Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 7332
CASS
Sentenza 12 novembre 2018

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In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza della corte d'appello che si sia pronunciata su un reato residuo di competenza del giudice di pace, dopo avere annullato la decisione impugnata nella parte in cui - a seguito di riqualificazione ex art. 521 cod. proc. pen. - aveva ritenuto la sussistenza di un diverso e più grave reato determinante la competenza per connessione del tribunale, ex art. 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice del rinvio va individuato in altra sezione della corte d'appello che ha emesso la sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, rimanendo incerta, a seguito dell'annullamento disposto in appello, la qualificazione giuridica delle condotte che avevano determinato l'attribuzione della competenza al giudice superiore, trova applicazione l'art. 623 cod. proc. pen. secondo cui il giudice di rinvio va individuato in un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 7332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7332
    Data del deposito : 12 novembre 2018

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