Sentenza 11 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le garanzie fissate dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione - che riguardano non il solo indagato, ma un numero non determinabile di persone - impongono che il controllo dell'autorità giudiziaria sulle possibili deroghe sia preventivo e motivato. Ne consegue che alla mancanza del provvedimento del P.M. di autorizzazione a fare uso di impianti diversi da quelli della Procura, di cui all'art. 268, terzo comma cod. proc. pen. non può supplirsi con un intervento correttivo od integrativo successivo all'esecuzione delle operazioni (conforme Sez.VI, 11 ottobre 2004, dep. 4 novembre 2004, n. 43170, P.M. in proc. Annunziata, non massimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2004, n. 43169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43169 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 11/10/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1581
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 35712/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
nei confronti di:
RV ME;
LO IC;
TA GI;
avverso l'ordinanza del 23/7/2003 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE che ha concluso per annullamento con rinvio. Udito il difensore Avv. Mineccio che ha concluso per rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 23/7/2003 il Tribunale di Napoli ha annullato in sede di riesame provvedimento del GIP applicativo di misura custodiate in carcere nei confronti di ER GE, IL IC e AN GI, indagati per il reato di cui all'art. 74 dpr. N. 309/90, ritenendo la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali sui quali si basa l'impianto accusatorio. Rileva in particolare il Tribunale che: il decreto esecutivo del P.M. del 16/6/2001 per intercettazioni su apparecchi cellulari, pur motivato per l'impiego di impianti estranei a quelli dell'ufficio, è del tutto privo di motivazione quanto alle ragioni di "eccezionale urgenza" (carenza ripetutasi nei decreti di proroga);
i decreti (di autorizzazione ed esecutivo) riguardanti la intercettazione sulla utenza fissa di Di UR sono ben motivati ma i risultati appaiono del tutto neutri rispetto ai fatti all'esame; il decreto esecutivo del 6/12/2001 per la proroga delle intercettazioni sulla predetta utenza fissa e su due dei cellulari contiene rinvio "alle modalità già autorizzate con decreto del 16/6/2001" ed è quindi anch'esso viziato;
le successive captazioni telefoniche e ambientali sulle stesse utenze cellulari si fondano a lor volta sui risultati delle precedenti;
lo stesso decreto autorizzativi di intercettazione ambientale sull'auto Golf di AN motiva per relationem alla richiesta del P.M. che a sua volta richiama una copiosa informativa di P.G. ancora una volta basata per la quasi totalità sulle captazioni fino a quel momento svolte (vi è un accenno alle attività di osservazione e pedinamento, dati di per sè del tutto neutri siccome documentano soltanto contatti tra alcuni degli indagati;
infine il "decreto integrativo" del P.M. distrettuale in data 14/4/2003 riguarda il provvedimento esecutivo dell'8/1/2002, non quello originario del 16/6/2001. Il Tribunale accenna poi alla ininfluenza dei sequestri (presso altri soggetti) di alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti, siccome del tutto inidonei a ricondurre alle persone degli attuali indagati.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica che deduce violazione di legge (art. 273 in relaz. agli artt. 267 e 268 c.p.p.) e insufficienza di motivazione: anche ad accedere alla tesi che addebita al decreto esecutivo di difetto di motivazione sulla urgenza, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare analiticamente e in concreto l'apparato argomentativo di ciascun decreto e per la posizione di ogni indagato;
i decreti autorizzativi delle intercettazioni - ad eccezione di quelli che hanno immediatamente seguito il primo emesso dall'A. G. di Avellino - no si basano sulle prime intercettazioni bensì su attività di P.G., quali sequestri, arresti, tabulati telefonici, pedinamenti;
se il Tribunale avesse partitamente esaminato gli atti, avrebbe anche rilevato le ragioni di urgenza sinteticamente richiamate nel decreto esecutivo rinviante alle informative di p.g. che rappresentavano la necessità di evitare dispersione di prove relative a gravissime attività criminose "in itinere".
Sono stati richiesti nelle more e sono pervenuti i decreti autorizzativi e quelli esecutivi delle intercettazioni che interessano.
