Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza della corte d'appello che si sia pronunciata su un reato residuo di competenza del giudice di pace, dopo avere annullato la decisione impugnata nella parte in cui - a seguito di riqualificazione ex art. 521 cod. proc. pen. - aveva ritenuto la sussistenza di un diverso e più grave reato determinante la competenza per connessione del tribunale, ex art. 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice del rinvio va individuato in altra sezione della corte d'appello che ha emesso la sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, rimanendo incerta, a seguito dell'annullamento disposto in appello, la qualificazione giuridica delle condotte che avevano determinato l'attribuzione della competenza al giudice superiore, trova applicazione l'art. 623 cod. proc. pen. secondo cui il giudice di rinvio va individuato in un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 7332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7332 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
07332-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA - Presidente - Sent. n. sez. 2927/2018 UP 12/11/2018 CATERINA MAZZITELLI R.G. N. 53133/2017 BARBARA CALASELICE ANDREA FIDANZIA MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso fr лив RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, datato 28/10/016, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Alba del 1/3/2013, ha confermato, limitatamente al delitto di lesioni, la condanna a carico di OR Sandro ed ha annullato detta sentenza con riferimento al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti (essendo intervenuta nel frattempo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione, riducendo, altresì, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile LU IA e annullando il risarcimento del danno a favore di Lo Manto Provvidenza.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato mediante il proprio difensore deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 4, lett. a), e 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274 del 2000. La pena avrebbe dovuto essere determinata secondo le indicazioni previste dall'art. 52, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, puniti, a livello edittale, con la sola pena della reclusione, quale è, nel caso di specie, il reato di lesioni personali cui sia seguita una durata della malattia non superiore a venti giorni. Invece, si era inflitta la pena della reclusione in luogo di quella pecuniaria o della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità, nella misura prevista dalla citata disposizione del processo dinanzi al giudice di pace.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce contraddittorietà della motivazione relativa alla dosimetria della pena, individuata nel dispositivo in dieci mesi di reclusione, mentre nella parte motiva si era ritenuta adeguata la pena di sei mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente rispetto all'ulteriore ragione difensiva.
2. Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che è illegale la pena detentiva applicata dal Tribunale con la pronuncia di condanna per un reato che comunque appartiene alla competenza materiale del giudice di pace» (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv. 247856), nonché, specificamente, che deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale, qualora, in relazione al reato di lesioni personali lievi, di competenza del 2 giudice di pace, si sia applicata la pena illegale della reclusione (Sez. 5, n. 13589 del 19/2/2015, B., Rv. 262943; quanto all'illegalità della pena della reclusione inflitta per il reato di lesioni demandato alla competenza del giudice di pace, cfr. anche Sez, U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265109, nonché Sez. 5, n. 552 del 7/7/2016, dep 2017, Jomle, Rv. 268593; Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943). Non vi è dubbio che, nel caso di specie, sia stata contestata una condotta di lesioni ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. pen. e che, coerentemente, sia stata riconosciuta la colpevolezza per tale ipotesi, ritenendosi effettivamente che la malattia procurata alla persona offesa dall'aggressione dell'imputato fosse non superiore ai venti giorni, ma coincidente proprio con il termine di guarigione pari a tale durata. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino e tale disposizione, come già evidenziato, assorbe l'altro motivo di ricorso riferito alla contraddittorietà delle statuizioni di pena contenute nel dispositivo e desumibili dalla motivazione. L'annullamento va disposto con rinvio allo stesso giudice che ha emesso la sentenza in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (cfr. Sez. 5, n. 43496 del 17/3/2017, B., Rv. 271069). Il tema dell'individuazione del giudice competente a decidere sul reato (o sui reati) di competenza del giudice di pace che residua(no) all'esito di una decisione (sia di primo che di secondo grado), la quale faccia venir meno la connessione con uno o più reati di competenza del Tribunale, si presenta tutt'altro che di semplice ricostruzione, tanto che, con due distinte ordinanze, questa stessa Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte le diverse ma collegate - questioni: - se il giudice a seguito della riqualificazione del fatto, originariamente contestato, in un reato di competenza del giudice di pace, debba dichiarare la propria incompetenza per materia e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (ordinanza n. 35292 del 14/6/2018, Balais Florentin George); se, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale, quest'ultimo, con la sentenza con cui assolve l'imputato dal reato di sua competenza, debba dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 (ordinanza n. 35293 del 14/6/2018, Treskine Igor). In estrema sintesi, le ordinanze di rimessione danno atto dell'esistenza di un contrasto all'interno della giurisprudenza di legittimità relativo proprio alla necessità o meno di dichiarare l'incompetenza per materia in favore del giudice di pace in ogni stato e grado del processo, ogni qualvolta venga meno la ragione giuridica (di connessione