Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, integra il reato di cui all'art. 216 comma primo n. 1 della legge fallimentare l'esistenza del dolo generico, dato dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo per contro necessaria la specifica volontà indirizzata ad ottenere l'effetto di impedire quella ricostruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2005, n. 22109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22109 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/05/2005
Dott. MARINI Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1098
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 0286931/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AS N. IL 11/07/1955;
avverso SENTENZA del 06/02/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 14.4.1997, in esito a giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Modena condannava RO SI alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie di legge, quale responsabile di bancarotta fraudolenta documentale commessa nella veste di amministratore della VERCA S.r.l. e della F.LI ON S.n.c, dichiarate faLIte, rispettivamente, il 1.10.1991 ed il 21.11.1991.
Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 6.2.2004, confermava integralmente. Rimaneva così conformemente ritenuto, nelle sentenze dei giudici di merito, che il RO, amministratore delle due società succedutesi nella stessa attività di macellazione, produzione e commercializzazione delle carni, avesse tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari, in particolare iscrivendo operazioni fittizie ovvero omettendo la registrazione di operazioni di rilevante importo, nonché ricorrendo a "falsità ideologiche" mediante l'emissione di fatture fittizie per un ammontare imponibile di L. 190.000.000 nell'anno 1987 e l'annotazione nell'anno 1989 di fatture per L. 71.500.000 per prestazioni inesistenti fornite alla F.LI RO.
A mezzo del difensore, l'imputato ricorre per Cassazione, deducendo erronea applicazione dell'art. 216 n. 2, seconda parte L.F. nonché violazione dell'art. 546 cod.proc.pen.. Con il primo motivo, il ricorrente censura il giudizio affermativo circa la sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sul rilievo che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire integralmente la consistenza economica del patrimonio della VERCA, sia l'esatto ammontare dei debiti in capo alla stessa e, ciò, senza necessità di particolari indagini. Tale motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, volutamente omette di considerare che la sentenza ha dato atto, viceversa, di una ricapitolazione, peraltro in modo non dettagliato, delle vicende gestionali delle società, resasi possibile al curatore soltanto ricorrendo a fonti estranee alle scritture ufficiali e, cioè, alle complesse indagini avviate dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, a loro volta servitesi dell'attento esame di documenti extra-contabili - schede ed appunti personali del faLIto che, ovviamente, avrebbero dovuti rimanere nella clandestinità - e, infine, delle dichiarazioni rese da un apparente fornitore (di servizi attestati con le false fatturazioni); una conoscenza i documentata e giuridicamente utile alla ricostruzione del movimento degli affari della società, pertanto, sostanzialmente raggiunta aliunde ed attestativi, di per ciò stesso, di una tenuta dei libri e delle altre scritture contabili sussumibile nell'ipotesi di reato descritta nell'art. 216 comma 1 n .2 seconda parte della L.F..
È dunque lettura riduttiva ma, ancor prima, assolutamente non consentita nella presente sede, quella offerta dal ricorrente facendo leva sulla regolarità formale delle scritture, in realtà affette in rilevante parte dal vizio della falsità delle "pezze giustificative" (fatturazione di operazioni inesistenti, omessa registrazione di operazioni commerciali di rilevante importo); pretendendosi, nei termini enunciativi della censura, un diverso apprezzamento del materiale probatorio, dirottato su un binario di non punibilità del fatto che dovrebbe ignorare come la norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale - in realtà diretta a colpire la stessa potenzialità della omessa o irregolare tenuta di produrre il pregiudizio - abbia la propria ratio nella agevolazione dello svolgimento della procedura concorsuale, sanzionando le manipolazioni delle scritture che impediscono o intralciano una pronta ricostruzione del patrimonio del faLIto o del movimento dei suoi affari.
Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza non avrebbe dato conto dell'elemento soggettivo del reato, non pressoché inevitabile della manipolazione e del nascondimento al fisco dei profitti dell'impresa riessendo argomentata la volontà di sottrarre i beni alla loro funzione di garanzia del ceto creditorio;
ed essendo risultata, piuttosto, l'unica finalizzazione delle irregolarità contabili all'evasione fiscale (fatto per il quale il ricorrente è stato separatamente giudicato). Anche tale motivo presenta insuperabili profili di inammissibilità, risolvendosi nella mera enunciazione di dissenso in punto di elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, notoriamente presente sub specie di dolo generico, dato dalla consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio;
non occorrendo, pertanto, che la volontà sia indirizzata ad impedire le conoscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel risultato (essendo viceversa richiesto il dolo specifico di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, soltanto nella distinta ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture).
Ed è, da ultimo, manifestamente infondato il motivo per la parte in cui intenderebbe recuperare, in qualche misura, la tesi di specialità del reato di frode fiscale già rifiutata dal giudice di appello, avendo notoriamente tale reato e quello di bancarotta diversa obiettività giuridica;
e, peraltro, premesso che il fine ultimo della condotta non può essere confuso con il dolo della stessa, è comunque evidente come la finalità di evasione fiscale (in ogni caso capace di arrecare un profitto all'imprenditore) sia assolutamente compatibile e concorrente con la consapevolezza dell'effetto impeditivo della esatta ricostruzione contabile, effetto anzi perfettamente prevedibile e percepibile dall'agente, quale indotto dalla manipolazione dei documenti e dal nascondimento al fisco (e dunque ab externo) dei profitti dell'impresa. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e. 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di gravame) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e. 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005