Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP0436 2 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 5275/99 Dott. Mario - Consigliere- Cron. Dott. Roberto Michele TRIOLA 19241 Rep. 1007 GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Umberto SCHERILLO Consigliere Ud. 09/01/02 Dott. Giovanna ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritti €155 sul ricorso proposto da: 27 MAR 2002- IL CANCELLIERE RM GI, PA CA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso CANCELLE lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato TONOZZI EUGENIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ZZ MA, ZZ LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI MA, che li difende unitamente 2002 all'avvocato FUSAROLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
15 controricorrenti - -1- nonchè
contro
CA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MASIN 44, presso lo studio dell'avvocato MILETO MELLINI SALVATORE, che la difende unitamente all'avvocato PANCALDI BERNARDO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 335/98 del Tribunale di FERRARA, depositata il 20/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Salvatore MILERO difensore della resistente MASIN LA che ha chiesto il rigetto del ricorso (giunto dopo la relazione); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 18.2/20.5.1998, il Tribunale di Ferrara confermava la sentenza del pretore della stessa città in data 17/25.3.1995, con cui era stata respinta la domanda di NI EN e LA VA nei confronti di LA IN e OR e CO ZI, tesa ad ottenere la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fabbricato di detta IN, che aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dei suoi danti causa. i ZI, su di un cortile di cui erano comproprietari. Osservava il Tribunale, per quanto qui ancora interessa: che in base al rogito IN (del 1928) il luogo di esercizio della servitù era la corte, sicché il passaggio sull'area cortilizia non poteva essere considerato му come semplice facoltà accessoria rispetto all'effettivo esercizio della servitu bensi costituiva esso stesso l'oggetto della servitù; che l'espressione ivi usata “per i bisogni della famiglia” andava valutata alla luce della constatazione secondo cui l'utilità cui la servitù deve dar luogo deve essere obiettiva si da concretarsi in un vantaggio riconducibile alla situazione e alla destinazione obiettiva del fondo dominante;
che le prove assunte avevano asseverato che il padre dei ZI, almeno due volte all'anno accedeva alla corte per verificare lo stato del bene, senza chiedere permessi ad alcuno e che tanto costituiva esercizio della servitù; che tali accessi non erano riconducibili all'esercizio della facoltà prevista dall an 843 c.c.. stante che non erano verificate nella specie le condizioni di esercizio previste dalla norma surrichiamata;
che tanto rendeva ininfluente la circostanza che la porta a vetri costituente accesso al predetto cortile fosse rimasta chiusa per oltre venti anni;
che il titolare della servitù conserva il suo diritto anche se l'unico atto di esercizio gli abbia procurato una utilità quantitativamente minore rispetto a quella che egli avrebbe potuto trarre, in base al titolo, dal fondo servente;
che non aveva rilievo il mutamento di destinazione (da abitazione a esercizio commerciale) perché quei vantaggi che la servitù di passaggio doveva apportare al fondo dominante nel 1928 si erano mantenuti inalterati nel tempo, avendo il detto fondo dominante sempre tratto utilità dalla servitu Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi ed illustrato anche con memoria, NI EN e RA VA resistono con controricorso LA IN e CO e OR ZI, i quali ultimi hanno presentato memoria. هر Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt 1027, 1065, 1362 c.c., in relazione all'art.360, n.3 cpc, in quanto la sentenza impugnata, nell'interpretare il rogito Guerini del 6.11.1928, con cui era stata costituita la servitù di passaggio con veicoli a favore di SA UR e dei suoi aventi causa "per i bisogni della famiglia", non avrebbe tenuto conto del fatto che solo dal titolo si dovevano desumere le finalità, l'estensione. i limiti e le modalità di esercizio della servitù, a nulla rilevando le esigenze sopravvenute del fondo dominante. Inoltre, in base a tale contestata interpretazione, si è poi ritenuto: che oggetto della servitù è il fondo e non l'utilitas che se ne trae;
che rientravano nei “bisogni della famiglia di cui al titolo, le esigenze dell'attività commerciale della IN, intrapresa negli anni 1989-90, così mutandone le finalità; che, ai fini della estinzione per non uso della servitù, era da considerarsi che l'accesso di 2 ON ZI direttamente nella corte di via De Amicis allo scopo di verificare lo stato della facciata del suo fabbricato costituiva esercizio della servitu. senza rilevare che il descritto comportamento del ZI oltre a non rientrare tra i "bisogni della famiglia”, costituiva modalità di esercizio della servitu non prevista nel rogito del 1928. Con il secondo motivo, ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art 1075 c.c. in relazione all'art. 360, n.3 cpc, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto l'accesso del ZI sopra descritto esercizio della servitu non considerando che dato che trattavasi di una utilitas quantitativamente minore e