Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
L'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita per la sua esecuzione di un'apposita udienza per la istaurazione del contraddittorio e dunque nessuna preventiva notifica del titolo che dispone la misura cautelare deve essere fatta al debitore. Infatti, a differenza della materia civile, non esiste nel codice di rito penale il principio che alla forma della ordinanza sia connesso il divieto di provvedere "inaudita altera parte", dal momento che l'art 317 comma primo cod.proc.pen. impone solo che, nell'instaurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all'autorizzazione della misura con provvedimento "de plano"(su richiesta del PM o della parte civile), in ordine al quale il contraddittorio è eventuale e posticipato al momento della impugnazione per riesame, cui peraltro non consegue sospensione della esecuzione del provvedimento.
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- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1999, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 10/6/1999
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 2816
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO " N. 8461/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN OV, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in data 9.2.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Dario Buzzelli per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Verona in data 24.4.1997, NI OV veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere e di corruzione aggravata in relazione ai contratti stipulati per l'assegnazione di lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada BS-VR-VI-PD e di quelli realizzati in occasione dei campionati mondiali di calcio, nonché a risarcire i danni cagionati alla parte civile Autostrada BS-VR-VI-PD, da liquidarsi in separato giudizio. A seguito di tale sentenza, il pubblico ministero chiedeva disporsi sequestro conservativo dei beni mobili del NI di valore superiore a lire 5.000.000 che costui deteneva nella casa di Castelletto di Leno, di proprietà della moglie. Il Tribunale di Verona, con ordinanza in data 8.11.1994, disponeva il richiesto sequestro conservativo a garanzia dei crediti dello Stato e delle obbligazioni civili derivanti dai reati imputati al NI.
Il Tribunale di Verona, con ordinanza in data 1.6.1998, dichiarava inammissibile, perché tardiva, la richiesta di riesame avanzata dall'interessato, ma questa Suprema Corte, annullava con rinvio la suddetta ordinanza di inammissibilità, ritenendo tempestiva la richiesta il riesame, benché proposta a tre anni di distanza dall'esecuzione del sequestro conservativo, in quanto l'ordinanza 8.11.1994 che disponeva il sequestro era stata irritualmente notificata al NI in luogo diverso dal domicilio da costui eletto ai sensi dell'art. 162 c.p.p. Il Tribunale di Verona, quale giudice di rinvio dalla cassazione, con ordinanza in data 9.2.1999, respingeva la richiesta di riesame proposta dal NI avverso l'ordinanza 8.11.1994 che concedeva il sequestro conservativo, ritenendo la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
escludendo che l'esecuzione del sequestro conservativo presupponesse la preventiva notifica al debitore del titolo che disponeva la misura cautelare;
ritenendo che il sequestro fosse stato ritualmente eseguito nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore e non presso terzi, dato che i beni sequestrati si trovavano nell'abitazione del debitore o, comunque, in luogo a lui appartenente o ricadente nella sua diretta disponibilità e ritenendo altresì irrilevante, ai fini della rituale esecuzione del sequestro, che la residenza anagrafica formale del NI non coincidesse con la casa di abitazione presso la quale erano stati sequestrati i beni;
assumendo che ogni questione relativa alla proprietà dei beni sequestrati, contestata dal NI in favore ella moglie CA LE, la quale non risultava, tra l'altro, avere proposto richiesta di riesame, doveva essere in ogni caso rimessa al competente giudice civile. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il NI, il quale deduce: 1) la nullità dell'ordinanza per avere ritenuto superflua la notifica all'imputato dell'ordinanza dispositiva del sequestro;
2) la nullità dell'ordinanza laddove dispone il sequestro conservativo dei beni del NI presso l'abitazione della moglie;
3) la nullità dell'ordinanza per violazione di legge per difformità tra motivazione e dispositivo non risultando in questo che la decisione sulla proprietà dei beni deve essere rimessa al giudice civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura con cui si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per avere ritenuto superflua la notifica all'imputato dell'ordinanza dispositiva del sequestro, è manifestamente infondata. La previsione della forma di ordinanza prevista per il sequestro conservativo (art. 317, primo comma, c.p.p.) non implica la necessità del contraddittorio, e quindi la effettuazione di una udienza, per l'adozione della misura, giacché, come è dato ricavare dall'art. 125 c.p.p., a differenza della materia civile, non esiste nel codice di rito penale, il principio, peraltro solo tendenziale, che alla forma della ordinanza sia connesso il divieto di provvedere "inaudita altera parte".
L'art. 317, primo comma, c.p.p. impone soltanto che, nell'instaurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all'autorizzazione della misura su richiesta dal pubblico ministero o della parte civile e, perciò, con provvedimento "de plano", in ordine al quale il contraddittorio è eventuale e posticipato al momento della introduzione dell'impugnazione per riesame, di cui all'art. 318 c.p.p., cui peraltro non è collegata alcuna sospensione dell'esecuzione del provvedimento (cfr. Cass., Sez. VI, 21.3.1995, D'Amato ed altri, RIV 202815). Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso che il rinvio, contenuto nell'art. 317, terzo comma, c.p.p., alle forma prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili e immobili presupponga la preventiva notifica al debitore del titolo che dispone la misura cautelare. Nè può prendersi in esame la denunciata, in via subordinata, illegittimità costituzionale della norma laddove non si ritenga necessaria la preventiva notifica all'imputato dell'ordinanza dispositiva del sequestro, perché proposta in modo non formale e del tutto generico.
Manifestamente infondata è altresì la censura con cui si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata laddove dispone il sequestro conservativo dei beni del NI presso l'abitazione della moglie. La circostanza che il NI abbia una residenza anagrafica diversa da quella della moglie non esclude che egli abbia la sua abituale dimora di fatto nell'abitazione intestata al coniuge. Nè può avere rilevanza, ai fini della validità del sequestro in questione, la circostanza che i coniugi abbia regolato i loro rapporti patrimoniali con il regime della separazione dei beni. Manifestamente infondata è, infine, anche la censura con cui si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge per difformità tra motivazione e dispositivo non risultando in questo che la decisione sulla proprietà dei beni deve essere rimessa al giudice civile. Nel caso di specie non vi è contestazione della proprietà dei beni in sequestro. L'imputato, infatti, non ha un concreto interesse al riesame del provvedimento di sequestro in relazione a beni a lui non appartenenti, ma appartenenti alla moglie, in regime di separazione di beni. L'unica interessata a tale contestazione è la moglie, che però non risulta averla fatta, di talché non vi era obbligo per il giudice del riesame di rimettere formalmente la questione al giudice civile.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 10 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999