Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 2
Nel rito del lavoro, sussiste il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza. Tuttavia, in applicazione di un principio logico e giuridico, il dispositivo medesimo deve essere interpretato attraverso la lettura del suo integrale contenuto. Pertanto, qualora esso affermi il "parziale accoglimento" dell'atto introduttivo del giudizio, le espressioni in esso contenute vanno poste in relazione con detto atto. Ne consegue che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto all'"assegno - pensione" di invalidità, può essere interpretato come riconoscimento del diritto all'assegno, invece che alla "pensione", ove l'atto introduttivo del giudizio, divenuto parte integrante del dispositivo, avesse ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno, e non alla pensione, di invalidità.
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Pertanto, in tema di domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, ove sia dedotto in giudizio l'integrale rapporto derivante da detto assegno, ivi compreso l'obbligo al pagamento delle relative somme, il Ministero dell'Interno è passivamente legittimato alla domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
OL US, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO COMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 868/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 10/03/00 R.G.N. 367/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina PE RI chiese il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 10 marzo 2000 il Tribunale di Messina, a seguito d'una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'RI.
Afferma il Tribunale che in base alla seconda indagine tecnica d'ufficio è da ritenere che le infermità accertate (gravi esiti di poliomelite, paresi degli arti superiori, con grave deficit di forza a destra e lieve deficit di forza a sinistra, anchilosi del piede) costituiscono il requisito necessario al conseguimento del "diritto all'assegno - pensione".
Avverso questa sentenza ricorrono con unico atto il MINISTERO DELL'INTERNO ed il MINISTERO DEL TESORO, percorrendo le linee di tre articolati motivi;
PE RI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (articolato con i numeri "1" e "2"), denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché omessa e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che il contestuale richiamo, da parte del Tribunale, a due istituti distinti (assegno e pensione), essendo fondato sulla stessa situazione invalidante, era contraddittorio: contraddittoria la decisine.
Con il secondo motivo (articolato con i numeri "3" e "4"), denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che, poiché la parte sin dal ricorso introduttivo del giudizio aveva fatto "esplicita ed esclusiva richiesta" solo del diritto all'assegno di invalidità, il richiamo, da parte del Tribunale, alla pensione di invalidità era del tutto ultroneo ed affetto da vizio di extrapetizione.
Con il terzo motivo (articolato con i numeri "5" e "6"), denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. proc. civ., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 3 quinto comma del d.P.R. n. 698 del 1994 nonché
omessa e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che:
a. la mera declaratoria dello stato di invalidità, costituendo accertamento di uno stato di fatto (e non di un diritto), ed in quanto tale non tutelato dall'ordinamento, è inammissibile;
b. nel giudizio in esame è legittimato esclusivamente il MINISTERO DEL TESORO.
Il terzo motivo, che, avendo per oggetto l'inammissibilità della domanda e la legittimazione passiva, deve essere esaminato pregiudizialmente, è infondato.
In ordine al primo aspetto del motivo, poiché per l'art. 22 della legge 30 marzo 1971 n. 118, contro il provvedimento definitivo della
Commissione sanitaria è ammessa la tutela giurisdizionale, in relazione alle percentuali di minorazione normativamente previste sono immediatamente configurabili diritti soggettivi. In tal modo, la condizione d'invalido civile, anche senza essere connessa alla richiesta d'uno specifico beneficio, può costituire oggetto di azione di mero accertamento (e plurimus, Cass. 15 luglio 1987 n. 6192), la quale è inammissibile perché non attiene ad un mero fatto, bensì un diritto soggettivo.
Nel caso in esame, non solo è ammissibile la domanda, che aveva per oggetto il diritto all'assegno, bensì la stessa sentenza, pur limitata alla pronuncia sui requisiti sanitari, è legittimata. In assenza d'un ricorso incidentale, non è ipotizzabile altra "pronuncia idonea all'accoglimento del ricorso" (come prospettato dal controricorrente).
