Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace del medesimo ufficio (In motivazione la Corte ha precisato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum" disciplinata dall'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2015, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
2 66 9 / 1 6 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Piero Savani Presidente Udienza pubblica 6.11.2015 Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere Sentenza n. 3282 Dott. Grazia Miccoli Consigliere Registro generale n.24410/15 Dott. Antonio Settembre Consigliere Rel. ConsigliereDott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto dal Pm, dott.ssa Pina Montanaro, quale Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto del 12.12.2014, con la quale era stata assolta per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cp l'imputata RA LO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
B RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Taranto aveva assolto la sopra indicata imputata per i reati di cui in rubrica, ritenendo, da un lato, che la comunicazione via mail non potesse integrare il reato di cui all'art. 594 ср per non aver quest'ultimo previsto espressamente questa peculiare modalità di comunicazione nel suo tessuto normativo e, dall'altro, perché non vi erano sufficienti elementi di prova a carico della imputata stessa.
1.1.Avverso la sentenza ricorre la Procura distrettuale, adducendo, come motivo di ricorso, la violazione di legge ovvero la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Più precisamente, si duole la parte impugnante della 1 A erroneità della decisione in ordine alla declaratoria di insussistenza degli elementi costitutivi della stessa in relazione alle modalità di comunicazione dell'offesa, atteso che, come affermato più volte dalla Suprema Corte, la ingiuria, così come del resto, la diffamazione all'altrui reputazione può essere veicolata anche tramite posta elettronica. Deduce altresì illogicità della motivazione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità della missiva alla persona dell'imputata, nonostante che quest'ultima ne avesse confermato in sede di esame dibattimentale la paternità e nonostante fosse stata acquisita, con il consenso delle parti, la denunzia presentata dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato in ordine a tutte i motivi di doglianza sollevati dalla parte ricorrente. è2.1 Ed invero, non vi dubbio, secondo la ricorrente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 22421 del 28/04/2009 dep. 28/05/2009, Faraudo e altro, Rv. 244099 ; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012 dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044 Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000 dep. 27/12/2000, Pm in proc. ; - ignoti, Rv. 217745 ), che i reati di ingiuria e di diffamazione si possano consumare anche attraverso l'utilizzo di comunicazioni elettroniche ed informatiche, che costituiscono mezzi idonei per la propalazione di notizie e comunicazioni.
2.2 Per altro risulta palese la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato là dove ritiene non raggiunta la prova della riconducibilità della missiva in contestazione alla persona della imputata, nonostante quest'ultima ne avesse confermato in sede di esame dibattimentale la paternità.
2.2 Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Taranto per nuovo esame.
2.3 Circa l'identificazione del giudice di rinvio, va ricordato che questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio ( Fattispecie relativa a ricordo del P.G. avverso sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 : Cass., Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010 - dep. 11/10/2010, P.G. in proc. Ssahhl Moamed, Rv. 248279 ). Ed invero, manca in materia una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, ma si può enucleare la soluzione al problema dall'art. 623 c.p.p., da cui si desume il principio che, salva l'ipotesi di ricorso per saltum, regolata dall'art. 569 c.p.p., comma 4, giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il fatto che il legislatore in tema di impugnazioni non si sia voluto 2 discostare dai criteri generali che presidiano la materia trova conferma nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39, comma 2, che per i casi di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello si riporta all'art. 604 c.p.p., come archetipo, ampliando la casistica. specie, il ricorso per Cassazione è2.4 Ebbene, nel caso di l'unico rimedio consentito, di tal che non si verifica l'ipotesi di ricorso per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente in presenza del detto vuoto normativo l'art. 569 c.p.p., comma - 41 con conseguente determinazione del giudice di rinvio nel tribunale in composizione monocratica, giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39, ed in conformità ai principi dianzi enunciati il giudice di rinvio va identificato, come si è detto, in altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Taranto per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 6.11.2015 I :D:D:reside ite Pin an Il Consigliere estensore Robert Amster DEPOSITATA IN CANCELLERA add 2 1 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camera Lanzuise ust 3