Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza di ammissione, come pure il provvedimento di rigetto della relativa eccezione, alla costituzione di parte civile di un soggetto il quale deduca la ricorrenza di conseguenze dannose totalmente e radicalmente estranee ai fatti contestati in imputazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
13 33 13 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARZANO - Presidente - SENTENZA Consigliere 1456/2012 N. Dott. GIACOMO FOTI REGISTRO GENERALE Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - N. 10034/2012 Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) UN RG N. IL 08/03/1934 avverso l'ordinanza n. 6351/2010 TRIBUNALE di TARANTO, del 09/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pleno Gaeta che прирapapato. perL'ancellor to pawelts ha condes Udit i difensor AVV.; Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso in data 27.1.2012, il difensore di SE Trau- ner imputato di lesioni e omicidio colposi plurimi e aggravati e disa- stro colposo nel procedimento penale n. 2822/99 pendente dinanzi il Tribunale di Taranto - ha impugnato l'ordinanza emessa dal giudice del dibattimento del 9.1.2012 con la quale è stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte civile CO NO ST, con la conseguente ammissione della relativa costituzione nel richiamato procedimento penale promosso, tra gli altri, anche nei confronti del Trauner. Con la proposta impugnazione, il ricorrente ha denunciato la violazione, ad opera dell'ordinanza impugnata, dell'art. 50 c.p.p. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. b), del medesimo codice, con ri- ferimento all'art. 606, lett. c), c.p.p.. In particolare, il ricorrente censura il carattere abnorme dell'ordinanza impugnata, avendo la stessa ammesso il ST a costi- tuirsi parte civile in un procedimento penale promosso per fatti del tutto estranei al danno alla persona dallo stesso denunciato nel pro- prio atto di costituzione (malattia professionale), né figurando, lo stesso ST, tra le persone offese al momento dell'emissione del de- creto che disponeva il giudizio, così consentendo il compimento, da parte del ST, di un sostanziale atto di esercizio di azione penale per fatti non considerati né contestati dalla pubblica accusa a carico degli imputati tratti a giudizio nel procedimento de quo. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha concluso per l'annullamento senza rinvio, siccome abnorme, dell'ordinanza impu- gnata. Hanno depositato memoria CO NO ST e il procu- ratore generale presso la Corte di cassazione, concludendo, il primo, per la dichiarazione d'inammissibilità, o comunque il rigetto, del ri- corso, e il secondo, per l'annullamento del provvedimento impugna- to, con l'adozione delle eventuali statuizioni consequenziali. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. - In conformità alla censura critica sul punto esposta dall'odierno ricorrente, dev'essere preliminarmente condivisa la de- duzione relativa alla rilevabilità icto oculi dell'effettiva insussistenza, in capo al ST, dei requisiti minimi di legittimazione processuale idonei a giustificarne l'ammissione alla costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale oggetto dell'odierno esame. Al riguardo, varrà evidenziare come le ipotesi delittuose de- scritte nei capi d'imputazione sollevati nei confronti degli imputati si riferiscano espressamente alla prospettata cooperazione colposa degli 3 stessi nella commissione, in continuazione tra loro, di reati di omici- dio e lesioni colposi plurimi e aggravati e di disastro colposo. In relazione a nessuna di tali imputazioni il ST figura come persona offesa, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe mai conseguire, in caso di positivo accertamento della responsabilità pe- nale degli imputati, un'eventuale condanna al risarcimento dei danni per la malattia professionale asseritamente contratta a causa del comportamento degli stessi;
e ciò, tanto con riguardo ai reati di omi- cidio o lesioni colpose (contestati come commessi ai danni di soggetti diversi dal ST), quanto in relazione al reato di disastro colposo, stante il carattere diffusivo e non individualizzante della relativa struttura offensiva, secondo la specifica costruzione dogmatica della fattispecie. La circostanza, inoltre, che la tradizionale struttura del proces- so penale ne preveda il necessario impulso su iniziativa del pubblico ministero, esclude che il giudice investitone possa, nel corso del giu- dizio di merito, giungere alla delibazione di domande risarcitorie au- tonomamente proposte da parti private senza il previo riscontro della pubblica accusa e il conseguente corrispondente esercizio dell'azione penale. Da tale premessa discende l'evidente erroneità del provvedi- mento in questa sede impugnato, nella parte in cui giudica irrilevante la circostanza della mancata indicazione del ST tra le persone offe- se dai reati contestati (essendosi la malattia professionale dallo stesso denunciata manifestata solo dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio), avendo il giudice a quo inammissibilmente pretermesso, ai fini della qualificazione del ST quale persona offesa dai reati contestati agli imputati, la necessaria mediazione dell'intervento del pubblico ministero nell'accertamento dell'effettiva sussistenza della malattia professionale denunciata (e della sua connessione causale con i fatti ascritti