Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
L'illegalità della pena, derivante dalla erronea applicazione, da parte del Tribunale, delle sanzioni previste dagli artt. 22 e ss. cod. pen. in luogo di quelle previste dagli artt. 52 e ss. D.Lgs. 274 del 2000, può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità investito di ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto all'annullamento, senza rinvio, della decisione di merito adottata in violazione dell'art. 63 del citato D.Lgs., escludendo che l'errore possa essere emendato dal giudice di esecuzione, in quanto la rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio che esula dal suo ambito di intervento).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2016, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
00552-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 971/2016 -Presidente MAURIZIO FUMO - REGISTRO GENERALE N. 12528/2016 SILVANA DE BERARDINIS Rel. Consigliere - FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ML IT nato il [...] avverso la sentenza del 12/02/2015 del TRIBUNALE di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Poole Filippi, per linomish Cité dié riconse Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 12.2.15 nei confronti di LE IT, OU DE e DH IF, ai sensi dell'art.444 c.p.p., in ordine ai reati di lesioni e minaccia.
2. LE IT, con ricorso personale, deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione di norme sostanziali e per difetto di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte in cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' noto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, non possono essere prospettate con il ricorso questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento. Invero, il giudice deve soltanto verificare l'insussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.sulla base degli atti acquisiti ed operando un sindacato meramente negativo, non potendo pronunciare sentenza di proscioglimento per mancanza, insufficienza, contraddittorietà della prova.
2. Tuttavia questo giudice di legittimità non può esimersi dall'osservare che la pena applicata dal GIP, recependo l'accordo delle parti ( pena base per il delitto di cui all'art.582 c.p.mesi tre di reclusione ridotta a mesi due per la concessione delle attenuati generiche, aumentata a mesi due giorni due per la continuazione e ridotta a mesi uno e giorni ventidue di reclusione per la scelta del rito) è illegale, in quanto il ricorrente era imputato dei reati di minaccia non aggravata, percosse e lesioni guarite in giorni dieci, quindi, rientranti nell'ambito di cui all'art. 582 co.1 e 2 c.p. Si tratta di tre reati di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art.4 d.lgs.274/00, di tal che il GIP avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste dagli artt.52 ss del decreto legislativo, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art.63 (fra le tante, da ultimo, Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015 Rv. 262943 "Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale -Fattispecie in cui la sentenza impugnata, emessa dal G.i.p. del Tribunale in relazione al reato di lesioni personali lievi, di competenza del giudice di pace, aveva applicato la pena illegale della reclusione").
3. Va quindi stabilito se, in presenza di un ricorso che appaia inammissibile per 1 motivi diversi dalla tardività, come nel caso in esame, la Corte di Cassazione possa rilevare d'ufficio l'illegalità della pena, per violazione dell'art.63 d.lgs.274/00, e prendere i provvedimenti del caso.
3.1. In proposito va rilevato che la pronuncia delle Sezioni Unite, 26 giugno 2015, n. 47766, Butera ha sancito alcuni essenziali principi : a) Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine. b) L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. c) L'illegalità della pena, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del Tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione. (Nella fattispecie il Tribunale, incompetente funzionalmente, aveva applicato per il delitto di lesioni la pena della reclusione in luogo della sanzione prevista dall'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati attribuiti al giudice di pace). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento al punto a), che l'intempestività del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio l'illegalità ab origine della pena, giacché il ricorso tardivo configura un caso in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la stessa configurabilità di un atto di impugnazione, sicché ci si trova in presenza di un atto inidoneo sia ad introdurre il giudizio di impugnazione sia, dunque, ad instaurare un valido rapporto processuale. La declaratoria di inammissibilità, si risolve, in questo caso, nella constatazione che si è ormai formato un giudicato in senso sostanziale fin dall'insorgenza della causa stessa di inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per proporre l'impugnazione.
3.2. L'altra pronuncia di riferimento è quella delle Sezioni Unite, 26 giugno 2015, n. 46653, Della Fazia, in cui Sezioni Unite hanno affermato che, nel giudizio di cassazione, in presenza di ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di motivo riferito al trattamento sanzionatorio, è rilevabile d'ufficio l'applicabilità del nuovo trattamento sanzionatorio più favorevole, conseguente a successione di leggi nel tempo.
3.3. Se ne trae la non illogica convinzione che le Sezioni Unite, nell'udienza del 26 2 giugno 2015, abbiano voluto affrontare in modo unitario il tema dei limiti al sindacato della Corte di legittimità nel caso di ricorso inammissibile e che le sentenze citate debbano, pertanto, leggersi in una sola ottica interpretativa che individua la preclusione del giudicato formale nel decorso dei termini per l'impugnazione.
3.4. Conseguentemente, poiché, da un lato sulla base della giurisprudenza sopra citata- l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, delle pene previste dagli artt.22 ss.c.p.in luogo di quelle previste dagli artt.52 ss.d.lgs.274/00, in violazione dell'art.63 d.lgs.274/00, non può essere dedotta avanti al giudice dell'esecuzione, e poiché, dall'altro, solo nel caso di ricorso inammissibile per intempestività è precluso al giudice di legittimità "correggere" ex officio la pena illegale, deve ragionevolmente ritenersi che l'illegalità derivante dalla violazione dell'art. 63 d.lgs.244/00 possa ( e debba) essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione investita di ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia, per altre ragioni, inammissibile. Sul punto può essere richiamata la recente giurisprudenza di cui è espressione Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015 Rv. 262943.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Genova per il corso ulteriore. Così deciso il 7 luglio 2016 Il Presidente Maurizio Fumo Il Consigliere estensore Francesca Morelli esui accelleria - 5 GEN. 2017 Funzionario ZI RI 3 SQUAZI 3