CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13089 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR VI AN, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 14/07/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13089 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/07/2022 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da AR VI AN per il periodo di pena sofferta in eccesso in esecuzione della sentenza di applic:azione di pena del GUP del Tribunale di Milano del 14.11.2017, per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, commesso il 13 maggio 2017. La pena detentiva originariamente applicata di anni quattro di reclusione, oltre alla multa, era stata successivamente rideterminata con ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in anni due e mesi otto di reclusione, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 40 del 2019. In sede di rinvio, con ordinanza del 21.05.2021, a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, veniva rideterminata anche la pena pecuniaria in euro 14.000,00 di multa. In data 31.05.2021, la Procura della Repubblica di Milano, a seguito di ricalcolo del residuo di pena, comunicava che il AR aveva espiato un periodo di pena in eccesso quantificato in mesi 8 e giorni 27, ordinando pertanto l'immediata scarcerazione del condannato. L'istanza di riparazione per il periodo di carcerazione patito in eccesso dal AR, come determinato dall'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, veniva rigettata dalla Corte territoriale, che riteneva non dovuto l'indennizzo in caso di affidamento in prova ai servizi sociali, posto che l'art. 314 cod. proc. pen. fa esclusivo riferimento alle ipotesi di privazione della libertà. Contestualmente la Corte di appello disponeva la trasmissione all'Ufficio Esecuzioni Penale della Procura della Repubblica di Milano per il conteggio della fungibilità della pena in espiazione in relazione al delitto per il quale il CARNITI è stato arrestato in data 11/11/2000 e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa con sentenza della Corte d'appello di Milano divenuta irrevocabile il 09/09/2020. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Premette che oggetto del ricorso proposto riguarda esclusivamente l'esecuzione della pena applicata a seguito del primo arresto, avvenuto il 13 maggio 2017 - oggetto della "comunicazione nuovo residuo pena (SIE. 208/2(118)" della Procura della Repubblica di Milano - e non quella correlata al procedimento iscritto in relazione al secondo arresto in data 11.11.2020, per la cui condanna l'ordinanza impugnata ha disposto la trasmissione al p.m. per il conteggio della fungibilità della pena espiata. 2 Il ricorrente deduce che, secondo l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 43550/2016, in tema di riparazione per ingiusta detenzione è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva, in quanto legato alla imposizione di particolari prescrizioni limitative della libertà personale, alle quali il condannato non sarebbe stato soggetto ove tempestivamente rimesso in libertà. 2.1. Con memoria integrativa, la difesa del ricorrente ha comunicato che l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano, con provvedimento del 28.7.2022, ha precisato che "trattasi di espiazione risalente ad epoca antecedente alla commissione del reato in relazione al quale è stato inflitta la pena in attuale espiazione (art. 73 DPR 309/90, commesso in data 11/11/2000) e pertanto non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della fungibilità ai sensi dell'articolo 657 c.p.p.", ricalcolando i giorni patiti in eccesso in mesi tre giorni due, diversamente dal periodo più ampio indicato nel primo provvedimento di esecuzione. 2.2. Chiede, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche al fine di pervenire alla quantificazione dell'intero periodo di ingiusta detenzione patita dal condannato. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve preliminarmente ritenersi irricevibile la memoria integrativa depositata dalla difesa del ricorrente, con la quale viene introdotto un tema nuovo, afferente alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della fungiblità della pena espiata in relazione a successivo titolo di condanna ed al nuovo calcolo dei giorni di restrizione patiti in eccesso dall'istante, oggetto del provvedimento della Procura della Repubblica di Milano, del 28.07.2022, successivo alla decisione impugnata. 2.1. Parte ricorrente, con la memoria integrativa, contesta la correttezza del nuovo conteggio della pena in eccesso espiata con riferimento al titolo cautelare, indicata in mesi 3 e giorni 20, in luogo dell'originario calcolo di mesi 8 e giorni 27, ritenendo rilevante, ed anzi indispensabile, tale calcolo ai fini della istanza di riparazione. 2.2. Giova evidenziare che il tema posto con la memoria supera il perimetro di ammissibilità dei motivi nuovi, che, per giurisprudenza consolidata, ove proposti 3 a sostegno dell'impugnazione (il principio vale anche per quella di legittimità), debbono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità; i capi e i punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per tali intendendosi, rispetto a ciascuno dei reati ascritti all'impugnante, le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180- 01). In caso contrario, l'atto integrativo d'impugnazione con la semplice memoria, si risolve in una inaccettabile pretesa dell'imputato di ampliare il devolutum oltre i confini segnati dal citato art. 581, comma 1, lett. a), del codice di rito. 2.2. Nel caso di specie la difesa introduce un nuovo tema di ricorso, avente ad oggetto il successivo provvedimento della Procura della Repubblica di Milano di comunicazione del nuovo residuo pena, estraneo al presente giudizio ed alla decisione impugnata, suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al competente giudice della esecuzione, la cui eventuale decisione, ove persista l'interesse, potrà essere oggetto di gravame in sede di legittimità. 