Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23197
CASS
Sentenza 28 aprile 2004

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È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto l'art. 558 cod. proc. pen., al comma quarto, richiama le disposizioni dell'art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza, e al comma primo prevede che la persona arrestata venga presentata direttamente al giudice del dibattimento, e questo non può che essere quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza. v. Corte cost., 16 luglio 2004 n. 223

Il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (permanenza in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del questore di lasciarne entro il termine di cinque giorni il territorio) è quello in cui si trova lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione nel momento in cui scade il predetto termine; sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio, qualora si tratti di luogo non conosciuto, sono applicabili le regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, quella prevista dal comma terzo, secondo cui giudice competente a conoscere del processo è quello del luogo nel quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23197
    Data del deposito : 28 aprile 2004

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