Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
Nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2015, n. 11162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11162 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 24/02/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 367
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 25857/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 24/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 10/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Luigi Riello, che nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 10/03/2014, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da HA AD, liquidando in suo favore la somma di Euro 187.718,00 per la privazione della liberta' personale patita dal 7 marzo 2006 al 1 luglio 2008.
2. Propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato, motivo per erronea e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e per motivazione carente, insufficiente, manifestamente illogica e contraddittoria. Il Ministero ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare il comportamento della richiedente al momento delle condotte contestate, soprattutto durante la fase delle indagini preliminari e anche dopo l'adozione della misura cautelare. In particolare, secondo il ricorrente nell'ordinanza il giudice si e' limitato a riportare il contenuto della decisione del giudice penale, senza valutare ai diversi fini qui rilevanti se l'utilizzo di un linguaggio criptato da parte di un soggetto che dichiara di essere comunque tossicodipendente nelle conversazioni intercorse con uno spacciatore possa concretare un comportamento idoneo ad ingenerare la falsa apparenza dell'attivita' di spaccio. La HA, si assume, ha accettato di sottoporsi all'esame solo nella fase dibattimentale, ammettendo di aver acquistato per se' la sostanza stupefacente, avendo sino a quel momento negato di aver fatto uso di eroina;
nel ricorso sono stati riportati brani dell'interrogatorio dalla stessa reso dinanzi al Giudice per le indagini preliminari in data 8 marzo 2006 onde evidenziare il comportamento non collaborativo e menzognero tenuto dalla HA, descrivendosi altresi' il comportamento tenuto dal convivente.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Luigi Riello, nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria difensiva depositata il 16 gennaio 2015 AD HA ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso per l'omessa costituzione del Ministero nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, con conseguente assenza di deduzioni, dinanzi al giudice del merito, degli elementi ostativi all'accoglimento della domanda. La resistente deduce che l'Amministrazione dello Stato non avrebbe dovuto disinteressarsi del procedimento nel giudizio di merito, per poi prospettare per la prima volta in Cassazione le ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
5. Con memoria difensiva depositata il 10 febbraio 2015 il Ministero ricorrente ha formulato note di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' indubbiamente esatto quanto sostenuto dal difensore della resistente nella menzionata memoria in merito al fatto che, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice e' tenuto a valutare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando tali fatti siano prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'Amministrazione dello Stato convenuta in giudizio non puo' disinteressarsi del procedimento (nella specie: omettendo di depositare gli atti difensivi e addirittura omettendo di partecipare all'udienza) per poi prospettare con il ricorso per cassazione, per la prima volta, le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente (Sez. 4, n. 27536 del 27/05/2008, Ministero Economia, Rv. 240892).
2. Cio' non toglie, peraltro, che la Corte di Cassazione, pur non potendo valorizzare circostanze di fatto prospettate per la prima volta in sede di legittimita', possa e debba valutare la correttezza giuridica e la congruita' della motivazione della decisione gravata alla luce delle osservazioni critiche del ricorrente sulle medesime circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito. E' in questa prospettiva che si effettua la disamina in questa sede, dovendosi allora apprezzare, in tutta evidenza, che l'ordinanza impugnata e' assolutamente carente, oltre che erronea, in merito all'indagine devoluta al giudice della riparazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affermazione del diritto dell'istante.
3. E' decisivo considerare in proposito che, nel caso di specie, l'accoglimento dell'istanza e' stato argomentato dalla Corte di merito facendo richiamo, da un lato, alla sussistenza di indizi costituiti da conversazioni telefoniche con un fornitore di sostanza stupefacente al quale la donna si rivolgeva sistematicamente con linguaggio criptico, e dall'altro, con argomentazione contraddittoria rispetto alle premesse, deducendo che il ruolo di occasionale acquirente di sostanze stupefacenti non fosse bastevole ad integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, in assenza di elementi ulteriori dai quali inferire che i contatti fossero finalizzati allo spaccio, pur dando atto di intercettazioni telefoniche in cui l'interessata utilizzava un linguaggio criptato. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di esaminare il comportamento successivo all'applicazione della misura, ossia la condotta endoprocessuale che ha indotto l'autorita' giudiziaria a mantenere la misura restrittiva.
4. E' costantemente affermato nella giurisprudenza della Corte che il giudice della riparazione sia tenuto a fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della liberta' personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche' in presenza di errore dell'autorita' procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita' come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.
5. E', dunque, fondata la doglianza dell'Amministrazione ricorrente laddove lamenta che l'ordinanza impugnata si sia limitata ad escludere la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione sulla base di argomentazioni contraddittorie, omettendo di prendere in considerazione con autonomia di giudizio la condotta tenuta dall'istante sia prima che dopo la perdita della liberta' personale. La carenza di motivazione comporta l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Bari del provvedimento impugnato, che provvedere altresi' a regolare le spese tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio.
Cosi' deciso in Roma, il 24 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015