Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2010, n. 30956
CASS
Sentenza 2 luglio 2010

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Massime1

In tema di tutela penale dell'onore, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata dava atto di una plausibile interpretazione in senso offensivo dell'espressione oggetto dell'imputazione, all'interno di un contesto che aveva visto l'imputato porre in essere una vera e propria aggressione verbale ai danni della persona offesa, intendendo profferire parole capaci di attaccarne e offenderne l'onore e il decoro piuttosto che porre fine a una discussione con il ricorso all'espressione con il significato di "non infastidirmi").

Commentario1

  • 1L'uso comune della parolaccia può integrare reato di ingiuriaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2010, n. 30956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30956
Data del deposito : 2 luglio 2010

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