Sentenza 3 aprile 2023
Massime • 1
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Commentari • 3
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"Avvocato scorretto e aggressivo", non è reato: in materia di diffamazione, il requisito della continenza, al fine di ravvisare la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, ha necessariamente il carattere dell'elasticità. Al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di critica in relazione a tale requisito, occorre compiere non solo in astratto, ma soprattutto in concreto un ragionamento di tipo critico-logico che tenga conto di una serie di "parametri" quali, non solo il tenore letterale delle espressioni rese (che ben potrebbero essere poste con coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale), ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2023, n. 27546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27546 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ogi& Penale Sent. Sez. 5 Num. 27546 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che ha confermato ai soli effetti civili la decisione di condanna del Tribunale di Cagliari, emessa nei confronti di IO NI in data 8.6.2018, ed invece, ai fini penali, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di corruzione propria aggravata, turbativa d'asta aggravata e falso in atto pubblico (uno degli episodi di turbativa d'asta ed un altro reato collegato sono stati dichiarati estinti per prescrizione già dal primo giudice). All'imputato, che all'epoca dei fatti, tra il 2010 ed il 2011, rivestiva la funzione di comandante della Polizia Municipale di LA, sono state contestate condotte di turbativa d'asta (capo A), in concorso con una collega agente di polizia municipale ed il titolare della ditta favorita (la Open Software s.r.I.), finalizzate a turbare, tra l'altro: - la gara per l'affidamento temporaneo, della durata di 9 mesi, del servizio di gestione esternalizzata delle procedure sanzionatorie da violazione del codice stradale e dei regolamenti comunali, nonché del servizio per la gestione completa dei verbali elevati nei confronti dei veicoli con targa estera, di competenza della Polizia Municipale;
- la gara per l'affidamento temporaneo del servizio di notificazione all'estero dei procedimenti sanzionatori amministrativi per violazioni del Codice della Strada, riportando, nella determinazione n. 215 del 25.3.2011, al centro della contestazione di falso in atto pubblico (capo B), circostanze di fatto non veritiere, funzionali ad affidare il servizio sopradetto alla ditta Open Software s.r.l. Sullo sfondo degli illeciti, una corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata dal fatto che la stipulazione del contratto cui il patto corruttivo era finalizzato vedeva come parte il comune di LA: il patto prevedeva che, in cambio dell'affidamento diretto alla ditta Open Software s.r.l. del servizio di notificazione all'estero dei procedimenti sanzionatori amministrativi per violazioni del Codice della Strada, tale società assumesse LE NI, figlio dell'imputato, con contratto a profetto dal 3.10.2010 al 3.5.2011. 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo argomento difensivo si eccepisce nullità della sentenza d'appello, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen., per difetto di notifica del decreto che disponeva il giudizio di secondo grado, notificato al domicilio precedentemente eletto presso il difensore di fiducia revocato (avv. Carlo Amat di Sanfilippo), piuttosto che al nuovo domicilio di elezione dichiarato all'udienza del 18.5.2018 dinanzi al Tribunale (il ricorrente allega stralcio del verbale d'udienza, pagg. 2 76 e 77) e nonostante la sentenza di primo grado fosse stata notificata correttamente presso il nuovo domicilio, corrispondente, peraltro, alla residenza del ricorrente. Alla prima udienza prevista per la citazione in appello l'imputato non era presente e si è proceduto in sua assenza. Si denuncia, perciò, la mancata conoscenza effettiva del processo da parte sua ed il verificarsi di una nullità assoluta, come insegna la giurisprudenza di legittimità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per non avere la sentenza d'appello accolto la richiesta di proscioglimento nel merito da parte del ricorrente, a dispetto dei risultati probatori dibattimentali. La difesa rappresenta il proprio interesse a ricorrere pur in una fattispecie di nullità assoluta che si riferisca ad una pronuncia di prescrizione del reato, evocando l'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., laddove interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza d'appello che, in violazione del principio del contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione, nonché l'interesse concreto ad ottenere una pronuncia nel merito essendo stato l'imputato sospeso dal servizio, con riduzione del trattamento stipendiale della metà e proporzionale riduzione del trattamento di fine rapporto, vista la richiesta di pensionamento avanzata. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La difesa, con la prima delle due censure proposte alla sentenza impugnata, eccepisce nullità assoluta della sentenza d'appello, per difetto di notifica del decreto che disponeva il giudizio di secondo grado, nonché mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. L'eccezione non ha pregio. 