Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2013, n. 44945
CASS
Sentenza 11 ottobre 2013

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L'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.

La revoca disposta dal giudice di primo grado dell'esame, richiesto dal difensore, dell'imputato non comparso all'udienza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l'imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen.

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  • 1Art. 503 - Esame delle parti private
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  • 2Esclusa la responsabilità penale del subagente per difetto di obbligo di controllo sui contratti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2013, n. 44945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44945
Data del deposito : 11 ottobre 2013

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