Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 2
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto l'art. 558 cod. proc. pen., al comma quarto, richiama le disposizioni dell'art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza, e al comma primo prevede che la persona arrestata venga presentata direttamente al giudice del dibattimento, e questo non può che essere quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza. v. Corte cost., 16 luglio 2004 n. 223
Il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (permanenza in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del questore di lasciarne entro il termine di cinque giorni il territorio) è quello in cui si trova lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione nel momento in cui scade il predetto termine; sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio, qualora si tratti di luogo non conosciuto, sono applicabili le regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, quella prevista dal comma terzo, secondo cui giudice competente a conoscere del processo è quello del luogo nel quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23197 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2060
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039497/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VELLETRI;
nei confronti di:
1) EL EN N. IL 02/02/1983;
avverso ORDINANZA del 04/06/2003 TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 04/06/2003 il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestata ed alla legittimità dell'arresto, dichiarava la propria incompetenza per funzione e territorio a conoscere del giudizio da celebrarsi con il rito direttissimo ai sensi dell'art. 14 co. 5^ quinquies D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall'art. 13 L. 189/2002) nei confronti della cittadina extracomunitaria VE NA,
imputata del reato previsto dall'art. 14 co. 5^ ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall'art. 13 L. 189/2002), disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
In motivazione il giudice di merito osservava in particolare che, trattandosi di reato omissivo proprio, il luogo di consumazione del reato andava individuato in quello in cui era stata commessa l'azione nel termine di scadenza fissato dal decreto di espulsione del Questore e cioè in Fiumicino, luogo in cui l'imputata era obbligata a lasciare il territorio dello Stato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 391 co. 4^ e 558 co. 4^ c.p.p., rilevando da un lato che il Tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi in merito alla convalida dell'arresto, e deducendo dall'altro che, poiché il reato doveva ritenersi consumato nel momento in cui l'imputata non aveva lasciato il territorio dello Stato nel termine di scadenza, ai fini della determinazione della competenza per territorio doveva farsi ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 commi 1^ e 3^ c.p.p.. Pertanto, nell'impossibilità di accertare il luogo di commissione del reato, giudice competente a conoscere del processo era quello del luogo dove sì era verificato l'arresto (Albano Laziale) o quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati.
Il ricorso è fondato.
Invero il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, deve in ogni caso provvedere sulla richiesta di convalida e solo all'esito di tale giudizio può pronunciarsi sulla propria competenza funzionale e territoriale. Ciò si evince in modo evidente non solo dal quarto comma dell'art. 558 c.p.p., che richiama le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. e in particolare quella prevista dal quarto comma che impone al giudice di provvedere in ogni caso in merito alla convalida dell'arresto o del fermo prescindendo dalla propria competenza, ma anche dal primo comma dell'art. 558 c.p.p. secondo cui l'arrestato viene presentato direttamente al giudice del dibattimento, che non può che essere individuato in quello del luogo dove gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza.
Orbene, poiché nel caso di specie l'arresto si è verificato nel territorio di Albano Laziale, competente a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto era il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, cui l'arrestata era stata presentata anche per procedere con il rito direttissimo.
D'altra parte, come giustamente rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, non sembra neanche esatta la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito, secondo cui il luogo di consumazione del reato sarebbe Fiumicino, cioè il transito doganale indicato dal provvedimento del Questore. Infatti luogo di consumazione del reato in esame è quello dove si trova l'espulso nel momento in cui scade il termine di allontanamento fissato dal Questore, di guisa che, qualora si tratti di luogo non conosciuto, sono applicabili le regole suppletive in materia di competenza per territorio previste dall'art. 9 c.p.p., e precisamente quella prevista dal terzo comma secondo cui giudice competente a conoscere del processo è quello del luogo dove ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati. Per le suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri in composizione monocratica.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Velletri in composizione monocratica. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004