2.1. Anzitutto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non vi sia questione di conoscenza effettiva del processo, poiché, per stessa ammissione del ricorrente, egli ha ricevuto le notifiche della sentenza di primo grado regolarmente ed ha avuto, dunque, perfettamente conoscenza del processo a suo carico. Pertanto, si è fuori dal perimetro applicativo di garanzie disegnato dalle Sezioni Unite con le sentenze Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, decisione con la quale la Cassazione ha evidenziato la necessità che, ai fini della effettiva conoscenza del 3 processo a suo carico, l'imputato abbia ricevuto una regolare notifica di un atto di vocatio in ius. Garanzie confermate, con argomenti del tutto condivisi dal Collegio, dalla decisione del massimo collegio nomofilattico Sez. U, n. 15498 del 26/11/2021, Lovric, Rv. 280931, secondo cui, vi è necessità di garantire primariamente l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, pur in presenza di notifiche apparentemente e formalmente valide e tuttavia incapaci di assicurare detta conoscenza e, in ultima analisi, di assicurare il giusto processo funzionale alla tutela anche della presunzione di innocenza. 2.2. D'altra parte, la fattispecie in esame non si inserisce neppure nella convergente logica di tutela della regolare partecipazione al processo dell'imputato, sottesa alla pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, con cui questa Corte regolatrice ha stabilito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato, ma, al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso. Nel caso in esame, l'atto di citazione in giudizio d'appello, seguito ad una regolare partecipazione informata al processo di primo grado, con notifica all'imputato della stessa sentenza che ha definito il grado di giudizio, è stato recapitato al domicilio precedentemente eletto presso il difensore di fiducia revocato (l'avv. Carlo Amat di Sanfilippo), piuttosto che al nuovo domicilio di elezione dichiarato all'udienza del 18.5.2018 dinanzi al Tribunale (il ricorrente ha allegato stralcio del verbale d'udienza, pagg. 76 e 77), corrispondente alla residenza del ricorrente ed utilizzato per la regolare notifica della decisione del Tribunale. Ebbene, il Collegio ritiene che la notifica all'imputato del decreto di citazione in appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto (nel caso di specie, con dichiarazione in udienza nel corso del giudizio di primo grado) integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (cfr., nello stesso senso, in un caso con questioni analoghe, seppur in una fattispecie non identica, Sez. 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183, in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica). 4 La linea interpretativa cui si ispira la citata sentenza n. 48916 del 2018 è quella sottesa anche alla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229541, con cui è stato chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Qualora, dunque, il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un'ipotesi di nullità assoluta. Orbene, l'odierno ricorrente nulla argomenta sul perché la notifica sia stata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte sua, pur essendo stata diretta al precedente difensore di fiducia, ancorchè revocato. Né d'altra parte si espone (o risulta altrimenti) che il difensore revocato abbia espressamente dichiarato di non accettare ulteriori notifiche relative all'imputato, circostanza questa che creerebbe senz'altro evidenti, diversi dubbi circa l'assoluta non conoscibilità dell'atto da parte del ricorrente (cfr., in ipotesi di rinuncia al mandato e contestuale espressa dichiarazione di non accettare notifiche al domicilio già eletto in passato, Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265; Sez. 4, n.13236 del 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019). D'altra parte, a fianco alla constatazione dell'assenza di simili indicazioni nella fattispecie concreta, è rilevante evidenziare che i nuovi difensori di fiducia (gli avvocati Andreozzi e Filippi) sono stati regolarmente presenti alla prima udienza d'appello - come risulta dagli atti processuali, ai quali il Collegio ha avuto accesso in ragione della natura del vizio dedotto - e, al darsi atto dell'assenza dell'imputato, nulla hanno eccepito al riguardo, sicchè è stata dichiarata l'assenza (ed il processo non è stato poi trattato per l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere penali). Alla successiva udienza del giorno 11.1.2022 entrambi gli avvocati difensori erano presenti e nulla hanno nuovamente eccepito riguardo alla posizione processuale dell'imputato, concludendo per l'accoglimento dei motivi d'appello e depositando memorie scritte. Dunque, può affermarsi, in una simile fattispecie, che la nullità a regime intermedio, verificatasi - per l'erroneità della notifica al domicilio precedentemente eletto presso il difensore di fiducia revocato nel corso del giudizio di primo grado, piuttosto che al nuovo domicilio indicato - in mancanza di prova dell'inidoneità assoluta a determinare la conoscenza del giudizio di secondo grado (che avrebbe generato la nullità assoluta invocata dalla difesa), non è stata dedotta tempestivamente, subito dopo la sua realizzazione (vale a dire alla prima udienza utile in appello, pur regolarmente celebratasi, come si è detto, alla presenza dei due nuovi difensori di fiducia dell'imputato). In più, non è stata dedotta alcuna specifica lesione del diritto di difesa, 5 os che, anzi, risulta regolarmente espletato nel giudizio d'appello dal nuovo avvocato di fiducia del ricorrente. 2.3. Tali conclusioni convergono anche nella logica di fondo che permea la decisione delle Sezioni Unite LU e la giurisprudenza di legittimità successiva del massimo collegio nomofilattico. Invero, declinando un orientamento che si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi, la giurisprudenza di legittimità - con qualche voce consonante anche in dottrina - ricorre, ai fini di verificare l'esistenza effettiva di un error in procedendo, all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Costituiscono punti di emersione di tale indirizzo, che attraversa orizzontalmente l'ermeneusi della disciplina delle nullità, alcune pronunce delle Sezioni Unite, sia pur sempre attente a collocarsi nell'alveo del principio di tassatività che domina il tema, collegando la sanzione di nullità direttamente alla norma, anche in funzione «dissuasiva» alla inosservanza di determinate forme. Si tratta di una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale traccia si inseriscono altre pronunce (il Collegio richiama l'analitica esposizione delle Sezioni Unite, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027), oltre alla citata sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, LU (che, a sua volta, si ispira a Sez. U, n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403 ed a Sez. U, n. 35358 del 9/7/2003, Ferrara, Rv. 225361), e tra queste anche le sentenze Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (e ciò pur dando atto dell'esistenza di un altrettanto generale principio, sostenuto da una parte autorevole della dottrina, secondo cui rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato). 6 Tali pronunce pongono una linea interpretativa valida anche al confronto con la recentissima e chiara scelta del massimo collegio nomofilattico di perseguire l'obiettivo di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato, effettuata con le sentenze Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; sentenze che, anzi, leggono in un prisma altrettanto sostanzialistico la disciplina formale della regolare vocatio in iudicium. 2.4. La giurisprudenza di legittimità ripercorsa consente di ritenere che notifiche simili a quella effettuata nei confronti dell'odierno ricorrente, lungi dal poter essere ritenute inesistenti o assolutamente inidonee tout court - e quindi equiparabili ad una notificazione "omessa" - devono, piuttosto, reputarsi idonee a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, a meno che non vengano specificamente dedotte ragioni di inidoneità concrete. Ancora è utile richiamare, su questo specifico aspetto, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, che, pur emessa in riferimento ad una diversa fattispecie, ha chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo. Diritti di difesa che, nel caso del ricorrente, sono stati regolarmente espletati nel corso del giudizio d'appello dai difensori di fiducia. 3. Anche il secondo motivo di censura è privo di pregio, in quanto generico e, dunque, inammissibile. Il ricorrente invoca la possibilità, per il giudice d'appello, di procedere ad un'assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (di qui, anche, l'inapplicabilità in radice, al presente giudizio, della nuova disposizione introdotta dall'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che si riferisce ai casi nei quali vengano in esame profili di responsabilità agli effetti solo civili), alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 111 del 2022. Il giudice delle leggi, con la richiamata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato dal diritto vivente nel senso dell'inammissibilità, per carenza di interesse ad impugnare, del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza d'appello che, in violazione del principio del contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione. L'imputato, nel caso di specie, diverso da quello in esame da parte della Consulta, avrebbe un interesse concreto ad ottenere una pronuncia nel merito, essendo stato sospeso dal servizio, con riduzione del trattamento stipendiale della metà e proporzionale riduzione del trattamento di fine rapporto, vista la richiesta di pensionamento avanzata. 7 i«) Orbene, ferma la valenza dei principi declinati dalla Corte costituzionale, avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione che non viene in rilievo nel caso oggi sottoposto al Collegio (che attiene ad una sentenza emessa all'esito dell'ordinario giudizio d'appello), il ricorso non si confronta con le ampie argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata ai fini degli interessi civili, all'esito delle quali si sono confermate le statuizioni di risarcimento del danno alla parte civile costituita, il comune di LA (cfr. le pagine da 13 a 18). Da tali considerazioni, riferite a tutti i capi d'imputazione ascritti all'imputato, sia quello dichiarato prescritto sin dal primo grado (capo D) che gli ulteriori tre capi in contestazione, si comprende immediatamente l'insussistenza dei presupposti per procedere ad un proscioglimento nel merito dai reati, ex art. 129 cod. proc. pen.: vengono, infatti, ripercorse le ragioni dell'atto di appello, con puntuale disamina rispetto alle risultanze di prova, avuto riguardo alla condotta contestata come turbativa d'asta ed a quelle collegate di falso, con l'esclusione dalla gara d'appalto comunale del servizio di postalizzazione all'estero della ditta "rivale" di quella favorita, e corruzione;
si esaminano, altresì, il coinvolgimento del ricorrente, quale comandante della Polizia Municipale di LA, ed il prezzo della corruzione, costituito dall'assunzione del figlio del ricorrente nell'azienda privata controparte del patto corruttivo stilato con il pubblico ufficiale. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Dunque, anche la possibilità di procedere al proscioglimento da parte della Cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen,, richiamati dal ricorso evocando passaggi motivazionali della sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale, sono inconferenti rispetto al caso in esame. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 aprile 2023.