Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Il giudice del rinvio può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di totale annullamento, non trovando in tal caso l'impedimento di un giudicato parziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 42528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42528 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 886
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 17343/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IV SE, N. IL 27/02/1931;
avverso la sentenza n. 1220/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato TRICOLI Roberto Fabio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 11 novembre 2008 e depositata il 9 febbraio 2009, la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio di questa Corte, Sezione 5^, 20 aprile 2006, n. 16.49 3 - di annullamento della sentenza assolutoria della Corte di appello di Caltanissetta 8 ottobre 2004 - in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Caltanissetta 28 aprile 1998, ha dichiarato non doversi procedere, essendo i reati estinti per prescrizione, nei confronti dell'appellante SE NZ, imputato A) del delitto di concorso (esterno) in associazione di tipo mafioso per aver, in qualità di presidente dalla Corte di Assise di Palermo, "contribuito al conseguimento dei fini criminosi" di Cosa Nostra, assicurando il voto favorevole nella deliberazione della sentenza del processo a carico di ZI LA e altri centoventicinque giudicabili, B) del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, per aver, nella indicata qualità, ricevuto numerario e titoli, per diverse centinaia di milioni, quale prezzo del voto, espresso nel ridetto giudizio, favorevole alla assoluzione dei compenti della commissione provinciale di Cosa Nostra, in Palermo il 17 aprile 1989.
Giova ricapitolare - per quanto in questa sede rileva - la vicenda processuale.
Con la citata sentenza il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato l'imputato alla pena della reclusione in anni dieci. La Corte di appello di Caltanissetta, esclusa la aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, e ridotta la pena principale ad anni otto di relazione,
aveva confermato, nel resto, la sentenza impugnata. Questa Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, aveva annullato, con rinvio, la pronuncia della Corte territoriale, giusta sentenza, della Sezione 1^, 17 gennaio 2003, n. 35.66 9. A detto annullamento avevano fatto seguito il (primo) giudizio rescissorio, il ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, la (seconda) pronuncia di annullamento di questa Corte, e l'ulteriore giudizio rescissorio davanti alla Corte di appello di Catania in precedenza indicati. Colla sentenza del 20 aprile 2006, la Sezione 5^ di questa Corte, ha rilevato che la corte di merito non si era uniformata al principio di diritto, enunciato nella prima sentenza di annullamento, secondo il quale ai fini del concorso esterno del presidente del collegio giudicante non era necessario il condizionamento di tutti i giudici, bensì bastavano la promessa del voto presidenziale (assolutorio) - tanto comportando "la concreta e reale precostituzione di un giudice non imparziale" - e la compiacente gestione del processo;
inoltre la Corte di appello aveva "svisato il tema della prova"; aveva "preferito senza ragione le numerose e convergenti dichiarazioni accusatorie dei pentiti" circa la corruzione del magistrato e il sostegno dallo stesso assicurato alla associazione mafiosa, trascurando "inspiegabilmente" di valutare "le dichiarazioni dei collaboranti, ignorandone il contributo probatorio" e così "mutilando il compendio delle acquisizioni", a dispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio delle dichiarazioni di reità e sulla attitudine di ciascuna chiamata di correo "a fungere da riscontro esterno", rispetto alle altre e a sorreggere "l'affermazione di responsabilità"; aveva, ancora, "omesso di apprezzare alcuni indici rivelatori della collusione del dott. NZ con i vertici di Cosa Nostra", sminuendo "con argomentazioni incongrue e inappaganti sotto il profilo logico" le "anomalie del processo" e, segnatamente: a) la "manipolazione" del testo della motivazione della sentenza (redatta dal giudice estensore, dott. Marino) effettuata dal dott. NZ, con "modalità riprovevoli", mediante il "proditorio inserimento di interpolazioni", ispirate "a principi di metodologia probatoria di segno antitetico (..) in sintonia con i condivisi intenti della cupola di Cosa Nostra"; b) il contrasto tra la motivazione e il dispositivo;
c) la conduzione del dibattimento "prevaricatrice e sorda alle istanze della accusa"; d) il parere negativo espresso sulle richieste di misure di protezione per i giudici popolari;
e) l'intimidazione subita dal giudice a latere dopo "la rivelazione del NZ agli associati circa la riottosità" del giudice Marino;
riguardo, infine, al delitto di corruzione la Corte territoriale aveva violato il "giudicato interno", circa il vaglio positivo del riscontro esterno costituito dalla perizia patrimoniale, e aveva omesso di valutare ulteriori elementi, quali le modalità della custodia "esterna" dei titoli, il rapporto "privilegiato" intrattenuto col dott. CI, condannato per concorso esterno nella associazione mafiosa e custode, oltre che del "carteggio NZ" anche di quello di "uomini di onore" di Villafrati, mentre era "incogrua" la pretesa di un preciso riscontro contabile della dichiarazione di Cangemi, sulla base della congettura che "l'intera e forte somma" della corruzione "dovesse confluire nel patrimonio mobiliare dell'imputato, movimentato tramite il Banco di Sicilia".
