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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30602 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE ET nato a [...] il [...] AZ IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ET PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi letti i ricorsi e la memoria dell'avv.Regine per AZ, che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30602 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25 febbraio 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord di data 2 novembre 2016 che aveva condannato i due imputati alle pene di legge per il delitto di riciclaggio di una autovettura Alfa Romeo 147 oggetto del furto commesso ai danni di LU IO il 1 novembre 2014. 1.2 Le difese dei due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 2. AZ GI lamenta nel primo motivo omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla verifica della condotta materiale di riciclaggio nonché omissione della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio. In relazione al primo profilo, si sostiene che nella sentenza si fa confusione con í dati di intestazione della vettura riciclata, il suo colore nonché l'epoca dei successivi passaggi di proprietà cosicché non è dato comprendere se, all'epoca cui l'imputato venne controllato dalle forze dell'ordine alla guida di una Alfa Romeo 147 (26 gennaio 2015) essa fosse di colore grigio o blu e se su di essa fossero già state compiute le operazioni di riciclaggio indicate nell'intestazione. Inoltre il passaggio di proprietà dell'autovettura fu effettuato dal coimputato mentre ti ruolo dello AZ fu solamente quello di mediatore che non era certo tenuto a sapere dell'attività di ripulitura compiuta sul bene. Alla luce di ciò non si chiede alla Suprema Corte una rilettura delle fonti ma si denuncia l'evidente mancato rispetto delle regole imposte dall'ordinamento per la valutazione della prova e la conseguente illegittimità della motivazione posta a sostegno della conclusione impugnata. In relazione al secondo profilo si denuncia l'omessa giustificazione nell'impugnata sentenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio ed in particolare della coscienza e volontà dell'agente di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del bene. 2.1 Con il secondo motivo di gravame si lamenta l'omissione della motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta nel reato di ricettazione. Su tale aspetto la sentenza è silente. 3. EL ET formula nel proprio ricorso un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.), la mancata applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la conseguente mancata applicazione dell'articolo 163 cod. pen.. La circostanza che egli avesse acquistato la vettura 'pulita' utilizzata ai fini del riciclaggio della vettura rubata non costituisce prova del fatto che egli abbia proceduto all'attività di riciclaggio. Quanto alla successiva vendita della autovettura rubata all'acquirente AI, tale attività può essere ricondotta entro l'alveo normativo della ricettazione in quanto avvenuta in epoca successiva alla riciclaggio. Derubricato il fatto, può applicarsi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 648 cod. pen. in relazione alla modestia del valore ed alla mancanza di prova di un lucro da parte del EL con conseguente riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che si vanno ad illustrare. In premessa va precisato che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dei due imputati per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Nel caso concreto, lungi dal delineare vizi di legittimità, le doglianze articolate finiscono prevalentemente per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. In aggiunta è utile ribadire, principalmente con riferimento al ricorso di EL, che tale profilo espressamente evoca nella prima pagina, che ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. 3. Passando dall'astratto al concreto, ed incominciando dal ricorso di GI AZ, le critiche alla decisione non si confrontano pienamente con la motivazione della sentenza. Secondo il ricorso, infatti, rimane incerto al 26 gennaio 2015, data del controllo su strada dello AZ a bordo di una Alfa Romeo 147 targata CK599RF, quale fosse il colore del veicolo. In verità tale dettaglio, definito «sicuramente indiziante ai fini del reato in esame» nello stesso atto di appello (pg.3), viene chiarito a pg.3 della motivazione, ove si specifica che il colore era grigio sterling. Si trattava, pertanto, della vettura Alfa Romeo 147 della Jolly Car s.a.s., società (di ed) amministrata da EL. Da ciò, un elemento fondamentale nella ricostruzione accusatoria giacché viene dimostrato che in epoca ben anteriore alla commissione del reato ascritto all'imputato, AZ era nel possesso della vettura che avrebbe poi 'ceduto l'identità' a quella rubata a IO LU (identica per marca e modello), destinata ad essere venduta con il medesimo numero di targa (CK599RF) a AI OV proprio grazie alla mediazione dello AZ,. 4. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso di AZ, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, esso può essere trattato unitamente al motivo del ricorso EL, ai fini della più efficace esposizione delle doglianze. In sostanza i due imputati si `rimpallano' la responsabilità delle alterazioni apportate sulla vettura rubata al fine di darle una nuova identità per dissimularne l'origine illecita. Si tratta di una tecnica difensiva nota, che tuttavia non ha tratto in inganno né il tribunale né la Corte di Appello di Napoli che hanno correttamente enucleato gli elementi da cui desumere la natura necessariamente concorsuale della condotta. Se infatti il ruolo di possessore del veicolo utilizzato per ricavare targa e sequenza alfanumerica identificativa era incontestabilmente in capo allo AZ, che si è anche prodigato nella vendita successiva (non del veicolo cannibalizzato ma di quello fornito di nuova identità) e che così si accredita come principale perpetratore della condotta (perché egli non poteva non sapere che il numero di targa fosse 'transitato' da una vettura all'altra), il EL non può certo considerarsi esente da responsabilità e tanto meno vittima della macchinazione altrui. Come detto in motivazione, infatti, la vettura Alfa Romeo 147 grigio sterling era da due anni intestata alla Jolly Car s.a.s., di cui egli era titolare. Egli conosceva pertanto modello, colore e targa della stessa ed era in grado, se non altro per ragioni professionali, di comprendere e conoscere la vendita di un aliud pro alio all'ignaro cliente OV AI. 5. Un ultimo punto, comune ad entrambi i ricorsi, merita di essere trattato. Esso inerisce alla qualificazione giuridica, invocata da entrambi in termini di ricettazione piuttosto che di riciclaggio. L'argomento è basato, per AZ, sulla mera conoscenza al più della origine illecita del bene compravenduto, e per EL sulla carenza di elementi di prova in merito alle materiali azioni delittuose di ripulitura dell'autovettura rubata. Si tratta, all'evidenza, di elementi generici che, anche in questo caso, non si confrontano con il testo delle sentenze ed in particolare delle pg. 8 e 9 della decisione di primo grado che puntualizza l'inevitabilità, da parte di entrambi, della consapevolezza delle alterazioni apportate alla vettura rubata prima della rivendita. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Aprile 2023 Il conigliere estensore Il Pr-: •-nte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ET PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi letti i ricorsi e la memoria dell'avv.Regine per AZ, che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30602 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25 febbraio 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord di data 2 novembre 2016 che aveva condannato i due imputati alle pene di legge per il delitto di riciclaggio di una autovettura Alfa Romeo 147 oggetto del furto commesso ai danni di LU IO il 1 novembre 2014. 1.2 Le difese dei due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 2. AZ GI lamenta nel primo motivo omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla verifica della condotta materiale di riciclaggio nonché omissione della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio. In relazione al primo profilo, si sostiene che nella sentenza si fa confusione con í dati di intestazione della vettura riciclata, il suo colore nonché l'epoca dei successivi passaggi di proprietà cosicché non è dato comprendere se, all'epoca cui l'imputato venne controllato dalle forze dell'ordine alla guida di una Alfa Romeo 147 (26 gennaio 2015) essa fosse di colore grigio o blu e se su di essa fossero già state compiute le operazioni di riciclaggio indicate nell'intestazione. Inoltre il passaggio di proprietà dell'autovettura fu effettuato dal coimputato mentre ti ruolo dello AZ fu solamente quello di mediatore che non era certo tenuto a sapere dell'attività di ripulitura compiuta sul bene. Alla luce di ciò non si chiede alla Suprema Corte una rilettura delle fonti ma si denuncia l'evidente mancato rispetto delle regole imposte dall'ordinamento per la valutazione della prova e la conseguente illegittimità della motivazione posta a sostegno della conclusione impugnata. In relazione al secondo profilo si denuncia l'omessa giustificazione nell'impugnata sentenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio ed in particolare della coscienza e volontà dell'agente di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del bene. 2.1 Con il secondo motivo di gravame si lamenta l'omissione della motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta nel reato di ricettazione. Su tale aspetto la sentenza è silente. 