CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20147 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte di appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SC LU DA;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20147 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava RA MI responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, nonché alla sospensione della patente di guida per anni due. Secondo l'imputazione, il 17 gennaio 2015, alle ore 18:30 circa, l'imputato, alla guida di una Nissan Juke lungo via G. Impallomeni di Milazzo, in direzione Nord-Sud, investì con la parte anteriore destra del veicolo il pedone Alacqua Giuseppe, che decedette il 6 febbraio 2015 presso l'Ospedale Papardo di Messina per le lesioni riportate. Nel rigettare il primo motivo di appello, la Corte ha ritenuto attendibile la ricostruzione già accolta in primo grado e ha reputato plausibile che la vittima stesse attraversando la carreggiata in senso ortogonale anche alla luce delle dichiarazioni del teste Trimboli, che l'aveva vista poco prima nel centro anziani situato sul lato opposto della strada rispetto alla direzione di marcia dell'imputato. Ha tuttavia osservato che, anche seguendo la diversa ricostruzione difensiva, secondo cui il pedone procedeva lungo la carreggiata in senso contrario al veicolo, la responsabilità del conducente non sarebbe stata esclusa, poiché una guida più prudente avrebbe consentito l'avvistamento tempestivo del pedone e l'evitamento dell'investimento. A sostegno di questa conclusione ha valorizzato l'assenza di tracce di frenata o di detriti, l'arresto del veicolo circa dodici metri oltre la traccia ematica rinvenuta in uno stallo di sosta sul lato destro della carreggiata, nonché il rilievo del consulente della difesa secondo cui la percezione del pericolo aveva sostanzialmente coinciso con l'impatto. La Corte distrettuale, quanto alla velocità, ha ritenuto non decisivo il suo valore in sé, osservando che, anche se contenuta entro il limite di cinquanta chilometri orari, la condotta restava colposa per violazione dell'art. 141 cod. strada, avuto riguardo alle condizioni concrete del luogo, caratterizzato da scarsa illuminazione, presenza di attraversamenti pedonali nelle vicinanze, segnaletica di pericolo, pavimentazione in lastre di pietra e assenza di ostacoli alla visuale. Ha inoltre escluso che la condotta della vittima, che camminava sulla carreggiata in violazione dell'art. 190 cod. strada, integrasse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ravvisando al più una concausa non interruttiva del nesso eziologico, poiché, in ambito urbano, la presenza di un pedone sulla 3 carreggiata, anche fuori dagli spazi a lui riservati, non costituisce evenienza eccezionale. La Corte di appello ha infine respinto il secondo motivo di appello, relativo all'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'esito letale del sinistro, e il terzo motivo, diretto a ottenere una riduzione della pena e ulteriori benefici, rilevando che la pena applicata coincideva con il minimo edittale, teneva già conto della condotta colposa della vittima attraverso il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata e che i benefici di legge erano già stati concessi in primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso RA MI. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 40, 41, 43 e 589 cod.pen., nonché degli artt. 141 e 190 cod. strada, sostenendo che la Corte di appello avrebbe svuotato di contenuto i principi di causalità e colpevolezza, attribuendo rilievo non interruttivo alla condotta della vittima, la quale camminava sulla carreggiata, di sera, fuori dagli attraversamenti pedonali e, secondo la prospettazione difensiva, in direzione contraria al veicolo. Il ricorrente assume che, in mancanza di indici concreti idonei a far prevedere la presenza del pedone sulla traiettoria del mezzo, la condotta della persona offesa debba essere qualificata come fattore eccezionale e imprevedibile, estraneo all'area di rischio governata dalla regola cautelare. Contesta inoltre l'applicazione dell'art. 141 cod. strada, ritenendo che la Corte ne abbia fatto una clausola di responsabilità oggettiva, senza svolgere il necessario giudizio controfattuale sulla condotta alternativa doverosa e sulla sua efficacia causale. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica, alla valutazione della condotta delle parti e all'apprezzamento delle prove tecniche. Lamenta, in particolare, che la tesi dell'attraversamento ortogonale sia stata desunta in modo illogico dalla deposizione del teste Trimboli;
che le conclusioni dei consulenti della difesa, i quali avevano prospettato una marcia longitudinale del pedone in senso contrario al veicolo, siano state disattese con argomentazione assertiva;