La Corte di appello di Catania ha rilevato che, per entrambi i reati, la prescrizione (pur se computati i periodi di sospensione del decorso dei termini) era maturata già prima della sentenza di rinvio del 20 aprile 2006.
Ciò posto la Corte territoriale, ricapitolate le dichiarazioni di reità dei collaboranti AL NC, GA OL, RO OL e RB, valutata criticamente la conduzione del processo da parte del dott. NZ, con riferimento alla tempistica e alla "interpolazione" della motivazione della sentenza, richiamato il responso della perizia contabile alla luce degli altri elementi indiziari concernenti la gestione del portafoglio titoli dell'imputato, ha argomentato che mancava il presupposto per la pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in presenza della causa di estinzione dei reati,
"non potendosi negare valenza probatoria agli elementi in atti, sia in se stessi, sia in ordine alla loro convergenza, ai fini di un giudizio di responsabilità" dell'imputato.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto depositato il 24 marzo 2009, col quale, peraltro instando per l'assegnazione alle Sezioni Unite - in considerazione sia dei contrasti ravvisati nei principi affermati nelle due sentenze di annullamento del 17 gennaio 2003 e del 20 aprile 2006, che della "incertezza interpretativa" in punto di concorso esterno nel delitto associativo e di applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, - sviluppa tre motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art.192 c.p.p.. L'imputato, facendo riferimento alla (prima) sentenza di annullamento del 17 gennaio 2003, deduce: il giudice del rinvio ha omesso di verificare la credibilità di Cangemi;
difetta ogni riscontro "certo" alle dichiarazioni di accusa de relato;
la Corte territoriale non si è attenuta ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza dei legittimità in ordine alle dichiarazioni delle persone imputate in procedimento connesso;
ha trascurato di esaminare le deduzioni difensive circa la inattendibilità di NC;
la "esattezza giuridica" della sentenza della Corte di assise è stata positivamente vagliata dalla Cassazione;
manca l'indicazione di processi aggiustati o manipolati;
mentre è stata misconosciuta la lunga attività professionale del giudicabile, proposto (dalla competente Commissione del Consiglio superiore della magistratura) per l'incarico di procuratore nazionale antimafia, in considerazione della competenza dimostrata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei processi relativi alla criminalità mafiosa;
non sono stati accertati abusi o prevaricazioni da parte del presidente della corte di assise in relazione alla collegiale deliberazione della sentenza;
il giudice a quo ha, poi, trascurato di applicare il principio di diritto fissato, in tema di concorso esterno, dalle Sezioni Unite, con sentenza 12 luglio 2005, Mannino, circa l'efficacia causale del contributo dell'extraneus e la necessità della "verifica ex post";
mentre ha ripreso "ai fini della affermazione della responsabilità temi cui la S.C. - con la sentenza del 17 gennaio 2003 - non aveva dato alcuna valenza probatoria", quali "il comportamento tenuto dal ricorrente - nel regolare la tempistica del dibattimento - l'interpolazione e l'indagine patrimoniale"; e ha omesso di esaminare le deduzioni difensive circa la durata del processo, protrattosi complessivamente per quattro anni;
circa la "presunta interpolazione della motivazione" della sentenza, trattandosi di "appena quattro pagine" contenenti censure del provvedimento di rinvio a giudizio;
e circa la indagine patrimoniale, laddove il "lieve sbilancio" riscontrato era dovuto alla carenza della documentazione reperita e al mancato esame, invano sollecitato dalla difesa, delle distinte di negoziazione giornaliera.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, in relazione all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma 2, nonché vizio di motivazione.