3. Quanto al motivo di ricorso principale, come condivisibilmente affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, Cappadona DO Mario, Rv. 277559 - 01), "in tema di riparazione per ingiusta detenzione non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale" (in senso conforme, Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv. 273425 - 01). 3.1. Il Collegio è consapevole di un difforme isolato orientamento, secondo cui sarebbe indennizzabile a titolo di ingiusta detenzione anche periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 26792801), tuttavia ritiene non condivisibili le argomentazioni indicate a sostegno di tale divergente opzione ermeneutica. In particolare, come affermato dalla citata Sez. 4, "Pallitta", l'art. 314 cod. proc. pen. fa riferimento alle sole ipotesi di privazione della libertà derivanti da una misura di carattere custodiale. Tale conclusione - si è aggiunto - è coerente con i principi che informano l'istituto in esame e con la giurisprudenza formatasi in tema di misure cautelari diverse da quelle custodiali: in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca ab origine 4 il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (cfr. sez. 3, n. 55787 del 14/11/2017, Floro, Rv. 271808). Inoltre, si è precisato che il limite tracciato dall'art. 314 cod. proc. pen. (nella parte in cui letteralmente circoscrive l'istituto dell'equo indennizzo alla custodia cautelare subita) è del tutto coerente con le fonti sovranazipnali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza, operando soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (cfr. sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328), nei quali si fa espresso riferimento alla privazione della libertà. 4. Deve, dunque, essere qui ribadito il principio di dritto secondo cui non è indennizzabile, ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., la pena che il soggetto abbia espiato in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, come avvenuto nel caso di specie. 5. Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, ove si rileva che, in relazione alla condanna in esecuzione, l'istante ha espiato in regime di affidamento in prova al servizio sociale il periodo dal 24/08/2018 al 03/12/2010 e quello dal 14/04/2020 all'11/11/2020, data in cui è stato arrestato per una nuova violazione l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1909. Il periodo svolto in affidamento in prova, computato dalla Corte di appello in un "totale di oltre dieci mesi", è di per sé superiore all'eccesso di pena detentiva di cui alla prima comunicazione del :31.05.2021 (unica valutabile in questa sede) con conseguente corretta esclusione della riparazione. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. 6. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la prel:esa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, 5 A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023 Il Consigliere stensore Il PreOdente
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13089 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/07/2022 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da AR VI AN per il periodo di pena sofferta in eccesso in esecuzione della sentenza di applic:azione di pena del GUP del Tribunale di Milano del 14.11.2017, per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, commesso il 13 maggio 2017. La pena detentiva originariamente applicata di anni quattro di reclusione, oltre alla multa, era stata successivamente rideterminata con ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in anni due e mesi otto di reclusione, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 40 del 2019. In sede di rinvio, con ordinanza del 21.05.2021, a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, veniva rideterminata anche la pena pecuniaria in euro 14.000,00 di multa. In data 31.05.2021, la Procura della Repubblica di Milano, a seguito di ricalcolo del residuo di pena, comunicava che il AR aveva espiato un periodo di pena in eccesso quantificato in mesi 8 e giorni 27, ordinando pertanto l'immediata scarcerazione del condannato. L'istanza di riparazione per il periodo di carcerazione patito in eccesso dal AR, come determinato dall'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, veniva rigettata dalla Corte territoriale, che riteneva non dovuto l'indennizzo in caso di affidamento in prova ai servizi sociali, posto che l'art. 314 cod. proc. pen. fa esclusivo riferimento alle ipotesi di privazione della libertà. Contestualmente la Corte di appello disponeva la trasmissione all'Ufficio Esecuzioni Penale della Procura della Repubblica di Milano per il conteggio della fungibilità della pena in espiazione in relazione al delitto per il quale il CARNITI è stato arrestato in data 11/11/2000 e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa con sentenza della Corte d'appello di Milano divenuta irrevocabile il 09/09/2020. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Premette che oggetto del ricorso proposto riguarda esclusivamente l'esecuzione della pena applicata a seguito del primo arresto, avvenuto il 13 maggio 2017 - oggetto della "comunicazione nuovo residuo pena (SIE. 208/2(118)" della Procura della Repubblica di Milano - e non quella correlata al procedimento iscritto in relazione al secondo arresto in data 11.11.2020, per la cui condanna l'ordinanza impugnata ha disposto la trasmissione al p.m. per il conteggio della fungibilità della pena espiata. 2 Il ricorrente deduce che, secondo l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 43550/2016, in tema di riparazione per ingiusta detenzione è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva, in quanto legato alla imposizione di particolari prescrizioni limitative della libertà personale, alle quali il condannato non sarebbe stato soggetto ove tempestivamente rimesso in libertà. 