Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL035 8 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Ogge to loce Rive SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14099/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. GI Silvio COCO Consigliere Cron.7438 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 1182 LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Antonio Ud. 09/10/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA presso CAN. CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MONTESANTO COSTANTINO, con studio in 84010 CETARA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE (Salerno) VIA GROTTA N. 10, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dar Sig. --SLE-24 ORE per diritti L. 3000 11 12 MAR. 2001 contro il YL CANCELLIERE CENTOLA ELISABETTA VED D'AGOSTINO, D'AGOSTINO GIOVANNI;
- intimati -
LIRE 1500 avverso la sentenza n. 140/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 17/2/1998, depositata il 07/04/98; 2000 RG.711/95, DE23382_ 1578 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0523383 udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio CORTS LIMONGELLI;
Rilasciatatrop a legate ANG MONTESANTO udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore $1000+ 4 Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso in IL CANCELLENT via principale inammissibilità; in via subordinata accoglimento 1°e 4° assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15.10.1985, trascorsa in giudica- to, il Pretore di Salerno, in ricorso di D'OS GI, proprietario di un immobile condotto in loca- zione da CI ER, determinò in L. 842.274 il canone mensile di locazione dovuto dalla conduttrice al momento di tale pronunzia. Con ricorso al Presidente del Tribunale di Salerno il D'OS chiese ed otten- ne, nei confronti della CI, ingiunzione di paga- mento della somma di L. 28.974.721, a titolo di diffe- renze tra gli importi dei canoni pagati dalla condut- trice nel periodo dal 1.8.1980 al 28.2.1988 e l'importo del canone determinato dal Pretore. Su opposizione del- la CI il Tribunale di Salerno revocò la ingiun- zione e condannò la opponente al pagamento della minor somma di L. 8.792.032, corrispondente al cumulo delle differenze di canone dovute dalla conduttrice esclusi- vamente nel periodo successivo alla pronunzia del Pre- tore. Su appello del D'OS, rappresentato dalla 2 procuratrice generale Centola Elisabetta, la Corte di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato "valido ed efficace" il decreto ingiuntivo opposto dalla CI e revocato dal Tribunale, Os- servando che alla conduttrice, stante il carattere me- ramente dichiarativo della pronunzia del Pretore, era stato correttamente richiesto e intimato il pagamento delle differenze di canone per tutto il periodo locati- vo indicato dal locatore. Ricorre la CI con cin- que motivi. L'intimato D'OS non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo e col terzo motivo, che essendo connessi congiuntamente esaminati, la ricorrente, sul ri- vanno lievo che il Pretore, competente per materia a stabili- re l'ammontare del canone, aveva determinato in L. 842.274 il canone mensile dovuto dalla conduttrice con esclusivo riferimento al momento della pronunzia giudi- ziale (15.10.1985), denunzia violazione degli artt. 43, 44 e 45 della legge 27.7.1978, n. 392, nonché insuffi- cienza di motivazione, lamentando che la Corte di meri- to abbia ritenuto priva di fondamento la opposizione con cui la conduttrice aveva dedotto che il Presidente del Tribunale, oltre a ingiungerle il pagamento delle differenze di canone maturate successivamente alla pro- nunzia del Pretore, le aveva, esorbitando dai suoi po- 3 teri, ingiunto il pagamento di somme che il locatore aveva indebitamente preteso a titolo di differenze -ca- none con riguardo al periodo anteriore alla pronunzia pretorile (e concretamente per tutto l'arco temporale decorso dall' 1.8.1980 al 15.10.1985), in relazione al erano stati quale i canoni dovuti dalla conduttrice non determinati dal Pretore. La doglianza previamente fondata. I crediti dedotti dal locatore in relazione al preteso maggiore importo dei canoni inerenti al periodo locativo 1.7.1980 15.10.1985, non essendo calcolabili sulla base del provvedimento del Pretore (che aveva stabilito l'ammontare del canone con esclusivo riferi- mento al momento della sua pronunzia), non erano né certi né liquidi e, quindi, non avrebbero potuto essere assunti а fondamento della ingiunzione pronunziata dal Presidente del Tribunale, né il Tribunale, nel succes- sivo giudizio ordinario di cognizione seguito alla op- posizione della locatrice, avrebbe potuto accertarli e liquidarli senza esorbitare dalla propria competenza per materia. Riformando senza puntuale motivazione la sentenza del Tribunale, che quanto innanzi aveva cor- rettamente rilevato, e dichiarando "valido ed efficace" il decreto ingiuntivo opposto, la Corte di merito è, quindi, effettivamente incorsa nei denunziati vizi giu- ridici e motivazionali. 4 L'accoglimento del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo (con cui la ricor- rente deduce che i pregressi crediti di che trattasi non avrebbero potuto ritenersi liquidi neppure sulla base dei dati desumibili dalla consulenza tecnica di- sposta dal Pretore), del quarto motivo (con cui la ri- corrente sostiene che gli stessi crediti, in quanto fatti valere dal locatore oltre cinque anni dopo la lo- ro insorgenza, avrebbe dovuto ritenersi prescritti) e di parte del quinto motivo (con cui la ricorrente SO- stiene che il locatore, а fondamento del suo ricorso per ingiunzione avrebbe dedotto di aver riscosso dalla conduttrice, fino al mese di luglio 1985 (e cioè per il periodo precedente la pronunzia del Pretore) canoni di importo inferiore a quelli che, invece, aveva effetti- vamente percepito), che appaiono assorbiti. Non può, s i infine, condividersi l'ulteriore censura, contenuta nel quinto motivo, con cui la CI si duole che la Corte di merito non abbia riformato la statuizione con cui il Tribunale, limitatamente al mese di febbraio dell'anno 1988, le aveva erroneamente addebitato di aver pagato un canone di sole L. 504.000, anziché quel- lo (determinato dal Pretore) di L. 842.274, giacchè la pronunzia del Tribunale nel punto è trascorsa in giudi- cato, non essendo stata impugnata dalla CI con 5 appello incidentale. La impugnata sentenza inva, dunque cassata rela- zione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquida- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione alla censura ac- colta e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno. Roma, 9.10.2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Корит IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cidero Depositata in Cancelleria TRSATIONS oggi, 12 MAR. 2001 hear IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Acero 2900020 Registrate in 7.4 APR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 al 16245 (life. P. દ52.56 A U C F LU 4 APR 100%