Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1999, n. 2816
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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L'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita per la sua esecuzione di un'apposita udienza per la istaurazione del contraddittorio e dunque nessuna preventiva notifica del titolo che dispone la misura cautelare deve essere fatta al debitore. Infatti, a differenza della materia civile, non esiste nel codice di rito penale il principio che alla forma della ordinanza sia connesso il divieto di provvedere "inaudita altera parte", dal momento che l'art 317 comma primo cod.proc.pen. impone solo che, nell'instaurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all'autorizzazione della misura con provvedimento "de plano"(su richiesta del PM o della parte civile), in ordine al quale il contraddittorio è eventuale e posticipato al momento della impugnazione per riesame, cui peraltro non consegue sospensione della esecuzione del provvedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1999, n. 2816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2816
Data del deposito : 10 giugno 1999

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