Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio - disponendo dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione - la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche, con la conseguenza che l'ipotesi delittuosa è inquadrabile astrattamente nel " peculato-ordinario" (art. 314 comma 1 cod. pen.), giacché le energie utilizzate non sono "immediatamente restituibili dopo l'uso" (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato). Tuttavia, nel concreto assetto dell'organizzazione della P.A., si verificano situazioni eccezionali - previste e regolamentate dal Decreto del Ministro per la Funzione pubblica 31 marzo 1994 - in cui il pubblico dipendente è autorizzato ad usare il telefono dell'ufficio per comunicazioni private, al fine di evitare che si determini un disagio ancora maggiore per l'organizzazione del lavoro qualora il soggetto dovesse, per far fronte alla necessità di comunicare durante l'espletamento del servizio, interromperlo o abbandonarlo; in tali situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico, l'utilizzo del telefono della P.A. per l'effettuazione di chiamate personali non può considerarsi esulante del tutto dai fini istituzionali, e pertanto non può ritenersi realizzato l'evento appropriativo di cui al reato.
Commentario • 1
- 1. Uso indebito del telefono d'ufficio e peculato d'usoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2001, n. 9277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9277 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/02/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 553
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 7344/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di CAMPOBASSO;
avverso la sentenza 16/11/99 del GUP del Tribunale di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere LUCIANO DERIU letta la requisitoria 8/6/2000 del Sost. Proc. Gen. Dott. VITTORIO MELONI che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
vista la memoria difensiva in data 31/1/2000, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 16/11/99 il GUP del Tribunale di Campobasso dichiarava "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" nei confronti di TI DO TE in ordine al reato di cui agli artt. 81 c. 2 e 314 c. 2 cp, (per essersi, in qualità di dipendente del Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise di Campobasso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appropriato momentaneamente del telefono affidatogli in ragione del suo ufficio, effettuando quindici chiamate per motivi personali dal 3 aprile al 4 giugno 1998).
Sottolineava il GUP come la sporadicità e l'importo esiguo delle telefonate escludessero il configurarsi di quel comportamento uti dominus, che deve caratterizzare anche la condotta "appropriativa" di cui alla nuova ipotesi del peculato d'uso prevista dall'art. 314 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, deducendo che lo schema normativo del nuovo "peculato d'uso" non consentiva di escludere dal suo spazio applicativo, in ragione degli elementi di fatto indicati dal GUP, la condotta ascritta al prevenuto.
Con requisitoria scritta dell'8/6/2000, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per "l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza".
Con memoria difensiva in data 31/1/2001, il EN e il suo difensore chiedevano che il ricorso del Procuratore della Repubblica di Campobasso fosse rigettato.
Motivi della decisione
Secondo quanto già opportunamente sottolineato da altre decisioni di questa stessa sezione del Supremo Collegio (Sez. VI, sent. 3879 del 15/12/2000, cc. 23/10/2000, Di Maggio;
Cass. VI, sent. 5154 del 6/2/2001 cc. 11/1/2001, Mastropietro), a seguito della novella del 1990 il delitto di peculato è previsto solo in relazione alla condotta di "appropriazione", ravvisabile nel comportarsi, nei confronti della cosa altrui della quale si abbia possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, uti dominus, cioè attuando un'inversione del titolo del possesso.
L'introduzione dell'ipotesi del peculato d'uso (art. 314 c. 2 c.p.) ha identificato una condotta nella quale l'uso della cosa è affermativo di un agire uti dominus senza il carattere della definitività. Tale figura delittuosa (applicabile - secondo la giurisprudenza prevalente - solo alle cose di specie) si risolve nell'uso provvisorio della cosa in difformità della destinazione datale nell'organizzazione pubblica.
In tale fattispecie viene inquadrato, nel capo di imputazione contestato al TI, l'utilizzo per chiamate private dell'apparecchio telefonico fisso in dotazione all'ufficio. Tale inquadramento (avallato da Cass. 25/1/96, PM c. Catalucci) non appare, peraltro, condivisibile.
E invero, la natura degli impulsi elettronici occorrenti per la trasmissione della voce consente di ravvisare nell'ipotesi in discorso una "vera e definitiva appropriazione", giacché l'art. 624 c. 2 cp stabilisce che "agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico".
Orbene, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio - disponendo dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione - la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche.
L'ipotesi in esame, dunque, è inquadrabile astrattamente nel "peculato ordinario" (art. 314 c. 1 cp), giacché le energie utilizzate non sono "immediatamente restituibili dopo l'uso" (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato).
Ciò precisato in via generale, deve comunque rilevarsi che nel concreto assetto dell'organizzazione pubblica si riscontra una sfera di utilizzo della linea telefonica dell'ufficio per l'effettuazione di chiamate personali, che non può considerarsi "esulante del tutto dai fini istituzionali" e nella quale, quindi, non si realizza l'evento appropriativo sopra descritto.
Si tratta delle situazioni in cui il pubblico dipendente, sollecitato da impellenti esigenze di comunicazione privata (durante l'espletamento del servizio), finirebbe - ove non potesse farvi rapidamente fronte tramite l'utenza dell'ufficio - per creare addirittura maggior disagio all'amministrazione sul piano della continuità e/o della qualità del servizio: in questi casi, verificandosi una convergenza fra il rispetto di importanti esigenze personali e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, è la stessa amministrazione ad avere interesse a consentire al dipendente l'uso della linea dell'ufficio per fini privati.
Un preciso e significativo riscontro formale di tale realtà, del resto, si rinviene nel decreto 31/3/94 del Ministro per la Funzione pubblica (in G.U. n. 149 del 28/6/94), che - nel definire il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in ottemperanza al disposto dell'art. 58 bis D.Lgs. 3/2/93 n. 29) - ha specificamente previsto che "in casi eccezionali" il dipendente possa effettuare chiamate personali dalle linee telefoniche dell'ufficio (si veda, infatti, la prima parte dell'art. 10 c. 5 del Decreto Ministeriale citato): statuizione nella quale - chiaramente - l'informativa al dirigente dell'ufficio assume natura di mero adempimento formale, che - al di là delle possibili conseguenze disciplinari della sua violazione - non condiziona l'autonoma e sostanziale "rilevanza derogatoria", ai fini del discorso che qui interessa, del "caso eccezionale".
Applicando i principi illustrati al caso di specie, non può che escludersi la rilevanza penale di quest'ultimo, stante quanto accertato in fatto dal giudice di merito in ordine al "carattere episodico, assolutamente sporadico e perciò eccezionale", delle telefonate effettuate dal prevenuto, "compulsato da rilevanti e contingenti esigenze personali".
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001