2.1. Con memoria integrativa, la difesa del ricorrente ha comunicato che l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano, con provvedimento del 28.7.2022, ha precisato che "trattasi di espiazione risalente ad epoca antecedente alla commissione del reato in relazione al quale è stato inflitta la pena in attuale espiazione (art. 73 DPR 309/90, commesso in data 11/11/2000) e pertanto non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della fungibilità ai sensi dell'articolo 657 c.p.p.", ricalcolando i giorni patiti in eccesso in mesi tre giorni due, diversamente dal periodo più ampio indicato nel primo provvedimento di esecuzione. 2.2. Chiede, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche al fine di pervenire alla quantificazione dell'intero periodo di ingiusta detenzione patita dal condannato. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve preliminarmente ritenersi irricevibile la memoria integrativa depositata dalla difesa del ricorrente, con la quale viene introdotto un tema nuovo, afferente alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della fungiblità della pena espiata in relazione a successivo titolo di condanna ed al nuovo calcolo dei giorni di restrizione patiti in eccesso dall'istante, oggetto del provvedimento della Procura della Repubblica di Milano, del 28.07.2022, successivo alla decisione impugnata. 2.1. Parte ricorrente, con la memoria integrativa, contesta la correttezza del nuovo conteggio della pena in eccesso espiata con riferimento al titolo cautelare, indicata in mesi 3 e giorni 20, in luogo dell'originario calcolo di mesi 8 e giorni 27, ritenendo rilevante, ed anzi indispensabile, tale calcolo ai fini della istanza di riparazione. 2.2. Giova evidenziare che il tema posto con la memoria supera il perimetro di ammissibilità dei motivi nuovi, che, per giurisprudenza consolidata, ove proposti 3 a sostegno dell'impugnazione (il principio vale anche per quella di legittimità), debbono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità; i capi e i punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per tali intendendosi, rispetto a ciascuno dei reati ascritti all'impugnante, le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180- 01). In caso contrario, l'atto integrativo d'impugnazione con la semplice memoria, si risolve in una inaccettabile pretesa dell'imputato di ampliare il devolutum oltre i confini segnati dal citato art. 581, comma 1, lett. a), del codice di rito. 2.2. Nel caso di specie la difesa introduce un nuovo tema di ricorso, avente ad oggetto il successivo provvedimento della Procura della Repubblica di Milano di comunicazione del nuovo residuo pena, estraneo al presente giudizio ed alla decisione impugnata, suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al competente giudice della esecuzione, la cui eventuale decisione, ove persista l'interesse, potrà essere oggetto di gravame in sede di legittimità. 3. Quanto al motivo di ricorso principale, come condivisibilmente affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, Cappadona DO Mario, Rv. 277559 - 01), "in tema di riparazione per ingiusta detenzione non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale" (in senso conforme, Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv. 273425 - 01). 3.1. Il Collegio è consapevole di un difforme isolato orientamento, secondo cui sarebbe indennizzabile a titolo di ingiusta detenzione anche periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 26792801), tuttavia ritiene non condivisibili le argomentazioni indicate a sostegno di tale divergente opzione ermeneutica. In particolare, come affermato dalla citata Sez. 4, "Pallitta", l'art. 314 cod. proc. pen. fa riferimento alle sole ipotesi di privazione della libertà derivanti da una misura di carattere custodiale. Tale conclusione - si è aggiunto - è coerente con i principi che informano l'istituto in esame e con la giurisprudenza formatasi in tema di misure cautelari diverse da quelle custodiali: in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca ab origine 4 il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (cfr. sez. 3, n. 55787 del 14/11/2017, Floro, Rv. 271808). Inoltre, si è precisato che il limite tracciato dall'art. 314 cod. proc. pen. (nella parte in cui letteralmente circoscrive l'istituto dell'equo indennizzo alla custodia cautelare subita) è del tutto coerente con le fonti sovranazipnali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza, operando soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (cfr. sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328), nei quali si fa espresso riferimento alla privazione della libertà. 4. Deve, dunque, essere qui ribadito il principio di dritto secondo cui non è indennizzabile, ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., la pena che il soggetto abbia espiato in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, come avvenuto nel caso di specie. 5. Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, ove si rileva che, in relazione alla condanna in esecuzione, l'istante ha espiato in regime di affidamento in prova al servizio sociale il periodo dal 24/08/2018 al 03/12/2010 e quello dal 14/04/2020 all'11/11/2020, data in cui è stato arrestato per una nuova violazione l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1909. Il periodo svolto in affidamento in prova, computato dalla Corte di appello in un "totale di oltre dieci mesi", è di per sé superiore all'eccesso di pena detentiva di cui alla prima comunicazione del :31.05.2021 (unica valutabile in questa sede) con conseguente corretta esclusione della riparazione. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. 6. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la prel:esa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, 5 A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023 Il Consigliere stensore Il PreOdente