agli imputati) e nella successiva iniziativa accusato- ria diretta a sottoporre l'esito di tali accertamenti al giudizio di meri- to. 3. - Ciò posto, occorre procedere all'esame della prospettata questione del carattere 'abnorme' del provvedimento in questa sede censurato, stante la mancata espressa previsione dell'impugnabilità, dinanzi al giudice di legittimità, del provvedimento con il quale il giudice di merito abbia ammesso la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto, la cui carenza di legitimatio ad cau- sam appare affetta da una tale radicale estraneità all'oggetto del giu- dizio, da porsi al di fuori della fisiologica dinamica valutativa che pre- siede all'esercizio del potere, pur spettante al giudice di merito, di procedere, in limine litis, all'ammissione ovvero all'esclusione della costituzione di parte civile. 4 E tanto, in relazione ai principi desumibili dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui -- in caso di esclusione della costituzione della parte civile per la mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno denunciato e i fatti di cui all'imputazione dev'essere disconosciuto il carattere 'abnorme' del corrispondente provvedimento del giudice, in quanto rientra, nel potere-dovere di questi, l'esercizio della valutazione di ammissibilità in ordine alla ri- detta costituzione di parte civile (Cass., Sez. 3, n. 4364/2012, Rv. 251917; v. anche Cass., Sez. 6, n. 4803/1995, Rv. 204140), salvo il ri- scontro dell'eventuale abnormità del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 3, n. 39321/2009, Rv. 244610). Conviene peraltro ricordare, sul tema dell'abnormità dei prov- vedimenti emessi nella materia della costituzione di parte civile, la decisione con la quale è stato giudicato abnorme il provvedimento del tribunale di revoca dell'ordinanza dibattimentale con cui si di- chiarava inammissibile l'istanza di costituzione di parte civile, in ra- gione del principio generale dell'impugnabilità delle ordinanze dibat- timentali soltanto unitamente alla sentenza e in considerazione del fatto che, comunque, al danneggiato non è impedito di esercitare l'a- zione di danno in sede civile (Cass., Sez. 4, n. 6633/2009, Rv. 242728). 4. - È noto che la figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurispru- denziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la catego- ria del provvedimento abnorme. L'intento dichiarato di tale opera- zione d'integrazione normativa è stato quello di introdurre un corret- tivo al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o fun- zionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 11 del 09/07/1997 Cc., dep. 31/07/1997). Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, “lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenu- to, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento ab- norme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si di- scosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da 1 0 porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli at- ti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 11 del 09/07/1997 Cc., dep. 31/07/1997, che richiama Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, P.M. in proc. Cammarata;
Cass., Sez. I, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Cass., Sez., VI, 19 novembre 1992, Bosca;
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1338 del 22/06/1992 Cc., dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ra- gionevole limite (Cass. Sez. III, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provve- dimento abnorme è stato altresì stabilito che l'atto abnorme rappre- senta un'evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale (Cass., Sez. VI, 30 settembre 1993, Russo ed altro), e che l'abnormità inerisce soltan- to a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi norma- tivi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di spe- cifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. II, 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno): inoltre, è stato posto in luce che l'abnormità dell'atto processuale può riguar- dare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si po- ne fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determi- na la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. III, 14 luglio 1995, P.M. in proc. IA ed altri;
Cass., Sez. V, 11 marzo 1994, P.M. in proc. Luchino ed altro). L'assenza di criteri omogenei e uniformi d'identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito a una progressiva estensione di tale categoria alla quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso per rimuovere situazioni processuali ex- tra ordinem altrimenti non eliminabili - create da provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impe- discono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono in- compatibili con le linee fondanti del sistema processuale (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 11 del 09/07/1997 Cc., dep. 31/07/1997). È opportuno, poi, osservare come il legislatore del 1988, pur prendendo atto del diritto vivente e della flessibilità inerente alla no- zione di provvedimento abnorme, abbia preferito astenersi da qual- 6 siasi diretto intervento normativo, motivando la scelta dell'esclusione di un'espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti ab- normi con “la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esi- stenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclu- sa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale ri- medio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabi- le nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento" (Relazione al prog. prel., pag. 126). -5. Ad esito della lunga elaborazione giurisprudenziale delle sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 7/1989, Rv. 181303; Cass., Sez. Un., n. 11/1997, Rv. 208221; Cass., Sez. Un., n. 17/1997, Rv. 209603; Cass., Sez. Un., n. 26/1999, Rv. 215094; Cass., Sez. Un., n. 33/2000, Rv. 217244; Cass., Sez. Un., n. 4/2001, Rv. 217760; Cass., Sez. Un., n. 22909/2005, Rv. 231162; Cass., Sez. Un., n. 5307/2007, Rv. 238239), la più recente riflessione delle stesse sezio- ni unite in thema è tornata a ribadire come la categoria dell'abnormi- tà è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in specie. Rimedio, quest'ultimo, che, significativamente, racchiude in sé l'esigenza di approntare uno strumento - eventualmente alter- nativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che assicuri il con- trollo sulla legalità del procedere della giurisdizione (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep. 22/06/2009). L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinami- ca processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previ- sto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è ri- conosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto struttu- ralmente 'eccentrico' rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in un'ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma 'utilizzato' al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del 'po- tere' di adottarlo (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep. 22/06/2009, cit.). In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzio- nale si saldano all'interno di un 'fenomeno' unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi l'attribuzione circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi eventuali vizi saranno solo 7 quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione a far difetto e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale la conseguenza non potrà essere altra che quella - dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione. Trova dunque conferma il principio secondo cui deve ritenersi affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimen- to che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto fun- zionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al siste- ma normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di pro- seguirlo (Cass., Sez. Un, n. 25957/2009, Rv. 243590, cit.). -6. Pervenendo all'esame del caso di specie, ritiene questa corte che il provvedimento di ammissione (ovvero il provvedimento di rigetto dell'eccezione riferita) alla costituzione di parte civile di un soggetto il quale deduca il ricorso di conseguenze dannose totalmente e radicalmente estranee ai fatti dedotti nella descrizione dei capi di imputazione sollevati nei confronti degli imputati, deve ritenersi pie- namente riconducibile alla categoria dell'abnormità così come de- scritta nel richiamato insegnamento delle sezioni unite. E infatti, pur costituendo, detto provvedimento di ammissio- ne, la manifestazione in astratto di un legittimo potere del giudice di merito, lo stesso deve ritenersi esplicato, nel caso concreto, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, integrando uno sviamento della funzione giurisdizionale, tale da non rispondere più al modello previsto dalla legge, per collocarsi al di là del perimetro entro il quale tale funzione è riconosciuta dall'ordinamento (Cass., Sez. Un, n. 25957/2009, Rv. 243590, cit.). In breve, l'inserimento, nel quadro del dibattito processuale, di un soggetto totalmente estraneo ai fatti per cui si procede determina una distorsione dei meccanismi del processo penale non altrimenti eliminabile, da un lato sottraendo ogni forma di possibile controllo, da parte del pubblico ministero, dell'esercizio dell'azione penale (in difformità ai principi fondamentali sul punto dettati dalla Costituzio- ne: art. 112 Cost.), dall'altro imponendo in ogni caso, a ciascun impu- tato (al di là della sempre possibile pronuncia di una sentenza di ri- getto o d'inammissibilità dell'azione civile), di difendersi, nel corso della fase di merito, da accuse riferite a fatti rispetto ai quali nessun esercizio dell'azione penale è stato legittimamente operato dalla pub- 8 blica accusa, e senza che, dall'eventuale accertamento positivo degli stessi fatti, possa eventualmente derivare un qualche effetto favore- vole per la parte privata. E tanto, di là dall'elementare considerazione della persistente possibilità, conservata al danneggiato, di esercitare l'azione di danno in sede civile. 7. - Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere dunque accertata la radicale abnormità del provvedimento in questa sede impugnato dal ricorrente, con la conseguente pronuncia del re- lativo annullamento senza rinvio.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio il prov- vedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2012. Il Consigliere (dott. Marco Dell'Utri) ма felikhe Il Presidente (gott. Francesco Marzano) Упажено тагнано CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 SUPREMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulia Man TIBERIO