveva eccepito il difetto di capacità processuale del fallito. Il ricorso va, dunque, accolto con assorbimento dell'altro profilo di censura con cui si denunciava omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, e per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza. Il Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, procederà al riesame e deciderà adeguandosi al richiamato principio. Il medesimo giudice pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 21 Maggio 2002. Il PresidentePresi Dott. Altieri Enrico Il Consigl core-Estensore Blasiскрабова Dott. Antonil DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C 1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio th