Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera incriminata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2000, n. 10585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10585 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 23/5/2000
Dr. Saverio MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Alfredo LOMBARDI Consigliere N. 2046
Dr. Carlo Maria GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere N. 1357/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA CL ES, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 14 ottobre 1999 n.2211, con la quale - a parziale riforma della sentenza del Pretore di Catania 2 marzo 1998 n.1297, da lui appellata, che l'aveva dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art.20 lett. b) L.28 febbraio 1985 n.47;
b) del reato p. e p. dagli artt.2 c.1 e 13 L. 5 novembre 1971 n.1086;
c) del reato p. e p. dagli artt.2 c.2 e 13 L. 5 novembre 1971 n.1086;
d) del reato p. e p. dagli artt.4 e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086;
g) del reato p. e p. dall'art.221 T.U.L.S.;
h) del reato p. e p. dall'art.17 L. 5 novembre 1971 n. 1086, commessi in Catania il 6 dicembre 1995,
e condannato con la continuazione alla pena, sospesa, di un anno di arresto e L. 20 milioni di ammenda con ordine di demolizione del fabbricato -
è stato prosciolto dai reati contestati ai capi e) ed f), con rideterminazione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche, in sei mesi di arresto e L.18 milioni di ammenda. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vincenzo GERACI il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo g) perché il fatto non è previsto come reato, con eliminazione della relativa pena;
rigetto nel resto;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Salvatore MIANO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento per prescrizione.
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 14 ottobre 1999 n.2211 - con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Catania 2 marzo 1998 n.1297, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole dei reati contestati ai capi a) - d) ed f) per aver abusivamente eseguito su un immobile preesistente lavori di manutenzione straordinaria con la creazione di un bagno e una cucina e un aumento di volumetria - LA OD IL propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza delle norme sul condono edilizio, la cui domanda è stata ritenuta dolosamente infedele, e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello sul punto (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.;
2. violazione dell'art.157 c.p. (art.606 lett. b) c.p.p.) perché i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione. Preliminarmente si deve prendere atto che l'art.70 lett. b) D.L.vo 30 dicembre 1999 n.205, sostituendo nell'art.221 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 la pena dell'ammenda con una sanzione amministrativa, ha depenalizzato la fattispecie corrispondente, il cui compimento cessa pertanto di costituire reato. Ne consegue l'annullamento per questo motivo della sentenza impugnata in ordine al fatto contestato al capo g), che rientra nella norma depenalizzata ed è divenuto un illecito amministrativo.
Di conseguenza la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo g) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di L. 600.000 di ammenda, pari alla relativa quota di aumento di pena (L.3 milioni di ammenda) per la continuazione praticata sulla pena-base nella determinazione fattane dalla sentenza d'appello. Per il resto l'impugnazione è infondata.
La sentenza impugnata contiene un'articolata e approfondita motivazione sulla dolosa infedeltà della domanda di condono, con la pronuncia, in seguito alla corretta valutazione delle risultanze probatorie, di un giudizio di fatto rigorosamente coerente, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità.
Pertanto il primo motivo d'impugnazione è infondato. Lo stesso deve dirsi del secondo.
Il ricorrente fonda l'eccezione di prescrizione sulla sua interpretazione delle deposizioni di due testimoni, delle quali peraltro nelle sentenze di merito non si fa menzione, demandando di conseguenza al giudice di legittimità un giudizio di fatto che esula dalla competenza della Corte di cassazione.
In ogni caso, nella valutazione dell'attendibilità delle testimonianze suddette non può non incidere negativamente la considerazione che i funzionari dell'U.T. del Comune di Catania hanno accertato la costruzione di un ampliamento abusivo di mq. 148,30, di estensione ben superiore alla costruzione di mq.100 dichiarata dall'imputato ai fini della concessione in sanatoria, e questo rende incerto l'oggetto della testimonianza, nel senso che non può esservi certezza su quella base che tutti i volumi realizzati fossero stati già totalmente eseguiti entro il 1993, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali riportate in ricorso.
Ora, il principio in dubio pro reo nell'applicazione della prescrizione opera allorché sussista effettiva e assoluta incertezza per mancanza di prova sicura della data di commissione del reato e sul momento iniziale di decorrenza del termine della causa estintiva (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 1998 n. 10721, ric. Restano;
Id., 9 luglio 1993 n. 6866, ric. Bambini). Secondo la dizione dell'art.530 c.3 c.p.p. e per la natura dell'istituto tale incertezza dev'essere obiettiva, deve cioè dipendere dalle circostanze del fatto, e non essere eliminabile, neppure attraverso deduzioni logiche (Cass., Sez. II, 16 marzo 1992 n. 2865, ric. Giura e altri). Ciò comporta che - sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data d'inizio della decorrenza del termine prescrittivo - non basta la mera affermazione dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza della data d'inizio della decorrenza del relativo termine. In base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso. dei quali è il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d'inizio del decorso del termine di prescrizione: trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera incriminata. Nella specie, l'imputato è stato giudicato autore di dichiarazioni infedeli nelle dimensioni dell'edificio realizzato ai fini del rilascio della concessione in sanatoria e le deposizioni rilasciate dai due testi da lui addotti, infermieri suoi dipendenti, in ordine al tempo della realizzazione, ossia alla fine del 1993, non possono considerarsi prove idonee, tenuto conto che una costruzione di una certa entità non può non aver lasciato documentazione concreta riguardo sia a materiali e maestranze, sia a rapporti contrattuali relativi ai servizi, di cui l'imputato poteva in alternativa disporre.
Pertanto le suddette deposizioni testimoniali non valgono evidentemente come prova della verificazione della prescrizione e neppure a suscitare il dubbio sulla decorrenza del relativo termine da data diversa da quella dell'accertamento. E da quella data, dal 6 dicembre 1995, il termine prescrittivo triennale, aumentato fino alla metà per le interruzioni ai sensi dell'art.160 c.p., viene a scadenza il 6 giugno 2000.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.221 T.U.L.S., eliminando la relativa pena di L.600.000 di ammenda. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000