Dopo aver lamentato che la Corte territoriale, con motivazione carente, erronea e contraddittoria, "si è impegnata a dimostrare la colpevolezza, prima di dichiarare estinto il reato per prescrizione", l'imputato deduce: "nel vigente sistema processuale l'assoluzione per contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prova", sicché "anche una situazione di incertezza probatoria (nel presente processo inesistente) deve determinare il prevalere della formula di merito sulla causa di estinzione"; afferma, quindi, che la propria "innocenza" emergerebbe ictu oculi, senza necessità di ulteriori accertamenti e, perfino, di "dimostrazione". 2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente, congiuntamente impugnando ordinanza del 4 giugno 2007, denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) mancata assunzione di prova decisiva,
mancanza di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
L'imputato, contestando la veridicità della testimonianza del Magistrato che esercitò le funzioni di giudice a latere e di estensore della sentenza, in ordine alla modificazione del testo della motivazione, si duole della reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento per accertare: a) la possibilità della giacenza delle "carte processuale nei locali utilizzati per la celebrazione del dibattimento della corte di assise, dopo la conclusione del giudizio;
b) se il Magistrato in questione si fosse recato, in data prossima e anteriore all'8 maggio 1996 nei suddetti locali e avesse reperito "appunti" relativi al processo, celebrato dieci anni prima.
2.4 - Con successivo atto, recante la data dell'11 settembre 2009, depositato il 14 settembre 2009, il ricorrente formula nuovi motivi, dichiarando promiscuamente di denunziare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) violazione di "norme giuridiche",
in relazione all'art. 157 c.p. e art. 129 "c.p." (recte: c.p.p.). L'imputato, deducendo che non è configurabile l'aggravante dell'art.416 bis c.p., comma 4, - pacificamente ritenuta insussistente dalla
Corte territoriale - censura che essendo la prescrizione maturata già prima della pronuncia rescindente del 20 aprile 2006, il giudice del rinvio avrebbe indebitamente omesso di "dichiarare priva di effetti giuridici", la ridetta sentenza di annullamento e postula, per l'effetto, la reviviscenza e la irrevocabilità della sentenza assolutoria della Corte di appello di Caltanissetta 8 ottobre 2004 (annullata).
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Il giudice del rinvio non ha il potere di sindacare la pronuncia di questa Corte che lo investe, ne', tampoco, di dichiararla inefficace.
In dipendenza della cassazione della sentenza, irreversibilmente intervenuta, nessun effetto giuridico può dispiegare il provvedimento annullato.
L'omesso rilievo a opera della Corte di legittimità della prescrizione (maturata anteriormente alla pronuncia totalmente rescindente), non preclude la declaratoria della estinzione del reato a opera del giudice del rinvio, in difetto, al riguardo, della formazione giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.. 3.2 - Il peculiarissimo vincolo, immanente al judicium rescissorium, che impone al giudice del rinvio di uniformarsi "alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa" (art. 627 c.p.p., comma 3), rende irrilevante la denunzia dei supposti contrasti tra i principi fissati dalla pronuncia di rinvio del 20 aprile 2006 e altri arresti di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, n. 4460, Cellerini, massima n. 196893; cui adde: Sez. 1^, 10 novembre 1995, n. 5690, Libri, massima n. 203066; Sez. 3^, 20 dicembre 1995, n. 4611/1996, Capogrossi, massima n. 204568; e Sez. 5^, 6 giugno 2002, n. 25490, Di Stefano, massima n. 222424), compresa la pregressa pronuncia di annullamento del 17 gennaio 2003.
L'art. 628 c.p.p., comma 2, sancisce, infatti, la inoppugnabilità della sentenza del giudice di rinvio riguardo ai punti già decisi dalla sentenza di questa Corte che lo ha investito.
3.3 - In ordine alla questione del concorso tra le formule assolutorie e quelle di proscioglimento, per estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, recentemente questa Corte, a Sezioni Unite, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità" (29 maggio 2009, n. 35.490, Tettamanti). 3.4 - Lo stesso tenore delle censure formulate dal ricorrente - anche a tacere della specifica doglianza per l'omessa ammissione di prove ritenute decisive ai fini del postulato epilogo assolutorio - rendono palese che dagli atti (a dispetto della contraria e temeraria affermazione del giudicabile) non emerge la prova positiva della innocenza dell'imputato: palesemente difetta la evidenza che il fatto non sussiste, ovvero che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o che la legge non lo prevede come tale. 3.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009