Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2010, n. 21325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21325 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/04/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 621
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 6057/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RAGGI VITO N. IL 29/08/1979;
avverso l'ordinanza n. 1181/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 21/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Iacoviello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Raggi Vito avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 21 dicembre 2009 con la quale è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Bari che disponeva la sospensione del termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. La ordinanza era stata emessa, su richiesta del PM di udienza, in ragione del fatto che il processo riguardava numerosi imputati (123) per fatti estremamente gravi e di complesso accertamento per ciascuna posizione Vi erano state d'altro canto numerose prove sopravvenute al giudizio di primo grado da valutare (nuovi collaboratori di giustizia) ed erano state evidenziate difficoltà organizzative per la concomitanza di altri maxi-processi.
Deduce il ricorrente la insufficienza della motivazione che aveva dato risalto a problemi organizzativi dell'ufficio, certamente inadatti a ritorcersi contro il diritto dell'imputato ad ottenere la libertà per il decorso dei termini di custodia. Non era stato nemmeno adeguatamente valutato il fatto che il Gup aveva impiegato ben 15 mesi per depositare la sentenza di primo grado. Il ricorso è infondato.
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la valutazione concernente la particolare complessità del dibattimento attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, nonché ai carichi di lavoro e ai tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l'esame dei testi, per l'espletamento di particolari mezzi istruttori, in modo da accertare se nel caso di specie ricorra una situazione oggettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio (Rv. 242633).
La motivazione esibita è coerente con tali parametri avendo dato la giusta rilevanza alla mole del processo, al numero rilevante delle singole posizioni, alla quantità di nuove prove da valutare e ai problemi organizzativi dell'ufficio. Sotto tale ultimo profilo giova ricordare l'insegnamento di questa Corte secondo cui la particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata;
per cui la nozione di complessità può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Rv. 230516). Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010