che l'assenza di tracce di frenata sia stata interpretata come indice di distrazione, senza considerare l'ipotesi alternativa dell'improvvisa inevitabilità dell'urto; e che siano stati omessi fatti decisivi, con particolare riguardo alla traiettoria del pedone e all'incidenza dell'angolo cieco determinato dal montante anteriore destro del veicolo sull'avvistabilità. 4 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, [...], Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482-01). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, Rv.271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...], Rv. 254988-01). 2. Tanto premesso, infondato è il primo motivo, con il quale si deduce che la condotta del pedone integrerebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod.pen. In materia di circolazione stradale, l'interruzione del nesso eziologico può configurarsi soltanto quando il comportamento della vittima presenti caratteri di eccezionalità tali da renderlo eccentrico rispetto all'area di rischio che la condotta colposa dell'agente è chiamata a governare;
diversamente, la condotta della persona offesa può rilevare al più come concausa, eventualmente incidente sul trattamento sanzionatorio, ma non idonea di per sé ad elidere la responsabilità (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, [...]; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, [...]; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, [...]; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, [...]). 5 Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, hanno escluso che la condotta del pedone presentasse connotati di radicale anomalia tali da porsi come fattore interruttivo. Come emerge dalla decisione impugnata, la dinamica si è sviluppata in un contesto urbano, in ora serale, in un tratto con segnaletica di pericolo e con attraversamenti pedonali in prossimità, ossia in un ambito in cui la possibile presenza di utenti vulnerabili — anche al di fuori degli spazi loro riservati — non è, in sé, evenienza del tutto imprevedibile. In tale contesto, il principio di affidamento non opera in termini assoluti. In tal senso si è affermato che, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176 – 01, in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio) D’altro canto, l'utente della strada può certamente confidare, entro limiti ragionevoli, che gli altri si conformino alle regole di prudenza e di circolazione;
tuttavia questo affidamento presuppone, a sua volta, che egli tenga una condotta diligente e mantenga il controllo della situazione di guida. Ne consegue che il conducente il quale ometta un'adeguata vigilanza sulla strada non può invocare il principio per neutralizzare le conseguenze della propria disattenzione, salvo che risulti accertato un comportamento della vittima del tutto eccentrico e avulso dall'area di rischio governata dalla regola cautelare violata. Il ricorrente neppure deduce una condotta del pedone così anomala da rendere l'evento imprevedibile in concreto. Per questa ragione, la sentenza impugnata non ha imposto al conducente un dovere di prevedere l'imprevedibile. Ha piuttosto ricondotto l'evento nell'area del rischio tipico che il conducente era tenuto a governare, alla luce di dati concreti: l'ora serale, l'illuminazione non ottimale, la segnaletica di pericolo, la prossimità di attraversamenti pedonali e la conformazione del tratto stradale. Si tratta di elementi che, con motivazione non manifestamente illogica, sono stati ritenuti idonei a giustificare una guida più prudente e una più attenta sorveglianza della carreggiata. 6 3. Quanto alla dedotta trasformazione dell'art. 141 cod. strada in clausola di responsabilità oggettiva, il rilievo non coglie nel segno. Occorre ricordare che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche del veicolo e delle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 9 del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289099-01, con cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'auto il cui parabrezza non assicurava una sufficiente visibilità perché sporco che, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto stradale privo di illuminazione, aveva investito un pedone che, in abiti scuri, camminava sul margine della carreggiata;
