Sentenza 3 giugno 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 Cost, dell'art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al P.G. che abbia ricevuto la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di proporne l'impugnazione, nonostante l'acquiescenza del P.M. presso il giudice che l'ha pronunciata, in quanto la parte pubblica può articolarsi in vari organi, ciascuno dei quali legittimato ad avvalersi di dati istituti processuali ed in particolare del diritto di impugnazione, senza che sia violato il principio del contraddittorio; né inficia la durata ragionevole del processo l'assenza di un termine per la comunicazione della detta sentenza al P.G., in quanto da tale assenza non deriva necessariamente che la predetta comunicazione venga ritardata tanto da determinare un abnorme ed ingiustificato prolungamento dei tempi di definizione del giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 24353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE DR - Consigliere - N. 1292
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 043169/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE DR N. IL 15/11/1958;
2) RR AN N. IL 02/02/1954;
3) MM AN N. IL 26/11/1965;
avverso SENTENZA del 27/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il s.proc.gen. Dott. F.M. Iacoviello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentiti, per il FI, l'avv. Cucinotta e l'avv. Scalari (quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Iaria), i quali hanno insistito per l'accoglimento.
OSSERVA LA CORTE:
IN FATTO
DE DR, MM NI e ND NI, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 453 c.p. avente ad oggetto un notevole quantitativo di Buoni del tesoro poliennali (BTP), vennero, con sentenza del tribunale di Monza in data 15 gennaio 2003, dichiarati responsabili del meno grave reato di cui all'art. 455 c.p. e condannati alle pene ritenute di giustizia. Proposto appello tanto da parte degli imputati, che chiedevano in principalità l'assoluzione e, in subordine, una mitigazione delle pene, quanto da parte della procura generale della Repubblica, che chiedeva il ripristino della originaria imputazione, la corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica, dichiarò gl'imputati responsabili del reato di cui all'art. 453, n. 3, in relazione all'art. 458 c.p. e, escluse per il solo FI le già concesse attenuanti generiche, determinò per il medesimo la pena in anni cinque di reclusione ed euro mille di multa;
per ciascuno degli altri due in anni tre di reclusione ed euro seicento di multa. Secondo la ricostruzione accusatoria, recepita, nei suoi elementi fattuali, tanto dal tribunale quanto dalla corte d'appello, a seguito della segnalazione di tale CH RI, al quale era stato consegnato, a titolo di caparra per l'acquisto di un immobile, un buono del tesoro da lire 10.000.000 rivelatosi falso, era stato predisposto un servizio di appostamento che aveva portato all'arresto in ritenuta flagranza di reato dei tre nominati imputati e di tale MA FA (la cui posizione era stata successivamente stralciata). In particolare l'arresto era stato effettuato perché il MA e il RR, entrati in un locale nel quale era in attesa lo CH, erano stati trovati in possesso di n. 199 BPT contraffatti e, nel contempo, era stato notato come il FI ed il MO, giunti sul posto insieme agli altri due a bordo di un'autovettura, erano rimasti all'esterno di detto locale effettuando attività di controllo, consistita nel fare la spola, con detta vettura, da un capo all'altro della via, nell'attesa che il programmato incontro dei complici con lo CH avesse termine. A casa del MO erano poi stati rinvenuti, all'esito di perquisizione, undici copie di certificati di deposito della Deutsche Bank, di vario importo. Da intercettazioni ambientali effettuate in carcere era poi emerso che il FI, nel corso di colloqui con taluni suoi stretti congiunti, aveva parlato di sè stesso come "capo" dell'intera operazione, organizzata con il concorso di tutti gli altri.