tra diversi 3 UB reati appartenenti alla competenza di un giudice superiore e del giudice di pace ovvero di qualificazione del reato), in base alla quale si era radicata la competenza del giudice superiore. Secondo un orientamento, che si salda anche con il ragionamento compiuto dalla Corte costituzionale in più di una pronuncia (cfr. ordinanza n. 144 del 2011 e nn. 252 e 318 del 2010), l'art. 48 d. lgs. n. 274 del 2000 è disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso (art. 23, comma 2, del codice di procedura penale) e pone il giudice superiore nella situazione di dover dichiarare la propria incompetenza senza limiti di fasi o gradi, in qualunque caso (sia nell'ipotesi di riqualificazione giuridica del reato unico già di competenza del giudice superiore, sia nel caso in cui residui dopo la assoluzione in primo grado ovvero la riforma in chiave assolutoria della pronuncia di primo grado unicamente il reato - attribuito al giudice di pace e venga eliminato quello che aveva determinato la competenza ordinaria). Secondo altro orientamento, nell'ipotesi in cui il giudice ordinario, originariamente investito della competenza a decidere per effetto della attrazione esercitata dal reato più grave anche sul reato di competenza del giudice di pace, abbia pronunziato il proscioglimento per il reato di propria competenza, si determina la cd. perpetuatio jurisdictionis in favore del Tribunale (ma anche della Corte d'Appello, deve ritenersi, nel caso in cui tutto avvenga nel giudizio di secondo grado) con riferimento all'altro reato di competenza del giudice di pace rimasto da giudicare. Le Sezioni Unite, con due decisioni parallele, hanno affermato che, nel caso di riqualificazione giuridica, il giudice originariamente competente deve dichiarare la propria incompetenza per materia e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, fatta salva, tuttavia, l'ipotesi in cui il giudice riqualifichi il fatto nel corso del processo a seguito di acquisizioni sopravvenute, e che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale, quest'ultimo, qualora pronunci assoluzione per il reato che abbia esercitato la vis attractiva, deve dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente al caso in cui il tribunale conosca del reato del giudice di pace per una errata individuazione della competenza per connessione, in violazione della previsione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000 (cfr. le informazioni provvisorie diffuse all'esito dell'udienza delle Sezioni Unite del 27/9/2018). E' noto che ai sensi del citato art.
6 - l'errata individuazione di competenza del - giudice ordinario piuttosto che del giudice di pace si configura nel caso di violazione del principio secondo cui la connessione che dà luogo alla vis attractiva del Tribunale è solo quella che si realizza quando la persona sia imputata di più reati commessi con una 4 WB sola azione od omissione, nozione quest'ultima diffusamente interpretata entro confini molto rigorosi. Orbene, deve sottolinearsi come gli esiti dell'udienza delle Sezioni Unite non siano del tutto traslabili alla fattispecie all'esame del Collegio (anche perché non sono ancora note, al momento in cui si assume la decisione, le motivazioni delle due pronunce, sicchè non è possibile far luce maggiormente sull'analisi giuridica complessiva svolta dal massimo organo nomofilattico), fattispecie in cui vijuna peculiarità specifica: il reato che ha attratto la competenza del Tribunale prima e, successivamente, della Corte d'Appello, non è venuto meno in conseguenza di una pronuncia di assoluzione emessa in relazione ad esso (come nell'ipotesi decisa dalle Sezioni Unite e richiamata in precedenza), bensì per l'annullamento in appello della sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente un diverso e più grave reato (lo stalking), in seguito a riqualificazione giuridica operata dal Tribunale in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. dei reati inizialmente contestati (molestia e disturbo alle persone, ingiuria e minaccia, oltre a quello oggi residuo di lesioni personali). I reati che hanno esercitato la vis attractiva, in altre parole, non sono stati stabilmente eliminati dall'orizzonte del processo in esame con una statuizione definitiva (come accadrebbe nell'ipotesi di assoluzione in caso di appello del solo imputato, configurata nella fattispecie concreta a giudizio e in quella all'esame delle Sezioni Unite), bensì, in una prospettiva dinamica, sono tornati al momento della qualificazione giuridica iniziale, che si proietterà eventualmente in un nuovo esercizio dell'azione penale da parte dell'ufficio requirente, momento nel quale si rivaluterà la qualificazione giuridica dei fatti e si potrà effettivamente verificare la bontà del giudizio di connessione operato ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 274 del 2000, oggi preclusa da esiti di certezza. A ciò si aggiunga che la Corte d'Appello, nella motivazione della sentenza impugnata, correttamente non ha dato indicazioni rispetto alla esatta qualificazione giuridica dei fatti in relazione ai quali ha rilevato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo pronunciato una statuizione che, nel dichiarare la nullità, rileva un mero vizio procedurale. Allo stato, pertanto, rimanendo incerta la qualificazione giuridica delle condotte che aveva dato luogo all'attrazione di competenza ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 274 del 2000, deve darsi applicazione alla regola generale della perpetuatio iurisdictionis, poiché, in assenza di una norma specifica applicabile al caso di specie, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen., secondo il quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per saltum, disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (cfr. ancora la citata sentenza n. 43946 del 2017, che richiama, sul principio generale, Sez. 5, n. 2669 del 6/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). 5
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. Così deciso il 12 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Rossella Catena зго binly cím DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 FEB. 2019 Gludiziario 6