). D’altro canto, l’onere motivazionale risulta assolto nella sentenza impugnata, che ha valorizzato una pluralità di circostanze fattuali (illuminazione, segnaletica, prossimità di attraversamenti, condizioni della sede stradale) e ha correlato ad esse l'esigibilità di una guida maggiormente prudente e attenta, tale da consentire l'avvistamento tempestivo del pedone e l'attivazione di manovre utili (riduzione dell'andatura e/o manovra di emergenza). In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la presenza del pedone sulla carreggiata in ora serale non integra, di regola, un fattore eccentrico e che l'omesso tempestivo avvistamento, anche in assenza di superamento dei limiti di velocità, può integrare violazione dell'art. 141 cod. strada, quando le condizioni ambientali impongano cautele ulteriori (Sez. 4, n. 39618 del 09/10/2024, n.m.; Sez. 4, n. 11372 del 20/12/2023, dep. 2024, [...]). 4. Le residue doglianze, rubricate come vizi motivazionali, non superano il vaglio di ammissibilità. Le censure rivolte alla valutazione delle consulenze tecniche si muovono sul medesimo piano, poiché non individuano un effettivo vizio della motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.. La Corte di appello ha spiegato per quale ragione la diversa ipotesi di traiettoria prospettata dalla difesa, sulla base dei rilievi della consulenza di parte, non fosse decisiva ai fini del giudizio sulla colpa, avendo comunque ricondotto l'evento all'omesso tempestivo avvistamento del pedone in un contesto che imponeva una guida più prudente. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non si confronta con una motivazione manifestamente illogica, ma propone una ricostruzione alternativa del fatto. 7 Lo stesso vale per la deduzione concernente l'assenza di tracce di frenata. La sentenza impugnata non ha attribuito a questo dato un significato univoco e autosufficiente, ma lo ha considerato insieme agli altri elementi valorizzati nel ragionamento probatorio, traendone, senza incorrere in manifesta illogicità, un indice di percezione tardiva del pericolo. La diversa spiegazione offerta dal ricorrente attiene ancora una volta al merito della ricostruzione e non evidenzia un vizio rilevante nel giudizio di legittimità. Neppure è configurabile l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla traiettoria del pedone e all'incidenza del montante del veicolo sull'avvistabilità. Il primo profilo è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte di appello, che ne ha escluso la decisività con argomentazione non apparente, osservando che anche la ricostruzione difensiva non elideva comunque il dovere di adeguare la guida alle condizioni concrete del luogo e della visibilità. Quanto al secondo profilo, il ricorso è aspecifico perché non spiega le ragioni per cui la limitazione della visuale dovuta alla conformazione del veicolo esonerasse da colpa il conducente ( per un caso analogo, Sez. 4, n. 9 del 12/12/2025, dep. 2026, cit.) 5. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC LU DA NI ER
udita la relazione svolta dal Consigliere SC LU DA;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20147 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava RA MI responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, nonché alla sospensione della patente di guida per anni due. Secondo l'imputazione, il 17 gennaio 2015, alle ore 18:30 circa, l'imputato, alla guida di una Nissan Juke lungo via G. Impallomeni di Milazzo, in direzione Nord-Sud, investì con la parte anteriore destra del veicolo il pedone Alacqua Giuseppe, che decedette il 6 febbraio 2015 presso l'Ospedale Papardo di Messina per le lesioni riportate. Nel rigettare il primo motivo di appello, la Corte ha ritenuto attendibile la ricostruzione già accolta in primo grado e ha reputato plausibile che la vittima stesse attraversando la carreggiata in senso ortogonale anche alla luce delle dichiarazioni del teste Trimboli, che l'aveva vista poco prima nel centro anziani situato sul lato opposto della strada rispetto alla direzione di marcia dell'imputato. Ha tuttavia osservato che, anche seguendo la diversa ricostruzione difensiva, secondo cui il pedone procedeva lungo la carreggiata in senso contrario al veicolo, la responsabilità del conducente non sarebbe stata esclusa, poiché una guida più prudente avrebbe consentito l'avvistamento tempestivo del pedone e l'evitamento dell'investimento. A sostegno di questa conclusione ha valorizzato l'assenza di tracce di frenata o di detriti, l'arresto del veicolo circa dodici metri oltre la traccia ematica rinvenuta in uno stallo di sosta sul lato destro della carreggiata, nonché il rilievo del consulente della difesa secondo cui la percezione del pericolo aveva sostanzialmente coinciso con l'impatto. La Corte distrettuale, quanto alla velocità, ha ritenuto non decisivo il suo valore in sé, osservando che, anche se contenuta entro il limite di cinquanta chilometri orari, la condotta restava colposa per violazione dell'art. 141 cod. strada, avuto riguardo alle condizioni concrete del luogo, caratterizzato da scarsa illuminazione, presenza di attraversamenti pedonali nelle vicinanze, segnaletica di pericolo, pavimentazione in lastre di pietra e assenza di ostacoli alla visuale. Ha inoltre escluso che la condotta della vittima, che camminava sulla carreggiata in violazione dell'art. 190 