Tali elementi, ad avviso della corte d'appello, oltre a giustificare la ritenuta colpevolezza, in genere, di tutti gli imputati, giustificavano anche la specifica riconducibilità del fatto alle previsioni di cui all'art. 453, n. 3, c.p. (in relazione, ovviamente, all'art. 458 c.p.), ben potendosi desumere l'esistenza di un accordo dei detti imputati con gli autori della falsificazione o loro intermediari, secondo l'orientamento espresso da talune, richiamate pronunce di questa Corte (indicate come sentenze 3013/1996, 2522/1995, 882/1993), anche dalla notevole quantità (come si verificava nella specie) dei valori contraffatti, come pure dalla conoscenza, da parte degli spacciatori, delle caratteristiche tecniche della falsificazione, quale emergente, in particolare, nel caso in esame, da talune affermazioni del FI, captate e registrate nel corso delle intercettazioni, secondo cui i titoli in questione sarebbe stati fatti con "stessa carta che ha fatto la banca".
Avverso la sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione da tutti gl'imputati.
FI ha denunciato, con atto a firma dell'avv. Michele lana:
1) il mancato accoglimento della dedotta eccezione di invalidità dell'appello proposto dalla procura generale avverso la sentenza di primo grado, non essendo stata effettuata la notifica del gravame, ai sensi dell'art. 584 c.p.p., anche al difensore dell'imputato;
2) la ingiustificatezza della ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 453 c.p. in luogo di quella meno grave di cui all'art. 455 individuata dal giudice di primo grado, siccome basata soltanto sul richiamo a talune massime giurisprudenziali senza dimostrazione della attagliabilità delle medesime al caso di specie;
3) la ingiustificatezza della ritenuta esclusione delle attenuanti generiche, sulla sola base dei precedenti penali dell'imputato e dell'esercizio,da parte del medesimo, del diritto di difendersi dagli addebiti a lui mossi negando la propria responsabilità. Lo stesso FI, con altro atto a firma dell'avv. Giuseppe Cucinotta, ha denunciato:
1) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, sulla base di quelle che sarebbero state soltanto delle "suggestioni accusatorie" nate da un "mero sospetto da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria", tanto poco idoneo a giustificare un'affermazione di colpevolezza che si era avvertita anche l'esigenza, da parte degli inquirenti, di disporre le successive intercettazioni ambientali alle quali, d'altra parte, indebitamente sarebbe stata attribuita significanza probatoria;
2) violazione dell'art. 584, in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., per avere il giudice di secondo grado "rigettato la richiesta di nullità del decreto di citazione nel giudizio d'appello asserendo che la violazione dell'art. 584 c.p.p. non si era realizzata a motivo del fatto che l'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte territoriale era stata notificata all'imputato", laddove sarebbe stata necessaria la sua notifica anche al difensore, la cui mancanza avrebbe quindi pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa;
3) inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 453 in luogo di quello di cui all'art. 455 c.p., sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che, trattandosi, nella specie, di titolo di credito notoriamente emessi tutti in tagli non esegui, il loro importo complessivo, ammontante a circa lire due miliardi, non avrebbe potuto costituire "elemento individuante il concerto con i fabbricatori" essendo invece "elemento indefettibile per porre in essere lo spaccio dei titoli medesimi", nè, d'altra parte, si sarebbe potuto tenere alcun conto "delle millanterie, anzi, verisimilmente, delle menzogne" nell'ambito delle quali sarebbero state da collocare "le propalazione di DR FI con i propri familiari", non risultando, in particolare, "da nessuna parte che la 'filigrana' utilizzata fosse quella originale impiegata dagli istituti di credito per rilasciare i certificati in argomento";
4) violazione dell'art. 62 bis c.p., per avere la corte d'appello revocato le attenuanti generiche concesse in primo grado sulla sola base della ritenuta attribuibilità di un ruolo di primo piano, nella vicenda in questione, al ricorrente e dell'asserito difetto di motivazione della sentenza di primo grado sul punto. MO, con atto a propria firma, ha denunciato:
