Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2016, n. 552
CASS
Sentenza 7 luglio 2016

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L'illegalità della pena, derivante dalla erronea applicazione, da parte del Tribunale, delle sanzioni previste dagli artt. 22 e ss. cod. pen. in luogo di quelle previste dagli artt. 52 e ss. D.Lgs. 274 del 2000, può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità investito di ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto all'annullamento, senza rinvio, della decisione di merito adottata in violazione dell'art. 63 del citato D.Lgs., escludendo che l'errore possa essere emendato dal giudice di esecuzione, in quanto la rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio che esula dal suo ambito di intervento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2016, n. 552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 552
Data del deposito : 7 luglio 2016

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