Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2004, n. 43169
CASS
Sentenza 11 ottobre 2004

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In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le garanzie fissate dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione - che riguardano non il solo indagato, ma un numero non determinabile di persone - impongono che il controllo dell'autorità giudiziaria sulle possibili deroghe sia preventivo e motivato. Ne consegue che alla mancanza del provvedimento del P.M. di autorizzazione a fare uso di impianti diversi da quelli della Procura, di cui all'art. 268, terzo comma cod. proc. pen. non può supplirsi con un intervento correttivo od integrativo successivo all'esecuzione delle operazioni (conforme Sez.VI, 11 ottobre 2004, dep. 4 novembre 2004, n. 43170, P.M. in proc. Annunziata, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2004, n. 43169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43169
    Data del deposito : 11 ottobre 2004

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