1) illegittimità costituzionale degli artt. 548, comma 3, 570 e 585, lett. d), c.p.p., nella parte in cui, previa notifica dell'estratto della sentenza, consentono al procuratore generale presso la corte d'appello di impugnare detta sentenza nonostante l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata, sulla base, nell'essenziale, dell'assunto che tale facoltà, attribuita ad un soggetto che non è stato parte nel giudizio di primo grado, determinerebbe, avuto anche riguardo all'assenza di un termine entro il quale va effettuata la notifica al procuratore generale, "una grave e palese violazione del principio costituzionale del giusto processo nella parte in cui assicura '.... che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge assicura la ragionevole duratà";
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, sulla sola base - si sostiene - della sua presenza sul luogo dell'incontro ed in assenza, comunque (con specifico riguardo alla qualificazione giuridica del fatto), di qualsivoglia elemento dimostrativo di un concerto con gli esecutori della falsificazione o con loro intermediari, non giovando, in proposito, i precedenti giurisprudenziali richiamati in sentenza, siccome relativi a casi nei quali, a differenza di quanto si verifica nella specie, o era stata ritenuta la sussistenza di un'associazione per delinquere (sent. n. 3013/1996) o vi erano stati riferimenti, da parte degli spenditori, al falsificatore o ad un suo intermediario poi rimasto ignoto (sent. n. 2522/1995), e risolvendosi il ritenuto elemento indiziario della "conoscenza delle modalità di fabbricazione" nella semplice "'scienzà, seppur dettagliata, della falsità dei valori al momento del ricevimento, quale elemento pregnante della meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 455 c.p.", mentre nessun decisivo rilievo si sarebbe potuto attribuire alla rilevante quantità dei titolo contraffatti;
3) violazione dell'art. 133 c.p., per mancata applicazione del minimo della pena che - si afferma - "si imponeva per il ruolo marginale nella vicenda delittuosa nonché per la giovane età del ricorrente". RR NI, con atto a propria firma, ha dedotto motivi di ricorso pressoché identici ai primi due motivi del ricorso a firma dell'avv. lana proposto nell'interesse del FI. IN DIRITTO
Posizione DE:
- Ricorso a firma avv. Iaria
Con riguardo al primo motivo, va anzitutto ricordato il costante orientamento giurisprudenziale, dal quale il collegio non vede ragione di discostarsi, secondo cui l'art. 584 c.p.p., nel prevedere la notificazione dell'impugnazione alle parti private, non si riferisce anche ai difensori delle medesime. In tal senso, fra le altre, Cass. S.U. 29 gennaio - 20 marzo 2003 a 12878, PM in proc. Innocenti, RV 223723, e Cass. 1^, 25 giugno - 22 settembre 1999 n. 10795, Gusinu, RV 214109, la quale ultima espressamente esclude anche qualsivoglia ipotesi di contrasto della norma, così interpretata, con la Costituzione. A ciò aggiungasi che, comunque, un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale esclude che dall'inosservanza dell'art. 584 c.p.p. possa derivare l'inammissibilità o, comunque, l'invalidità dell'impugnazione, comportando essa soltanto il mancato decorso del termine per l'eventuale appello incidentale previsto dall'art. 595 c.p.p. In tal senso si veda, per tutte, fra le più recenti, Cass. 1,24 ottobre - 19 dicembre 2003 n. 48900, Boiocchi, RV 227008. E, nella specie, neppure può dirsi che il FI potesse proporre appello incidentale, avendo già proposto appello principale per tutti i capi avverso la sentenza di primo grado.
Con riguardo al secondo motivo, appare sufficiente osservare che la ritenuta sussistenza del più grave reato di cui all'art. 453 c.p. risulta basata essenzialmente sulla valutazione delle specifiche connotazioni del fatto, ragionevolmente ritenute, con insindacabile giudizio di merito, indicative della necessaria esistenza di un qualche accordo tra il ricorrente ed i suoi correi, da una parte, ed i non identificati autori della falsificazione o loro intermediari, dall'altra, apparendo il richiamo ai precedenti giurisprudenziali funzionale soltanto alla dimostrazione della legittimità logico - giuridica di detto giudizio. Non può dunque dirsi che, come sostenuto invece nel ricorso, la corte territoriale si sia limitata a motivare la propria decisione sul punto sulla sola base del suddetto richiamo, senza verificarne la congruità rispetto alla fattispecie concreta.