di modalità di esercizio diverse da quelli risultanti dal titolo, il diritto non poteva intendersi conservato per intero. Il terzo motivo concerne violazione e falsa applicazione dell'art.843 c.c., پسر nonche insufficiente motivazione, perché la sentenza impugnata ha escluso che il ricordato accesso del ZI costituisse esercizio della facoltà prevista dall'a 843 c c., mentre il quarto lamenta violazione e falsa applicazione dell'art 1073 cc., in quanto si sarebbe dovuta dichiarare estinta per non uso la servitu di passaggio costituita con il rogito Guerini del 1928 se la stessa era volta a consentire agli occupanti del primo piano del fabbricato di soddisfare i "bisogni della famiglia”, essendo l'accesso al portone e al cortile rimasto chiuso per almeno venticinque anni, sicchè l'estinzione si sarebbe verificata anche nell'ipotesi in cui si volesse ampliare il concetto di tali bisogni Infine con il quinto motivo ci si duole di asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 1067 c.c., atteso che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che ricomprendendosi nei bisogni della famiglia anche le esigenze della azienda commerciale della IN si sarebbe verificato un aggravamento dell'esercizio della servitù non consentito dal predetto art 1007 cc. 3 Il primo il secondo ed il quarto motivo appaiono connessi e sostanzialmente ripetitivi în ordine alla questione della configurabilità di un atto di esercizio della servitu negli accessi ZI e possono essere pertanto esaminati congiuntamente. Va all'uopo rilevato che la sentenza impugnata, partendo dall'esatta premessa secondo cui l'utilità prevista nell'art. 1028 c.c. è un vantaggio ascrivibile non alle persone, ina al fondo, nell'indagine di fatto quale è quella relativa alla determinazione del contenuto della servitù costituita per contratto. ha ritenuto che i bisogni della famiglia” indicati nel rogito del 1928 non escludevano un mutamento della destinazione d'uso del fondo dominante Tale affermazione può essere logicamente condivisa, atteso che i ricorrenti ہر non hanno lamentato, salvo quanto si dirà a proposito del quinto motivo di ricorso un aggravamento della servitù. L'interpretazione della clausola del rogito costitutiva della servitù è conforme al concetto di utilità che oggettivamente concerne il fondo, con la conseguenza che il contenuto del diritto è strumentale rispetto alla utilizzazione che vuol farsene. Del pari infondate sono le ulteriori censure, intese a negare che gli accessi del ZI al cortile potessero costituire atti di esercizio della servitù, con consequente non uso della stessa;
al riguardo, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato evidenziando che il passaggio sul cortile era stato utilizzato per soddisfare l'utilità ricompresa nella servitù, con le modalità di esercizio previste dal rogito Guerini. D'altro canto, si è pure esattamente rilevato che nessun rilievo poteva avere il fatto che la porta a vetri che consente l'accesso al cortile gravato da servitu fosse rimasta chiusa per oltre venti anni, in quanto è da ritenersi assorbente il fatto che il proprietario del fondo dominante aveva comunque esercitato più volte il passaggio sull'area che costituisce l'oggetto del transito. Conclusivamente, va pure ritenuto esatto il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la servitù costituita convenzionalmente con l'atto per notar Guerini comprendeva il diritto di passare a piedi o con veicoli sulla corte Dall'art. 1075 c.c. deriva che il titolare del fondo dominante conserva il suo diritto anche se l'unico atto di esercizio compiuto (nel ventennio) abbia ad esso procurato un'utilità quantitativamente minore rispetto a quella che in base al suo diritto egli avrebbe potuto trarre dal fondo servente. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso;
si è esattamente rilevato infatti che l'art 843 c.c. presuppone infatti la richiesta del permesso al پسر proprietario (o quanto meno che lo si avverta), con la possibilità peraltro che quest'ultimo possa, in ipotesi, opporsi ove non venisse riconosciuta la necessità dell'accesso al proprio fondo (ai fini di riparazione di un muro di un suo fabbricato od altra opera). Poiche il testimoniale escusso ha escluso che tanto fosse mai avvenuto nel caso che ne occupa. è coerente la convinzione, espressa nella sentenza impugnata secondo cui tanto dimostra che vi era la convinzione di agire nell'esercizio del diritto di servitù. Venendo al quinto motivo di ricorso, va rilevato che la questione dell aggravamento della servitù è del tutto nuova, non essendo mai stata sollevata nel corso del giudizio di merito. Ora. stante che un profilo siffatto richiederebbe senza dubbio alcuno degli accertamenti in fatto, che risultano ovviamente incompatibili con la presente sede di legittimità, la doglianza relativa risulta inammissibile. In definitiva. il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida a favore di IN in 152,0 euro oltre a 1.100,00 euro per onorari e in 37,30 euro oltre a 1.300,00 euro per onorari a favore dei ZI Cost deciso in Roma, il 9.1.2002 Il Presidente Араваш Il Consigliere estensore Monſter folate in IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T 129,11 4 = 20,66 IL CANCELLIERE 01 TOT 149.77 Roma 27 MAR. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 47397 1/9.77 (euro CENE APPOT 902