Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 43946
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Sentenza 17 marzo 2017

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In seguito all'annullamento di una sentenza inappellabile pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per un reato che, in seguito a derubricazione, sarebbe stato di competenza del giudice di pace, si applica l'art. 623 cod. proc. pen., a norma del quale il giudice di rinvio deve essere individuato in un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza annullata. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto il rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, in seguito all'annullamento della sentenza che aveva riqualificato nel reato di molestie l'originaria imputazione di atti persecutori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 43946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43946
    Data del deposito : 17 marzo 2017

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