Relativamente al terzo motivo, ritiene il collegio che, contrariamente alla soggettiva opinione espressa dalla difesa, la esclusione delle già concesse attenuanti generiche risulti più che adeguatamente motivata non solo sulla base della non contestata esistenza dei precedenti penali a carico dell'imputato e del comportamento processuale del medesimo (del tutto legittimo, ovviamente, siccome costituente incensurabile esercizio del diritto di difesa, ma non certo tale da giustificare una particolare indulgenza), ma anche sulla base di quella che nella sentenza viene definita la "posizione decisamente preminente del FI nell'economia della vicenda delittuosa"; elemento, quest'ultimo, che, nel ricorso, risulta totalmente ignorato.
- Ricorso a firma avv. Cucinotta:
Il primo motivo appare inammissibile, in quanto caratterizzato (come si rileva dalla precedente illustrazione dei suo contenuto essenziale), da assoluta genericità, essendosi la difesa limitata a vantazioni del tutto apodittiche e soggettive, prive di specifico riferimento all'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Per il secondo motivo, vale quanto già in precedenza osservato con riguardo al primo motivo, del tutto analogo, del ricorso a firma dell'avv. Iaria.
Quanto al terzo motivo, lo stesso, ancorché più articolato dal primo, appare ugualmente inammissibile in quanto le argomentazioni ivi contenute si basano su asserzioni e rilievi di mero fatto, del tutto insuscettibili, come tali, di verifica ed apprezzamento in questa sede e, peraltro, anche privi di una riconoscibile, decisiva rilevanza, specie per quanto riguarda l'elemento costituito dalla quantità dei titoli, posto che, anche ad ammettere che si trattava di titoli emessi soltanto per importi di una certa rilevanza, ciò nulla toglie al fatto, ricordato in sentenza e non contestato nel ricorso, che il loro numero ammontava a quasi duecento, per un importo complessivo, indicato dalla stessa difesa, di quasi due miliardi di lire;
il che rendeva comunque giustificato il convincimento che la loro disponibilità fosse, con ogni verosimiglianza, da ritenere dovuta all'esistenza di rapporti con i falsificatori o con intermediari dei medesimi (salvo, ovviamente, a pensare - ma la cosa non gioverebbe certo alla difesa - che gli autori della falsificazione fossero gli stessi attuali ricorrenti). Inammissibile appare infine anche il quarto motivo, ignorandosi del tutto, nel medesimo, le specifiche ragioni indicate dalla corte d'appello a sostegno del ritenuto ruolo di preminenza attribuibile al FI, come pure gli ulteriori elementi (precedenti penali e condotta processuale), considerati ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, per far leva, invece, del tutto pretestuosamente, sul rilievo (del tutto legittimo, peraltro, e comunque non esaustivo) contenuto nell'impugnata sentenza circa la incongruità della motivazione del giudice di primo grado, secondo cui le attenuanti generiche sarebbero state da concedere solo per "adeguare la sanzione all'entità del fatto accertato". Posizione MM:
La questione di legittimità costituzionale, proposta con il primo motivo di ricorso, appare manifestamente infondata. Il fatto che, secondo l'art. 111 della Costituzione, il processo debba svolgersi, per quanto qui interessa, "nel contraddittorio tra le parti", non implica affatto che la parte pubblica, senza pregiudizio per la difesa di quelle private, possa articolarsi in vari organi, ciascuno dei quali legittimato ad avvalersi di determinati istituti processuali e, in particolare, del diritto di impugnazione, così come, del resto, lo stesso principio non impedisce, ad esempio, che la parte privata possa nominare un difensore il quale, pur senza aver partecipato alla precedente fase del procedimento, avrà tuttavia titolo, ai sensi dell'art. 571, comma 3, seconda ipotesi, c.p.p., a proporre impugnazione avverso il provvedimento conclusivo di quella fase. Quanto, poi, al preteso contrasto della mancanza di un termine per la notifica (rectius: comunicazione) al procuratore