Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
In tema di rimborso di titoli del debito pubblico, la controversia promossa dal creditore, possessore del titolo, nei confronti del Ministero del tesoro, implicante l'individuazione e l'applicazione della disciplina relativa alla prescrizione del diritto al relativo rimborso, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343, giacché tale controversia comporta l'interpretazione di leggi relative al debito pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 27100 del Giudice di pace di SESTRI PONENTE depositata il 26/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07103/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo del 26 aprile 1999 il Giudice di pace di Sestri Ponente ingiungeva al Ministero del tesoro di pagare a AN RO la somma di lire due milioni per il rimborso di due buoni ordinari del tesoro decennali scaduti il 1^ gennaio 1992, posseduti dal RO. Il Ministero del tesoro si opponeva al decreto eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
Il Giudice di pace, con la sentenza depositata il 26 gennaio 2000, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e respingeva l'opposizione. In ordine alla giurisdizione il giudicante riteneva inapplicabile nel caso di specie l'art.61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, osservando che esso si riferisce all'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, mentre la questione decisa ha per oggetto la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro, condanna che solo il giudice ordinario può pronunziare.
Avverso la sentenza del Giudice di pace il Ministero del tesoro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione. L'intimato non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo il Ministero ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art.61 del D.P.R. 14 febbraio 1963, così come sostituito dall'art.7 del D.P.R. 15 marzo 1984 n.74, nonché dell'art.26, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, in relazione all'art.360 n. 1 c.p.c.", sostiene che la controversia decisa dalla sentenza impugnata appartiene alla giurisdizione amministrativa e che, perciò, errata è la contraria affermazione contenuta in detta sentenza.
Il ricorso è fondato.
Il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963 n.1343, nell'art.61 (nel testo sostituito dall'art.7 del D.P.R. 15 marzo 1984 n.74, che contiene l'aggiornamento di alcune norme del detto testo unico), dispone quanto segue: "per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva è esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello". In tal modo la disposizione dell'art.61 del testo unico n.1343 del 1963 è stata adeguata all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali (legge 3 dicembre 1971 n. 1034), perché nel testo originario essa prevedeva che per le controversie in esso indicate "rimane ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Stato". Ed invero tale "competenza" o, con maggiore precisione, la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato era disposta dall'art.29 n.4 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 giugno 1924 n.1054 (che vi includeva "le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico"). L'art.7, secondo comma, della citata legge n. 1034 del 1971 ha, poi, attribuito alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale tutti i casi previsti dall'art.29 del testo unico sul Consiglio di Stato. Dalla trascritta formulazione dell'art.61 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico si desume che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha per oggetto non soltanto l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, come ha affermato la sentenza impugnata, ma altresì l'interpretazione delle leggi sul debito pubblico, e quindi ogni controversia tra lo Stato debitore ed il possessore del titolo di credito che comporti l'interpretazione di tali leggi (v. Sez. un. 12 dicembre 1994 n. 10594). Consegue che appartiene a detta giurisdizione esclusiva anche la controversia, come quella in esame, concernente l'individuazione e l'applicazione della prescrizione del diritto al rimborso del titolo pubblico opposta dal Ministero al creditore possessore del titolo stesso, trattandosi pur sempre dell'interpretazione della normativa relativa al debito pubblico, che contiene anche una disciplina della prescrizione (titolo 6^ del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 1343 del 1963). La presente controversia, pertanto, rientra in una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale. Poiché si tratta di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ha il potere di condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice, ai sensi dell'art.26, terzo comma, della citata legge n. 1034 del 1971.
In conclusione, in accoglimento del ricorso del Ministero, va dichiarata la giurisdizione amministrativa esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata emanata dal giudice di pace.
L'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002