Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2017, n. 6064
CASS
Sentenza 6 dicembre 2017

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Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato.

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  • 1Quando SMS sono petulanti e costituiscono reato? (Cass. 44953/24)
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  • 5Sedotta ed abbandonata, ma messaggi petulanti sono reato (Cass. 43642/23)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2017, n. 6064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6064
Data del deposito : 6 dicembre 2017

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