Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPE 0261 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANOS MADI SSAZIONE: Oggetto manesta traxname SEZIONE SECONDA CIVILE sulle conduzon- comsugnture;
litiscon Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: martis scemure weeem по петети Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 12352/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron.452 Rep. 72 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere ....... Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 22/05/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA ВИ , са sul ricorso proposto da: SI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Michi studio TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato VESPAZIANI IL SOLE 24 ORE 1,55 GIOVANNI, che 10 difende unitamente all'avvocato 4.10 CEN. 2002 FIORDEPONTI ELENA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 55 L3300 CANCELLE MILUZZI ELENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VIGGIANO, che lo difende unitamente DF012735 all'avvocato GIULIANO CAROTTI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 873 avverso la sentenza n. 206/98 del Tribunale di RIETI, -1- depositata il 07/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato Giovanni VESPAZIANI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ........ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31.10.1986 OS NG esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Grotti di Cittaducale;
che IL LE aveva invaso la sua proprietà rompendo la rampa di accesso alla pubblica via per una larghezza di cm. 13 ed apponendo una recinzione;
chiedeva, pertanto, la reintegra nel possesso del fondo di sua proprietà. Si costituiva il IL la sussistenza dello spoglio. Con contestando ordinanza interinale il Pretore disponeva la reintegra in possesso del ricorrente. Nella successiva fase di merito, al termine dell'istruttoria, il Pretore di Rieti con sentenza n. 56/93 accoglieva il ricorso, confermando provvedimenti provvisori e condannando il IL alle spese. Sull'appello proposto dal IL, il Tribunale di Rieti, con sentenza del 7.5.1998, dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza di primo rimetteva le parti dinanzi al Pretore digrado e Rieti. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione OS NG, con quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso IL LE. 3 Motivi della decisione I l IL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché nel momento in cui il OS aveva agito in reintegrazione (31.10.1986) lo stesso non era più proprietario del fabbricato e dell'area circostante che assumeva invasa per una lunghezza di cm.13; tutto questo era risultato da una sentenza del Tribunale di Rieti (n.253 del 1987). L'eccezione è inammissibile per irrilevanza perché relativa alla proprietà e non al possesso dell'area di cui si discute. MOTIVE DELLA DECISIONEM Con il quarto motivo, da esaminare con precedenza logica, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 158 cpv. e 114, 3° e 4° comma, disp. att. c.p.c., peatre la sentenza impugnata sarebbe nulla per non avere per gli anni 1998-1999 il presidente del Tribunale di Rieti emesso al principio di ogni trimestre il decreto di composizione dei collegi giudicanti per ogni udienza di discussione;
per cui alla deliberazione della sentenza non aveva partecipato il giudice anziano dott. Marcello Ziotta, sostituito senza alcuna necessità dalla dott.ssa Marina Tucci. Il motivo è infondato, perché il ricorrente non fornisce alcuna prova della mancanza (che ben 4 poteva essere certificato dal cancelliere) di un decreto del presidente del Tribunale relativo alle tabelle di composizione dei collegi giudicanti per ogni udienza di discussione;
e perché non risulta documentato che all'udienza, in cui la causa fu riservata per la decisione (29 aprile 1998), erano 1 stati chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito: solo in tal caso il collegio doveva essere formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano. Col primo motivo il ricorrente denuncia nullità della 3sentenza per violazione dell'art. 132 n. c.p.c., per non avere la sentenza del Tribunale riportato le conclusioni delle parti nell'epigrafe della stessa e per non avere lo stesso esaminato Hesto tutte le domande ed eccezioni delle parti. Il motivo è infondato. Invero l'omessa. trascrizione delle conclusioni nella intestazione della sentenza ne determina la nullità solo quando le conclusioni effettivamente prese non siano state esaminate in modo che sia mancata in concreto una decisione sulle domande od eccezioni ritualmente proposte (cfr. Cass. 12.7.1996 n.6329; Cass.
8.8.1990 n.8047), ipotesi questa neanche specificamente dedotta attraverso 5 una correlazione del contenuto della sentenza con le conclusioni che sarebbero state prese dal ricorrente. Né il ricorrente specifica poi, quali domande od eccezioni il Tribunale non avrebbe esaminato. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1168, 1170 e 1171 cod. civ., artt. 102, 103, 112, 157, 159, 162 e 354 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che vi fosse un ha litisconsorzio necessario fra IL LE ed i proprietari delle particelle corrispondenti ai mappali nn.313 e 406, sulle quali la rimozione della recinzione realizzata dal primo andava ad incidere, e cioè IL EP ed NI;
che litisconsorzio necessario doveva escludersi, il perché questi ultimi non potevano considerarsi neanche autori morali dello spoglio;
che la sentenza è poi incorsa in ultrapetizione, perché non si è limitata а dichiarare la nullità della pronunzia del pretore, ma, in violazione del principio di conservazione di cui all'art. 159 6 c.p.c., l'ha estesa all'intero giudizio. Il motivo è infondato. Per quanto riguarda la prima censura va Osservato che non rileva la qualità di autori morali dello spoglio di IL EP ed NI, ma il fatto che incidendo il provvedimento di reintegra sulla loro proprietà, la condanna al ripristino, ove non presenti nel giudizio, sarebbe stata inutiliter data. Va respinta anche la seconda censura, considerando che la nullità della sentenza per la mancata partecipazione al giudizio di litisconsorti necessari non è da questa ultima indipendente e si quinet necessariamente estende all'intero provvedimento procedimento e quindi anche al conclusivo dello stesso (cfr. Cass. n. 4137/83 e 4382/82). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 88, 96, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria, deducendo che la sentenza la mancataimpugnata non poteva rilevare partecipazione al giudizio di IL EP ed NI, perché la circostanza di essere gli stessi proprietari dei mappali nn.313 e 406, sui quali incideva il provvedimento di reintegra del pretore, era emersa solo in sede di esecuzione di tale provvedimento;
che quindi era stato violato il principio dell'art. 112 c.p.c.; che non aveva il tribunale tenuto conto del fatto che IL EP solo con l'atto di appello aveva eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei due IL senza fornire la prova della dedotta loro proprietà. Il motivo è infondato. Il difetto di contraddittorio era risultato già in primo grado attraverso la relazione del c.t.u. in sede di esecuzione del provvedimento di reintegra;
trattandosi di questione rilevabile di ufficio anche nel giudizio di impugnazione;
l'appellante non era neanche tenuto a prospettarla, mentre la prova della proprietà delle particelle era risultata dalla relazione del c.t.u. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente 2.300.000, di cui giudizio, che liquida in L. 8 . L.duemilioni per onorario. Così deciso in Roma il 22.5.2001. Il Counghiere est. пе чиви Похачі IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatelia D'Anna 2002 IL CANCELLIERE CT DEPOGING 1,0 GEN Roma Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 16.03 1 Art. n. Q 9 - - - - - Thankura 100129, 11 SET 30,99 8 |TOT: 160,10