Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17522 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
EL CA LUIGI AGOSTINACCHIO EP COSCIONI EP GA
TA LA
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17522/2026 Roma, li, 14/05/2026
Sent. n.897-2026 sez.2 CC 01/04/2026 R.G.N. 2971/2026
sul ricorso proposto da:
SS AN AR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EP GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale TA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Forlì, emessa l'8 settembre 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione di cui al capo B, commesso richiedendo con minaccia alla vittima il pagamento di somme di danaro per prestazioni sanitarie espletate in modo truffaldino, secondo quanto oggetto del reato di tentata truffa di cui al capo A dichiarato prescritto.
2. Ricorre per cassazione IV AR SS, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la nullità dell'ordinanza del Tribunale che non aveva proceduto alla escussione, quale prova
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso
Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 500749149191149c- Firmato Da: EP GA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1 Firmato Da: EL CA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
contraria, di TR MA, reputata dal ricorrente decisiva ai fini del giudizio di responsabilità in quanto idonea ad invalidare il racconto della vittima;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata escussione in appello del teste TR MA, esplicitata con apposita richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulla quale la Corte non si sarebbe pronunciata nonostante la prova avesse carattere decisivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso il carattere minaccioso delle frasi proferite dal ricorrente alla vittima, non idonee ad incutere timore e non realizzabili nei contenuti;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In proposito, in ricorso si sostiene che, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto di scambio tra il ricorrente e la vittima, la pretesa del primo sarebbe stata legata al fatto di aver consegnato alla persona offesa un prodotto medicinale, pretendendone il pagamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TR QUALIFIED
CA 1 Serial#: 500749149191149c- Firmato Da: EP GA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1
Firmato Da: EL CA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici ed, in parte, manifestamente infondati.
1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, se ne deve rilevare la genericità, in quanto il ricorrente - a fronte delle motivazioni delle due sentenze di merito, il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna per il reato di tentata estorsione non ha indicato la specifica ragione per la quale la testimonianza di TR MA fosse rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa, siccome ampiamente corroborato da una serie di riscontri esterni di tipo dichiarativo ed anche da intercettazioni idonee a smentire ogni diversa ricostruzione della vicenda processuale. Non vi è un solo punto del ricorso in cui si comprende quale fatto specifico il teste avrebbe dovuto riferire al fine di invalidare il racconto della vittima, neanche interessata all'esito del processo in quanto non costituitasi quale parte civile. La sentenza di primo grado, peraltro, aveva espressamente escluso ogni rilevanza alla vicenda che interessava il teste rispetto ai fatti processuali all'esame (cfr. fg. 7 della sentenza del Tribunale), circostanza non citata in ricorso. Ne consegue che non si apprezzano le ragioni per le quali dovesse invalidarsi l'ordinanza con la quale il Tribunale non aveva ritenuto di escutere il teste e la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
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Si ricordi, in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, [...], Rv. 273577- 01; Sez, 6, n.1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799-01).
2. Anche il terzo motivo è generico, in quanto il ricorrente omette di considerare che le frasi proferite alla vittima avevano carattere minaccioso avendo egli paventato rischi per la famiglia della persona offesa (facendo riferimento alla presenza di un figlio minorenne) ed erano consistite anche nella possibilità del ricorrente di denunciare ingiustamente la vittima alle autorità sanitarie inventando che costei fosse persona "infetta", in modo da interferire sulla continuità della sua attività lavorativa (fg. 7 della sentenza di primo grado). Con tale contenuto minaccioso delle sue parole, ravvisato dai giudici di merito con evidente logicità, il ricorrente non si confronta adeguatamente.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Le supposte pretese del ricorrente verso la vittima - oltre che non assistite da alcuna prova ma rimesse esclusivamente alle dichiarazioni dell'imputato reputate inattendibili dai giudici di merito non avevano causale lecita, provenendo dal reato di truffa nei confronti della persona offesa dichiarato prescritto ma la cui sussistenza in punto di fatto il Tribunale ha acclarato. Di tal che, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non poteva neanche astrattamente darsi in presenza di una causale illecita della presunta pretesa, per questo non idonea ad essere giuridicamente tutelata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell'aver determinato la causa della
inammissibilità.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: EP GA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1
Firmato Da: EL CA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, l'01/04/2026
Il consigliere relatore
US AR
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Il Presidente Angelo Caputo
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: EP GA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1 Firmato Da: EL CA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041