Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ravvisabile la cessazione della permanenza per effetto del sequestro penale del manufatto abusivo).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 24690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24690 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 575
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 32852/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI VI IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11-11 2013 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DI NICOLA Vito;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per il ricorrente l'avvocato PETRUCCI Enrico, in sostituzione dell'avvocato MELEGARI Luca Amedeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la parte civile l'avvocato MARTUSCIELLO Ermanno Fondi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NI VI IA ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di arresto ed Euro 40.000 di ammenda, pena interamente condonata, e con condanna al risarcimento del danno e diffusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, ordinando la remissione in pristino dello stato dei luoghi. Al ricorrente si contestava il reato previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1)
per avere, nella qualità di proprietario committente, eseguito, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, il taglio di una porzione corrispondente a mq 2 circa del preesistente solaio di copertura;
la realizzazione di un locale della superficie di mq 2 circa, munito di elementi di chiusura perimetrale con struttura in metallo;
l'installazione lungo il perimetro della copertura dell'edificio di un parapetto di metri lineari 3 x 9,50 circa con struttura in profilati metallici;
fatto accertato in San Felice Circeo il 3 agosto 2002.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, affida il ricorso a quattro motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 74 codice di procedura penale nonché carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla legittimazione della costituita parte civile (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazione alla configurabilità della contravvenzione contestata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza dell'art. 157 c.p., per avere la corte di appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla emanazione della sentenza di primo grado (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la carenza e/o l'illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e del risarcimento del danno (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in accoglimento del terzo motivo, che assorbe gli altri.
2. La Corte territoriale ha affermato che il reato, addebitato al ricorrente, non era prescritto trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae sino alla emanazione della sentenza di primo grado, con la conseguenza che i termini massimi di prescrizione della contravvenzione, pari a 5 anni, sarebbero dovuti ricorrere dal 16 gennaio 2009 e, al momento dell'emanazione della sentenza di secondo grado, non sarebbero ancora decorsi.
Il ricorrente fondatamente obietta che, pur al cospetto di un reato a struttura permanente, il giudice di secondo grado aveva omesso di valutare che la permanenza era cessata al momento dell'accertamento, posto che le opere erano state già eseguite e comunque che la permanenza era cessata alla data del 3 agosto 2002, quando le opere abusive furono assoggettate a sequestro penale, con la conseguenza che il dies a quo per il computo dei termini prescrizionali doveva essere fissato alla data del 3 agosto 2002 e la prescrizione doveva ritenersi maturata in epoca anteriore alla decisione di primo grado. Il rilievo è corretto.
Questa Corte è ferma nel ritenere che il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, (D.Lgs. n. 490 del 1999, ex art. 163) qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3^, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897), fattispecie, quest'ultima, ravvisabile anche nel caso di sequestro penale dell'opera abusiva che priva il proprietario della disponibilità del bene, determinando così la cessazione della permanenza del reato.
Ne consegue che, eseguito il sequestro alla data dell'accertamento del reato e valutati anche gli eventi sospensivi della prescrizione, la causa estintiva è maturata in data 31 ottobre 2007 e quindi anteriormente alla sentenza di primo grado emessa in data 16 gennaio 2009.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e non emergendo ictu oculi cause di proscioglimento nel merito immediatamente applicabili.
All'annullamento della sentenza segue la revoca delle statuizioni civili in base al principio contenuto nell'art. 578 c.p.p., che abilita il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, a decidere sull'impugnazione limitatamente alle disposizioni e ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, possibilità tuttavia preclusa allorquando il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare nei confronti dell'imputato una delle predette cause estintive del reato, astenendosi perciò dal pronunciare condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, essendo il giudizio di "soccombenza virtuale" richiesto dalla disposizione ex art. 578 c.p.p., solo per la fase dell'impugnazione (per evidenti ragioni di economia dei giudizi essendo stata la responsabilità affermata quando non erano maturate cause estintive del reato) ed escluso per le precedenti fasi processuali di merito (avendo il giudice di primo grado l'obbligo di applicare immediatamente la causa estintiva che preclude ogni accertamento di merito in ordine alla responsabilità). Questa Corte ha infatti affermato, e successivamente ribadito, che la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 c.p.p., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (Sez. 6^, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426). Ne consegue che la Corte di cassazione qualora, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti, come nel caso di specie, che la prescrizione è maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute ed erroneamente confermate, in violazione del principio espresso dall'art. 578 c.p.p., dal giudice di appello, essendo illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
I restanti motivi restano, all'evidenza, assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015