Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2015, n. 2669
CASS
Sentenza 6 novembre 2015

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In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace del medesimo ufficio (In motivazione la Corte ha precisato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum" disciplinata dall'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2015, n. 2669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2669
    Data del deposito : 6 novembre 2015

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