In ordine al secondo aspetto del motivo, la legittimazione consiste nella titolarità (attiva o passiva) della situazione giuridica dedotta in giudizio;
e questa titolarità deve essere valutata non in funzione della decisione, bensì della prospettazione effettuata con la domanda (e plurimis, Cass. 17 maggio 2001). Nel caso in esame, poiché in giudizio è stato dedotto l'integrale rapporto derivante dall'assegno d'invalidità civile (anche l'obbligo al pagamento delle relative somme), il MINISTERO DELL'INTERNO è passivamente legittimato alla domanda. Anche i primi due motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Attraverso la congiunta lettura di questi motivi emerge che gli stessi ricorrenti, nel censurare la contraddittorietà del dispositivo ("diritto all'assegno - pensione"), rilevano che con il ricorso introduttivo era stato richiesto il riconoscimento del diritto all'assegno, e deducono "l'ultroneità" del riferimento alla "pensione".
Questa prospettazione (formulata dai ricorrenti) esige la lettura del dispositivo attraverso la connessione con la domanda: e di questa lettura è da cogliere ogni giuridica conseguenza. Nel rito del lavoro, per la temporale separazione nella redazione dei relativi atti, sussiste il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (Cass. 18 novembre 2000 n. 14935). Il dispositivo resta tuttavia un atto unitario. E, in applicazione d'un fondamentale principio logico (per cui la volontà, essendo inscritta in ogni frammento dell'atto, deve essere letta attraverso la globalità della sua manifestazione) e giuridico (il principio trova riscontro nell'interpretazione della legge - art. 12 disp. prel. - del contratto - artt. 1363 e 1362 secondo comma cod. civ. - della domanda giudiziale - Cass. 27 maggio 2002 n. 7713 - e della sentenza - Cass. 5 agosto 1969 n. 2942), questo atto deve essere interpretato con la lettura non d'un suo isolato brano, bensì del suo integrale contenuto (e l'esame degli atti e l'interpretazione della domanda, normalmente riservati al giudice del merito, diventano, ove sia fatto valere un error in procedendo, oggetto del giudizio di legittimità: e plurimis, Cass. 9 febbraio 1999 n. 1108, Cass. 16 luglio 2002 n. 10314). Nel caso in esame, nell'ambito del dispositivo, l'espressione ("possiede il requisito sanitario necessario al conseguimento del diritto all'assegno/pensione") deve essere posta in relazione, come i ricorrenti espressamente richiedono (e come lo stesso atto presuppone, affermandone il "parziale accoglimento") con l'atto introduttivo.
E questo atto, divenuto parte integrante del dispositivo, anche per la vistosa diversità fra assegno e pensione (in particolare, la residua capacità lavorativa e lo stato di incollocazione che l'assegno presuppone) e per la conseguente inipotizzabilità d'una loro commistione, conduce necessariamente a ritenere che il Tribunale abbia riconosciuto (ed esclusivamente) il requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità.
D'altro canto, ponendo in relazione la decisine con l'atto introduttivo (che la stessa decisione richiama), poiché nell'ambito dell'interpretazione, in applicazione dell'art. 1367 cod. civ. - disposizione che, per il principio di conservazione su cui è fondata, è da applicare anche agli atti giudiziari - deve essere seguito il percorso che conduce alla validità e non all'invalidità dell'atto, deve escludersi che nel caso in esame il giudice abbia inteso riconoscere il diritto alla pensione, che, estraneo alla domanda, avrebbe determinato un vizio della sentenza. A questa decisione si aggiunge attraverso la connessione fra dispositivo ed atto introduttivo, che gli stessi ricorrenti richiedono. E la decisione non è in contrasto con altre sentenza di questa Corte, le quali, pur traendo origine dall'impugnazione di analoghe sentenze di merito (nelle quali era stato riconosciuto il requisito sanitario per il "diritto all'assegno/pensione"), giungono a diversa soluzione;
ed invero (a differenza della causa in esame), in alcune mancava l'espresso richiamo dei ricorrenti alla domanda introduttiva, in altre questo richiamo era stato ritenuto assorbito in altra espressa censura (assenza dell'iter logico - giuridico seguito dal giudice, per l'assenza del richiamo in termini percentuali all'invalidità accertata), inesistente nel ricorso in esame.
Il ricorso deve essere respinto. Ed i resistenti devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il MINISTERO DELL'INTERNO ed il MINISTERO DEL TESORO al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 28,00 oltre ad euro 1.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003