generale prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p., con l'esigenza, costituzionalmente affermata, di una ragionevole durata del processo, appare sufficiente osservare che da detta mancanza non deriva certo, come necessaria conseguenza, quella che l'adempimento in questione sia ritardato al punto tale da determinare un abnorme ed ingiustificato prolungamento dei tempi di definizione del giudizio. Con riguardo al secondo motivo di ricorso va anzitutto osservato che del tutto apodittica e priva di attinenza con la specifico contenuto della motivazione posta a base della decisione impugnata risulta l'affermazione secondo cui il MO sarebbe stato ritenuto colpevole solo a cagione della sua accertata "presenza" nel luogo in cui era avvenuto l'incontro del MA e del RR con lo CH. Al riguardo, basta richiamare la precedente esposizione in fatto, nella parte contenente la sintesi di detta motivazione. Quanto, poi, alle censure concernenti la qualificazione del fatto come reato ex art. 453 c.p., le stesse mostrano, in primo luogo, di sottovalutare ingiustificatamente il primo e fondamentale degli elementi sulla base dei quali la corte d'appello, come si è visto, ha ritenuto la sussistenza della suddetta ipotesi criminosa, e cioè il rilevante quantitativo di titoli contraffatti, la cui inspiegata disponibilità da parte dei ricorrenti rendeva più che plausibile l'esistenza di un rapporto tra loro ed i falsificatori o gli intermediali;
elemento, questo ora accennato, in effetti compreso tra quelli dai quali ben può desumersi, secondo i richiamati precedenti giurisprudenziali (in particolare, Cass. 5^, 21 febbraio - 13 marzo 1995 n. 2522, Marogna ed altri, RV 200677, e Cass. 6^, 31 gennaio - 26 marzo 1996 n. 3013, Russo ed altri, RV 204517), il "concerto" richiesto dalla norma incriminatrice. Ed è da notare che non si fa menzione, nella massima esprimente il principio di diritto tratto, in particolare, dalla citata sentenza n. 3013/1996, della esistenza del vincolo associativo ex art. 416 c.p., di cui è cenno, invece, nel ricorso;
ne' si rintraccia, tra i precedenti massimati di questa Corte, figuranti tutti, da data ormai remota, nell'archivio CED, la sentenza indicata nel ricorso come sez. 6^, 12/04/2000 n. 28845 a sostegno dell'assunto secondo il quale la notevole quantità dei valori contraffatti non potrebbe "sic et simpliciter, dimostrare l'esistenza di un consapevole rapporto con il falsificatore o un suo intermediario". Va infine osservato, con riguardo alle censure concernenti l'altro elemento ritenuto dalla corte d'appello come indicativo del concerto, e cioè la conoscenza, da parte del FI, delle caratteristiche della contraffazione, che tali censure si compendiano nell'assunto, del tutto apodittico, che detta conoscenza in altro non sarebbe consistita se non nella semplice consapevolezza della falsità dei valori in questione al momento della ricezione;
con il che risulta totalmente ignorato il richiamo, contenuto neh" impugnata sentenza, allo specifico contenuto delle affermazioni del FI, captate mediante le intercettazioni, secondo cui egli sarebbe stato ben a conoscenza non della generica falsità dei titoli, ma del fatto che la carta sulla quale essi erano stampati era la stessa usata, per quelli autentici, dalla banca (o, per meglio dire, del Poligrafico dello Stato).
Relativamente, da ultimo, al terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, lo stesso appare chiaramente inammissibile, siccome costituito soltanto dalla tento perentoria quanto generica ed apodittica affermazione riportata in narrativa. Posizione ND:
Attesa la pressoché assoluta identità tra la formulazione delle censure poste a sostegno del ricorso sottoscritto dal RR e quella delle censure costituenti i primi due motivi del ricorso a firma dell'avv. lana nell'interesse di FI, appare sufficiente rimandare alla precedente trattazione dei detti motivi. Conclusivamente, tatti i ricorsi appaiono quindi immeritevoli di accoglimento, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005