CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19908 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MA RI n. a Pordenone l’1/5/1977 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 3/2/2026 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN AR De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria in data 19/03/2026 a firma del difensore del ricorrente e gli allegati documentali. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per l’impugnazione in relazione alla sentenza n. 3392 emessa dal Tribunale di Velletri il 6/10/2023, irrevocabile il 6 dicembre seguente, che aveva condannato il ricorrente MA RI alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di truffa. La Corte territoriale rilevava la tardività dell’istanza, presentata il 21 agosto 2025, avendo il MA avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza di cui chiedeva la rescissione il 3 gennaio 2025 allorché gli veniva notificato il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Trento il 6/12/2024, nel cui ambito era stato messo in esecuzione il titolo contestato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19908 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, Avv. Roberto Francesco Rotella, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 175, 629-bis, 582 cod. proc. pen., avendo i giudici d’appello erroneamente valutato gli elementi addotti a sostegno dell’istanza. In particolare, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che il ricorrente il 31 gennaio 2025 aveva inoltrato una prima istanza, tempestiva, alla Corte d’Appello tramite l’ufficio matricola del carcere di Milano-Opera ove si trovava detenuto, registrata con numero di protocollo 9445, e il 21 agosto dello stesso anno una seconda istanza con la quale sollecitava la definizione della prima. Aggiunge che la tardiva o omessa trasmissione da parte della casa di reclusione all’autorità competente dell’originaria e tempestiva richiesta del ricorrente costituisce un’irregolarità amministrativa che non può risolversi in pregiudizio dei diritti di difesa del detenuto sicchè la declaratoria d’inammissibilità, in quanto determinata da causa non ascrivibile al MA, deve essere annullata. 3. Il ricorso è inammissibile. La tesi difensiva di un ritardo di trasmissione della primigenia istanza di rescissione del giudicato da ascrivere al personale dell’ufficio matricola della casa di reclusione Milano-Opera ove il MA trovavasi all’epoca detenuto è manifestamente infondata e sprovvista di adeguate allegazioni a supporto. La Corte territoriale è stata investita esclusivamente della richiesta trasmessa in data 21 agosto 2025, palesemente tardiva rispetto alla data della notifica del provvedimento di cumulo comprendente la sentenza del Tribunale di Velletri emessa il 6 ottobre 2023. Il ricorrente assume a fondamento della propria tesi un estratto dell’Ufficio matricola della Direzione della Casa di reclusione di Milano-Opera attestante il deposito in data 31/1/2025 di un’istanza indirizzata alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. S’ignora il contenuto del documento, del quale non è stata allegata copia, mentre con tutta evidenza il destinatario è un ufficio giudiziario che non ha competenza in ordine ad un’eventuale istanza di rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. né alcun onere di interpretare la volontà del mittente e di curare la trasmissione della richiesta al giudice competente. 4. Alla luce di dette evidenze, rimaste comunque estranee ai materiali delibati dalla Corte territoriale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR De TI RE NO
udita la relazione del Cons. AN AR De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria in data 19/03/2026 a firma del difensore del ricorrente e gli allegati documentali. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per l’impugnazione in relazione alla sentenza n. 3392 emessa dal Tribunale di Velletri il 6/10/2023, irrevocabile il 6 dicembre seguente, che aveva condannato il ricorrente MA RI alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di truffa. La Corte territoriale rilevava la tardività dell’istanza, presentata il 21 agosto 2025, avendo il MA avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza di cui chiedeva la rescissione il 3 gennaio 2025 allorché gli veniva notificato il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Trento il 6/12/2024, nel cui ambito era stato messo in esecuzione il titolo contestato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19908 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, Avv. Roberto Francesco Rotella, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 175, 629-bis, 582 cod. proc. pen., avendo i giudici d’appello erroneamente valutato gli elementi addotti a sostegno dell’istanza. In particolare, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che il ricorrente il 31 gennaio 2025 aveva inoltrato una prima istanza, tempestiva, alla Corte d’Appello tramite l’ufficio matricola del carcere di Milano-Opera ove si trovava detenuto, registrata con numero di protocollo 9445, e il 21 agosto dello stesso anno una seconda istanza con la quale sollecitava la definizione della prima. Aggiunge che la tardiva o omessa trasmissione da parte della casa di reclusione all’autorità competente dell’originaria e tempestiva richiesta del ricorrente costituisce un’irregolarità amministrativa che non può risolversi in pregiudizio dei diritti di difesa del detenuto sicchè la declaratoria d’inammissibilità, in quanto determinata da causa non ascrivibile al MA, deve essere annullata. 3. Il ricorso è inammissibile. La tesi difensiva di un ritardo di trasmissione della primigenia istanza di rescissione del giudicato da ascrivere al personale dell’ufficio matricola della casa di reclusione Milano-Opera ove il MA trovavasi all’epoca detenuto è manifestamente infondata e sprovvista di adeguate allegazioni a supporto. La Corte territoriale è stata investita esclusivamente della richiesta trasmessa in data 21 agosto 2025, palesemente tardiva rispetto alla data della notifica del provvedimento di cumulo comprendente la sentenza del Tribunale di Velletri emessa il 6 ottobre 2023. Il ricorrente assume a fondamento della propria tesi un estratto dell’Ufficio matricola della Direzione della Casa di reclusione di Milano-Opera attestante il deposito in data 31/1/2025 di un’istanza indirizzata alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. S’ignora il contenuto del documento, del quale non è stata allegata copia, mentre con tutta evidenza il destinatario è un ufficio giudiziario che non ha competenza in ordine ad un’eventuale istanza di rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. né alcun onere di interpretare la volontà del mittente e di curare la trasmissione della richiesta al giudice competente. 4. Alla luce di dette evidenze, rimaste comunque estranee ai materiali delibati dalla Corte territoriale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR De TI RE NO