cod. strada, integrasse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ravvisando al più una concausa non interruttiva del nesso eziologico, poiché, in ambito urbano, la presenza di un pedone sulla 3 carreggiata, anche fuori dagli spazi a lui riservati, non costituisce evenienza eccezionale. La Corte di appello ha infine respinto il secondo motivo di appello, relativo all'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'esito letale del sinistro, e il terzo motivo, diretto a ottenere una riduzione della pena e ulteriori benefici, rilevando che la pena applicata coincideva con il minimo edittale, teneva già conto della condotta colposa della vittima attraverso il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata e che i benefici di legge erano già stati concessi in primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso RA MI. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 40, 41, 43 e 589 cod.pen., nonché degli artt. 141 e 190 cod. strada, sostenendo che la Corte di appello avrebbe svuotato di contenuto i principi di causalità e colpevolezza, attribuendo rilievo non interruttivo alla condotta della vittima, la quale camminava sulla carreggiata, di sera, fuori dagli attraversamenti pedonali e, secondo la prospettazione difensiva, in direzione contraria al veicolo. Il ricorrente assume che, in mancanza di indici concreti idonei a far prevedere la presenza del pedone sulla traiettoria del mezzo, la condotta della persona offesa debba essere qualificata come fattore eccezionale e imprevedibile, estraneo all'area di rischio governata dalla regola cautelare. Contesta inoltre l'applicazione dell'art. 141 cod. strada, ritenendo che la Corte ne abbia fatto una clausola di responsabilità oggettiva, senza svolgere il necessario giudizio controfattuale sulla condotta alternativa doverosa e sulla sua efficacia causale. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica, alla valutazione della condotta delle parti e all'apprezzamento delle prove tecniche. Lamenta, in particolare, che la tesi dell'attraversamento ortogonale sia stata desunta in modo illogico dalla deposizione del teste Trimboli;
che le conclusioni dei consulenti della difesa, i quali avevano prospettato una marcia longitudinale del pedone in senso contrario al veicolo, siano state disattese con argomentazione assertiva;
che l'assenza di tracce di frenata sia stata interpretata come indice di distrazione, senza considerare l'ipotesi alternativa dell'improvvisa inevitabilità dell'urto; e che siano stati omessi fatti decisivi, con particolare riguardo alla traiettoria del pedone e all'incidenza dell'angolo cieco determinato dal montante anteriore destro del veicolo sull'avvistabilità. 4 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, [...], Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482-01). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, Rv.271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...], Rv. 254988-01). 2. Tanto premesso, infondato è il primo motivo, con il quale si deduce che la condotta del pedone integrerebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod.pen. In materia di circolazione stradale, l'interruzione del nesso eziologico può configurarsi soltanto quando il comportamento della vittima presenti caratteri di eccezionalità tali da renderlo eccentrico rispetto all'area di rischio che la condotta colposa dell'agente è chiamata a governare;
diversamente, la condotta della persona offesa può rilevare al più come concausa, eventualmente incidente sul trattamento sanzionatorio, ma non idonea di per sé ad elidere la responsabilità (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, [...]; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, [...]; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, [...]; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, [...]). 5 Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, hanno escluso che la condotta del pedone presentasse connotati di radicale anomalia tali da porsi come fattore interruttivo. Come emerge dalla decisione impugnata, la dinamica si è sviluppata in un contesto urbano, in ora serale, in un tratto con segnaletica di pericolo e con attraversamenti pedonali in prossimità, ossia in un ambito in cui la possibile presenza di utenti vulnerabili — anche al di fuori degli spazi loro riservati — non è, in sé, evenienza del tutto imprevedibile. In tale contesto, il principio di affidamento non opera in termini assoluti. In tal senso si è affermato che, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176 – 01, in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio) D’altro canto, l'utente della strada può certamente confidare, entro limiti ragionevoli, che gli altri si conformino alle regole di prudenza e di circolazione;
