Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
I dirigenti amministrativi degli enti locali sono competenti anche all'emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, disciplinata dall'art. 50, comma quinto, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco. Ne consegue che integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità l'inottemperanza del proprietario di un bene immobile all'ordine del dirigente dell'ufficio tecnico di un Comune di allacciare tale bene alla rete fognaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 39132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39132 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/10/2008
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1239
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 020793/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NO IU ON N. IL 03/03/1954;
2) ON AN N. IL 10/06/1922;
avverso SENTENZA del 20/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di FRANCAVILLA FONTANA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DE SANDRO, chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Brindisi condannava Di GI PE e GI AN per il reato di cui all'art. 650 c.p. in quanto, quali proprietari di un bene immobile, non avevano ottemperato all'ordine del Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Erchie di allacciarlo alla rete fognaria pubblica.
Rilevava che la materialità del fatto era pacifica e che non poteva accogliersi la tesi degli imputati secondo i quali l'ordinanza era illegittima perché emessa da organo incompetente, e cioè dal dirigente tecnico, invece che dal sindaco.
Infatti, il potere del sindaco è previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, e l'art. 107 consente l'emissione degli stessi provvedimenti anche ai dirigenti degli uffici, con esclusione di alcuni tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 50 cit., comma 5.
Aggiungeva che il potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene competeva anche ai dirigenti amministrativi senza bisogno di una delega formale. Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano:
- erronea applicazione di norme giuridiche in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, riconosce il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti solo al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, mentre compito dell'art. 107 è quello di chiarire che la sovrintendenza di funzioni statali o regionali spettano solo al sindaco ed esclude che tale potere sia attribuibile ai dirigenti;
inoltre l'art. 54 stesso decreto riserva solo al sindaco la possibilità di emettere ordinanze in presenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini e quindi ciò deve valere anche per quelle messe per motivi di igiene e sanità, così come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. L'interpretazione delle norme effettuato dal giudice di primo grado appare del tutto conforme alla lettera della legge, in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 prevede al comma 5 che ai dirigenti amministrativi spetta l'adozione di atti di gestione e provvedimenti amministrativi del proprio settore tranne quelli previsti in capo al sindaco all'art. 50, comma 3, e all'art. 54.
Ne consegue che tale competenza sussiste anche per il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, disciplinata dall'art. 50, comma 5 e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco.
La giurisprudenza di legittimità citata non riguarda le ordinanze emesse per motivi di igiene, ma solo quelle per motivi di incolumità previste dall'art. 54, per le quali sussiste una esclusione oggettiva (Sez. 1^, 28 gennaio 2003 n. 7025, rv. 223488). Il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2008