Sentenza 16 agosto 2002
Massime • 1
Per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di cui all'art. 391 cod. proc. pen., a differenza di quanto è disposto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non è prevista la facoltà dell'imputato di rendere, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, spontanee dichiarazioni.
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- 1. La CGUE riconosce il “diritto al silenzio” nei procedimenti sanzionatori dinnanzi alla Consob (Nota a CGUE, sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19)Maria Baldari · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La CGUE riconosce il “diritto al silenzio” nei procedimenti sanzionatori dinnanzi alla Consob (Nota a CGUE, sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19) di Maria Baldari Sommario: 1. Premessa. – 2. Il procedimento sanzionatorio e la vicenda giudiziaria. – 3. La decisione della CGUE. – 4. Il principio del nemo tenetur se detegere: dal diritto penale al diritto amministrativo. – 5. Considerazioni sistematiche e spunti de iure condendo. 1. Premessa Con la sentenza che qui si annota la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia su una importante questione destinata ad avere significative ripercussioni in ambito interno. Si tratta del riconoscimento del “diritto al silenzio” nell'ambito …
Leggi di più… - 2. Autore: Antonio Balsamohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
E' presidente della I Sezione della Corte di Assise e della Sezione Misure di Prevenzione presso il tribunale di Caltanissetta. E', inoltre, Presidente dell'Human Rights Review Panel della Missione EULEX (la più grande missione civile promossa dall'Unione Europea nell'ambito della Politica Europea di Sicurezza e Difesa, con l'obiettivo di assistere e sostenere le autorità del Kosovo nella costruzione di uno Stato di diritto). Attività giudiziaria Nato nel 1964, si è laureato in giurisprudenza nel 1986 con una tesi di diritto costituzionale sul tema "La presidenza Pertini e le crisi di governo". E' entrato in magistratura dal 1991. Il suo primo incarico è stato quello di Pretore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 16/08/2002, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Adolfo DI VIRGILIO Presidente
dott. Giuseppe PIZZUTI Componente
dott. NI ESPOSITO "
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
dott. Pietro DUBOLINO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR NI nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 08/06/2002 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. NI Esposito;
udite le conclusioni del P.G. dr. Albano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
ND NI ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 08/06/2002 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze con la quale veniva convalidato l'arresto eseguito in data 06/06/2002 per i reati di cui agli artt. 628, 385, 56, 624 c.p.. A sostegno dell'impugnazione deduce il ricorrente il seguente motivo:
Nullità (derivata) dell'ordinanza di convalida dell'arresto ex art.185, 1 comma c.p.p. in relazione agli artt. 1787 lett. C, 64, 64,
391 3 comma c.p.p..
A seguito della richiesta di convalida dell'arresto - e della contestuale istanza per l'applicazione di misura cautelari personali - il G.I.P. del Tribunale di Firenze fissava l'udienza dell'08/06/02002 per gli incombenti previsti dall'art. 391 c.p.p.. Durante le formalità preliminari all'interrogatorio dell'arrestato, il G.I.P. avvisava l'indagato della facoltà di non rispondere alle domande, chiedendogli, all'esito, che cosa intendesse fare;
l'arrestato faceva presente che, se da un lato intendeva avvalersi di tale facoltà relativamente alle domande nel merito, dall'atro era sua precisa intenzione quella di verbalizzare una breve dichiarazione circa il contesto in cui si sarebbe svolto l'episodio che aveva portato al proprio arresto.
Replicava il giudice, che dalle due l'una: o l'arrestato si avveleva "tout court" della facoltà di non rispondere, ed a quel punto non rimaneva altro da fare se non invitare il difensore a concludere, oppure, se intendeva rendere dichiarazioni, avrebbe dovuto accettare di rispondere a tutte le domande.
Il difensore, preso atto di ciò, ribadiva la volontà dell'indagato, di volersi avvalere della facoltà di non rispondere alle domande nel merito della vicenda, e di essere soltanto disponibile a chiarire spontaneamente alcuni passaggi certamente utili ad una migliore comprensione dell'episodio.
Poichè all'indagato non era stato consentito di fare spontanee dichiarazioni, si era, ad avviso del ricorrente, verificata una nullità concernente l'intervento della persona sottoposta ad indagini (art. 178 lett. C c.p.p.), nullità che, come risultava dal verbale di udienza, era stata ritualmente eccepita nei termini di cui all'art. 182, 2 comma, c.p.p.. Tale patologia non poteva riverberarsi, stante la previsione di cui all'art. 185, 1 comma, c.p.p., sull'ordinanza di convalida che, pertanto, doveva essere annullata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, la facoltà, per l'imputato, di rendere spontanee dichiarazioni, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, non è prevista per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo ex art. 391 c.p.p., bensì soltanto per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo ex art. 391 c.p.p., bensì soltanto per l'udienza dibattimentale prevedendo l'art. 494 c.p.p. - (sotto la rubrica "dichiarazioni spontanee dell'imputato") - che "il Presidente informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purchè esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale".
Tale facoltà è stata successivamente estesa anche all'udienza preliminare, prevista dall'art. 421 c.p.p., con legge 16/12/1999 n.479, che - con il modificare l'originario testo: "l'imputato può
chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65" - ha previsto, nella nuova formulazione, che "l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio per il quali si applicano le disposizioni artt. 64 e 65".
In sostanza, in tema di dichiarazioni difensive, l'imputato, può in qualsiasi momento del dibattimento, e ora, a seguito della legge n.479/99, anche all'udienza preliminare, articolare come meglio crede la sua difesa, sottoponendosi o meno ad esame e/o rilasciando dichiarazioni spontanee.
Tale facoltà non è, invece, prevista dall'art. 391 c.p.p. che - nel disciplinare l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo - testualmente stabilisce che "il giudice procede, quindi, all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato". L'interrogatorio della persona assoggettata a fermo o ad arresto è naturalmente sottoposta alle stesse regole generali dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p. anche per quanto riguarda le conseguenze in termini di rifiuto di rispondere. L'imputato avrà, quindi, facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e di tale rifiuto verrà fatta menzione nel relativo verbale, con la conseguenza che il procedimento, comunque, seguirà il suo corso.
Ed è, appunto, quanto è avvenuto nel caso di specie sicchè la doglianza del ricorrente è assolutamente infondata. A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00;
LA IA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Camera di Consiglio, in Roma, il 16/08/2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GENNAIO 2003.