tuttavia questo affidamento presuppone, a sua volta, che egli tenga una condotta diligente e mantenga il controllo della situazione di guida. Ne consegue che il conducente il quale ometta un'adeguata vigilanza sulla strada non può invocare il principio per neutralizzare le conseguenze della propria disattenzione, salvo che risulti accertato un comportamento della vittima del tutto eccentrico e avulso dall'area di rischio governata dalla regola cautelare violata. Il ricorrente neppure deduce una condotta del pedone così anomala da rendere l'evento imprevedibile in concreto. Per questa ragione, la sentenza impugnata non ha imposto al conducente un dovere di prevedere l'imprevedibile. Ha piuttosto ricondotto l'evento nell'area del rischio tipico che il conducente era tenuto a governare, alla luce di dati concreti: l'ora serale, l'illuminazione non ottimale, la segnaletica di pericolo, la prossimità di attraversamenti pedonali e la conformazione del tratto stradale. Si tratta di elementi che, con motivazione non manifestamente illogica, sono stati ritenuti idonei a giustificare una guida più prudente e una più attenta sorveglianza della carreggiata. 6 3. Quanto alla dedotta trasformazione dell'art. 141 cod. strada in clausola di responsabilità oggettiva, il rilievo non coglie nel segno. Occorre ricordare che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche del veicolo e delle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 9 del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289099-01, con cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'auto il cui parabrezza non assicurava una sufficiente visibilità perché sporco che, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto stradale privo di illuminazione, aveva investito un pedone che, in abiti scuri, camminava sul margine della carreggiata;
). D’altro canto, l’onere motivazionale risulta assolto nella sentenza impugnata, che ha valorizzato una pluralità di circostanze fattuali (illuminazione, segnaletica, prossimità di attraversamenti, condizioni della sede stradale) e ha correlato ad esse l'esigibilità di una guida maggiormente prudente e attenta, tale da consentire l'avvistamento tempestivo del pedone e l'attivazione di manovre utili (riduzione dell'andatura e/o manovra di emergenza). In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la presenza del pedone sulla carreggiata in ora serale non integra, di regola, un fattore eccentrico e che l'omesso tempestivo avvistamento, anche in assenza di superamento dei limiti di velocità, può integrare violazione dell'art. 141 cod. strada, quando le condizioni ambientali impongano cautele ulteriori (Sez. 4, n. 39618 del 09/10/2024, n.m.; Sez. 4, n. 11372 del 20/12/2023, dep. 2024, [...]). 4. Le residue doglianze, rubricate come vizi motivazionali, non superano il vaglio di ammissibilità. Le censure rivolte alla valutazione delle consulenze tecniche si muovono sul medesimo piano, poiché non individuano un effettivo vizio della motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.. La Corte di appello ha spiegato per quale ragione la diversa ipotesi di traiettoria prospettata dalla difesa, sulla base dei rilievi della consulenza di parte, non fosse decisiva ai fini del giudizio sulla colpa, avendo comunque ricondotto l'evento all'omesso tempestivo avvistamento del pedone in un contesto che imponeva una guida più prudente. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non si confronta con una motivazione manifestamente illogica, ma propone una ricostruzione alternativa del fatto. 7 Lo stesso vale per la deduzione concernente l'assenza di tracce di frenata. La sentenza impugnata non ha attribuito a questo dato un significato univoco e autosufficiente, ma lo ha considerato insieme agli altri elementi valorizzati nel ragionamento probatorio, traendone, senza incorrere in manifesta illogicità, un indice di percezione tardiva del pericolo. La diversa spiegazione offerta dal ricorrente attiene ancora una volta al merito della ricostruzione e non evidenzia un vizio rilevante nel giudizio di legittimità. Neppure è configurabile l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla traiettoria del pedone e all'incidenza del montante del veicolo sull'avvistabilità. Il primo profilo è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte di appello, che ne ha escluso la decisività con argomentazione non apparente, osservando che anche la ricostruzione difensiva non elideva comunque il dovere di adeguare la guida alle condizioni concrete del luogo e della visibilità. Quanto al secondo profilo, il ricorso è aspecifico perché non spiega le ragioni per cui la limitazione della visuale dovuta alla conformazione del veicolo esonerasse da colpa il conducente ( per un caso analogo, Sez. 4, n. 9 del 12/12/2025, dep. 2026, cit.) 5. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC LU DA NI ER