Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 24353
CASS
Sentenza 3 giugno 2005

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 Cost, dell'art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al P.G. che abbia ricevuto la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di proporne l'impugnazione, nonostante l'acquiescenza del P.M. presso il giudice che l'ha pronunciata, in quanto la parte pubblica può articolarsi in vari organi, ciascuno dei quali legittimato ad avvalersi di dati istituti processuali ed in particolare del diritto di impugnazione, senza che sia violato il principio del contraddittorio; né inficia la durata ragionevole del processo l'assenza di un termine per la comunicazione della detta sentenza al P.G., in quanto da tale assenza non deriva necessariamente che la predetta comunicazione venga ritardata tanto da determinare un abnorme ed ingiustificato prolungamento dei tempi di definizione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 24353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24353
    Data del deposito : 3 giugno 2005

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