3. EL ET formula nel proprio ricorso un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.), la mancata applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la conseguente mancata applicazione dell'articolo 163 cod. pen.. La circostanza che egli avesse acquistato la vettura 'pulita' utilizzata ai fini del riciclaggio della vettura rubata non costituisce prova del fatto che egli abbia proceduto all'attività di riciclaggio. Quanto alla successiva vendita della autovettura rubata all'acquirente AI, tale attività può essere ricondotta entro l'alveo normativo della ricettazione in quanto avvenuta in epoca successiva alla riciclaggio. Derubricato il fatto, può applicarsi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 648 cod. pen. in relazione alla modestia del valore ed alla mancanza di prova di un lucro da parte del EL con conseguente riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che si vanno ad illustrare. In premessa va precisato che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dei due imputati per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Nel caso concreto, lungi dal delineare vizi di legittimità, le doglianze articolate finiscono prevalentemente per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. In aggiunta è utile ribadire, principalmente con riferimento al ricorso di EL, che tale profilo espressamente evoca nella prima pagina, che ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. 3. Passando dall'astratto al concreto, ed incominciando dal ricorso di GI AZ, le critiche alla decisione non si confrontano pienamente con la motivazione della sentenza. Secondo il ricorso, infatti, rimane incerto al 26 gennaio 2015, data del controllo su strada dello AZ a bordo di una Alfa Romeo 147 targata CK599RF, quale fosse il colore del veicolo. In verità tale dettaglio, definito «sicuramente indiziante ai fini del reato in esame» nello stesso atto di appello (pg.3), viene chiarito a pg.3 della motivazione, ove si specifica che il colore era grigio sterling. Si trattava, pertanto, della vettura Alfa Romeo 147 della Jolly Car s.a.s., società (di ed) amministrata da EL. Da ciò, un elemento fondamentale nella ricostruzione accusatoria giacché viene dimostrato che in epoca ben anteriore alla commissione del reato ascritto all'imputato, AZ era nel possesso della vettura che avrebbe poi 'ceduto l'identità' a quella rubata a IO LU (identica per marca e modello), destinata ad essere venduta con il medesimo numero di targa (CK599RF) a AI OV proprio grazie alla mediazione dello AZ,. 4. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso di AZ, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, esso può essere trattato unitamente al motivo del ricorso EL, ai fini della più efficace esposizione delle doglianze. In sostanza i due imputati si `rimpallano' la responsabilità delle alterazioni apportate sulla vettura rubata al fine di darle una nuova identità per dissimularne l'origine illecita. Si tratta di una tecnica difensiva nota, che tuttavia non ha tratto in inganno né il tribunale né la Corte di Appello di Napoli che hanno correttamente enucleato gli elementi da cui desumere la natura necessariamente concorsuale della condotta. Se infatti il ruolo di possessore del veicolo utilizzato per ricavare targa e sequenza alfanumerica identificativa era incontestabilmente in capo allo AZ, che si è anche prodigato nella vendita successiva (non del veicolo cannibalizzato ma di quello fornito di nuova identità) e che così si accredita come principale perpetratore della condotta (perché egli non poteva non sapere che il numero di targa fosse 'transitato' da una vettura all'altra), il EL non può certo considerarsi esente da responsabilità e tanto meno vittima della macchinazione altrui. Come detto in motivazione, infatti, la vettura Alfa Romeo 147 grigio sterling era da due anni intestata alla Jolly Car s.a.s., di cui egli era titolare. Egli conosceva pertanto modello, colore e targa della stessa ed era in grado, se non altro per ragioni professionali, di comprendere e conoscere la vendita di un aliud pro alio all'ignaro cliente OV AI. 5. Un ultimo punto, comune ad entrambi i ricorsi, merita di essere trattato. Esso inerisce alla qualificazione giuridica, invocata da entrambi in termini di ricettazione piuttosto che di riciclaggio. L'argomento è basato, per AZ, sulla mera conoscenza al più della origine illecita del bene compravenduto, e per EL sulla carenza di elementi di prova in merito alle materiali azioni delittuose di ripulitura dell'autovettura rubata. Si tratta, all'evidenza, di elementi generici che, anche in questo caso, non si confrontano con il testo delle sentenze ed in particolare delle pg. 8 e 9 della decisione di primo grado che puntualizza l'inevitabilità, da parte di entrambi, della consapevolezza delle alterazioni apportate alla vettura rubata prima della rivendita. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Aprile 2023 Il conigliere estensore Il Pr-: •-nte