DIRITTO
1. Il ricorso è, nei limiti di cui appresso, fondato e va accolto. 2. È bene distinguere per chiarezza le intercettazioni disposte ed eseguite dall'A.G. di Avellino e quelle analoghe realizzate nella fase successiva alla trasmissione degli atti alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
3. Per gli esiti delle prime è certamente nel giusto il Tribunale del riesame quando ne afferma la inutilizzabilità, posto che il decreto esecutivo del 16/6/2001, certamente motivato in punto di non disponibilità degli apparecchi propri dell'Ufficio, è del tutto muto quanto alle "eccezionali ragioni di urgenza" (art. 268/3 c.p.p.), ne' risulta in alcun modo possibile il ricorso a ipotesi di motivazione implicita o per relationem.
4. Diversa è la valutazione da fare per gli altri provvedimenti, rispetto ai quali è da dire subito che - mancando le copie qui trasmesse di ordine logico-cronologico e forse anche di completezza - non è il caso di procedere a esame diretto degli stessi (operazione pure astrattamente possibile in questa sede, trattandosi di error in procedendo). Va anche detto per debito di chiarezza che se un decreto risulta intestato "di proroga" - come pare essere accaduto per alcuni di quelli riferibili al tempo delle indagini da parte della D.D.A. - nulla esclude, ricorrendone le condizioni, che possa e debba essere valutato in modo autonomo sui parametri previsti per il provvedimento autorizzativo (art. 267).
Ciò detto, la semplice enunciazione dei principi s'impone anche perché il riferimento fatto dal provvedimento impugnato (ult. cpv di pag. 7) a "identiche osservazioni... per gli altri decreti indicati nella discussione dal P.M.", resta esso stesso nell'assertivo per mancanza di riscontri documentali (il che di per sè preclude ogni possibilità di controllo in questa sede).
4.1. Orbene, non è anzitutto accettabile il concetto che la regola di cui all'art. 185 co. 1^ c.p.p. sia da applicare anche in materia di inutilizzabilità: questa sanzione che certamente rappresenta il novum codicistico quale massimo presidio della legalità di assunzione delle prove, non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, ancorché collegate a quelle inutilizzabili, soggiacendo al diverso principio "vitiatur sed non vitiat". Sul tema la giurisprudenza di questa Corte è - a parte qualche pronuncia che, almeno per come massimata, potrebbe suscitare perplessità interpretative (cfr. sez. 6^, 24/1/1997 n. 454, Testolin) - assolutamente concorde (sez. 1^, n. 7759/94, Scaduto ed altri, sez. 6^ n. 9689/03, Hazbardhi e da ultimo, proprio su tema specifico identico a quello in esame sez. 6^ n. 12912/03. Berdaku ed altri). In sostanza, e semplificando, l'atto nullo dispiega i suoi effetti su quelli successivi che ne dipendono fino a travolgere, eventualmente, la stessa sentenza o altra decisione;
la prova illegittimamente acquisita non può per sua natura essere posta a fondamento di una sentenza o di un provvedimento cautelare, ma questi atti ne restano pregiudicati nella sostanza solo se manchi o sia insufficiente il compendio probatorio (o indiziario) residuo. Conclusivamente - e considerando anche che l'art. 267 c.p.p. richiede soltanto indizi "di reato" (non di colpevolezza) e che di fronte a una notizia criminis comunque acquisita gli organi che presiedono alle indagini hanno comunque l'obbligo di attivare gli strumenti di acquisizione della prova (con le sole eccezioni previste dagli artt. 333, terzo comma e 267, comma 1bis CPP) - devesi ribadire il principio che in tema di intercettazioni (telefoniche o ambientali) il decreto autorizzativo può trovare suo presupposto in una notizia di reato come quella emergente da precedenti intercettazioni inutilizzabili (fermo restando, com'è ovvio, che il provvedimento decisorio non possa tener conto degli esiti delle intercettazioni precedenti). Erra, in definitiva, l'ordinanza impugnata quando afferma che "quell'elemento patologico (id est la inutilizzabilità dei primi esiti) investe tutti gli atti da esso derivati e che su di esso si fondano".
