Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7467
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Nel rito del lavoro, sussiste il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza. Tuttavia, in applicazione di un principio logico e giuridico, il dispositivo medesimo deve essere interpretato attraverso la lettura del suo integrale contenuto. Pertanto, qualora esso affermi il "parziale accoglimento" dell'atto introduttivo del giudizio, le espressioni in esso contenute vanno poste in relazione con detto atto. Ne consegue che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto all'"assegno - pensione" di invalidità, può essere interpretato come riconoscimento del diritto all'assegno, invece che alla "pensione", ove l'atto introduttivo del giudizio, divenuto parte integrante del dispositivo, avesse ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno, e non alla pensione, di invalidità.

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Pertanto, in tema di domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, ove sia dedotto in giudizio l'integrale rapporto derivante da detto assegno, ivi compreso l'obbligo al pagamento delle relative somme, il Ministero dell'Interno è passivamente legittimato alla domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7467
    Data del deposito : 14 maggio 2003

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