Sentenza 26 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11091 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
ESEN ESENTED ROLSTRAZIONE E BOLLO art 22 to 1111991, N.374REPUBBLICA ITALIANA 8.2.142 DEI 26.10.72 1 10 91/0 2 IMPOSTA D BOLLO IN NOME DEL POLOU RTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola Primo Presidente MARVULLI R.G.N. 19121/01 - Cron. 28692 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Dott. GE GRIECO Presidente di sezione Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 07/06/02 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Federico Consigliere ROSELLI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, (Delegazione Romana della Regione Puglia). rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta delega a margine del ricorso;
2002 - ricorrente 905 -1-
contro
PE TO;
intimato avversO la sentenza n. 1576/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 05/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Chiara RICCI, per delega;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Raffaele PALMIERI che ha concluso per Generale Dott. primo motivo del ricorso, rimessione il rigetto del atti alla Sezione semplice per l'ulteriore corso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 5 giugno 1999 GE IO NE conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sosteneva avere diritto in relazione ai danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo alla corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 5 giugno 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo l'attore titolare di un diritto soggettivo al riconoscimento delle provvidenze per cuiera causa. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi illustrati deducendo con il primo motivo ilda memoria, difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che nella specie l'iter amministrativo cui 3 la normativa in materia subordina la nascita del diritto soggettivo alle provvidenze per cui è causa non si era completato, in quanto la delibera n. 1357 del 7 giugno 1989 della Provincia di Bari, la quale sarebbe stata posta a base della sentenza impugnata, non era conclusiva del procedimento. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 38), 1982, n. il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta a fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione discrezionale di medesima, residui alcun potere ratifica о meno dell'operato della Provincia;
4 pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.” Nella specie la delibera di cui discute, nell'approvare l'istruttoria compiuta, facendo sorgere in саро ai richiedenti il diritto soggettivo ai contributi, si è limitata a chiedere alla Giunta regionale il finanziamento per poter procedere alla materiale erogazione degli stessi. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile, per la decisione del secondo motivo, che non pone questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 7 giugno 2002 y диR a ན། 1:|:ཀྱི l Ricer 26 LUG. 2002 a M 5 finey