4.2. Quanto alle "eccezionali ragioni di urgenza" (terzo comma dell'art. 268 c.p.p.), e nei limiti nei quali questa questione venga ad evidenza per i provvedimenti del secondo gruppo, sono da rammentare altri principi anch'essi ormai fermi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.: SS.UU. Primavera/2001, Policastro/2001 e Gatto/2003) e dai quali non c'è ragione alcuna di discostarsi:
a) il decreto esecutivo del pubblico ministero ben può, sulla base dei principi generali sul tema, essere motivato per relationem con riferimento al decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, decreto che a sua volta esibisca una motivazione "congrua rispetto all'esigenza di giustificazione, sul punto, propria del provvedimento di destinazione - il decreto esecutivo del pubblico ministero" (decisione Policastro, passim): la sentenza Gatto, per sua parte, ricorda che le ragioni di urgenza risultanti dal decreto del GIP debbono, ai fini della utilità del rinvio, essere connotate anche dalla eccezionalità;
b) neppure è necessario che nell'uno o nell'altro dei provvedimenti siano formalmente menzionate le "eccezionali ragioni di urgenza", potendosi l'assoluta indifferibilità della operazione desumersi da "un'analisi della situazione storicamente data", quale si prospetta all'organo decidente, ma non dalla semplice natura astratta del reato intorno al quale si svolge l'investigazione (sez. 6^, 21/1/2004, Fiori, passim); nel caso Policastro, dove si aveva riguardo allo svolgimento in atto di attività organizzativa di reati-fine di associazione per delinquere, le Sezioni Unite hanno anche valorizzato, sempre ai fini del presupposto delle "eccezionali ragioni", la scansione dei tempi dei vari atti della procedura, succedutisi nell'arco di alcune ore.
5. Non vi è esplicita censura del P.M. sull'argomento motivazionale (fot 8 del provvedimento impugnato) riguardante l'efficacia, dichiarata sia pure parzialmente sanante, del "decreto integrativo" del P.M. in data 14/4/2003. La natura della questione, peraltro, impone a questa Corte di chiarire come non sia assolutamente condivisibile l'opinione - talora accettata anche nella giurisprudenza di legittimità (ved., per es., sent. n. 2096/1991, Mandara) - per la quale dei presupposti per l'esecuzione con impianti diversi da quelli esistenti negli uffici di procura può darsi conto anche in decreto successivo del P.M., purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze della intercettazione. Questo Collegio ritiene di dovere aderire all'indirizzo più rigoroso che fa capo a sez. 1^, n. 11077/1997, Bonavota ed altri Rv. 209163 e che esclude ogni possibilità di intervento correttivo o integrativo posteriore alla esecuzione delle operazioni: ciò per la pregnante ragione che le garanzie fissate anzitutto dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione (e che riguardano, come bene è sottolineato nella sentenza Bonavota, non il solo indagato ma un numero indeterminabile di altre persone) impongono che il controllo dell'autorità giudiziaria sulle possibili deroghe sia preventivo e motivato. In altre parole, non è soltanto questione di assicurare una possibilità di controllo da parte del soggetto direttamente interessato alle indagini anche un istante prima che i risultati (delle intercettazioni) siano utilizzati contro di lui;
sono piuttosto in gioco valori che trascendono quelli propri del processo e che non possono subire sacrifici fuori dei confini della stretta legalità.
6. Il giudice del rinvio provvedere a nuova deliberazione adottando i principi innanzi enunciati e non trascurando, nel caso che dalla indagine sugli atti relativi alle intercettazioni delle quali si è detto sub n. 4 e segg. risulti la inutilizzabilità totale o parziale dei relativi risultati, di verificare se il quadro indiziario necessario ai fini della misura cautelare possa ugualmente configurarsi sulla base dei residui elementi: fermo, naturalmente, anche il compito di valutare esigenze cautelari e criteri di scelta della misura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004