Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
04825 /03 AULA A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione LavoTO Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 15309/2000 Sefano Ciciretti - Presidente Fernando Lupi - Consigliere ÷ Federico Roselli Rep. Cron. 10887 Pasquale Picone relatore - Ud. 22.1.2003 Giancarlo D'Agostino ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 370 BA IO, clettivamente domiciliato in Roma, largo Messico, n. 7, presso l'avv. Federico Tedeschini, difeso dall'avv. Raffacte Pellegrino con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente contro " in persona del N.I.S.M. - Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l. consigliere delegato Mario Bertone, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro, n. 19, presso l'avv. Luigi Janari, che, unitamente all'avv.Massimo Goffredo, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2408 in data 29 febbraio 2000 (R.G. 909/99); sentiti, nella pubblica udienza del 22.1.2003; il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Pellegrino;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano ha giudicato infondato l'appello di IO TO, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva respinto tutte le pretese avanzate nei confronti della s.r.l. Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese NISM -, sulla base del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. La prima delle pretese avanzate dal TO concemeva l'accertamento di un'anzianità di servizio decorrente dal 1° aprile 1970, e non dal 7.2.1992, perché egli era già dipendente di altro imprenditore e vi era stato trasferimento di azienda. Il Tribunale ha negato che sussistesse l'interesse del TO a tale accertamento, poiché la maggiore anzianità di servizio gli era stata a tutti gli effetti riconosciuta all'atto dell'assunzione presso il nuovo datore lavoro, e non erano stati dedotti inadempimenti e contestazioni di tale impegno. I TO, inoltre, aveva rivendicato, in base alle mansioni di fatto svolte, la qualifica di quadro con decorrenza 1° maggio 1985, 2 11 Tribunale ha ritenuto che dovesse escludersi il riconoscimento formale della qualifica, poiché la documentazione invocata a sostegno della pretesa (dichiarazione in data 24.4.1991) recava l'espresso riferimento al livello C del c.c.nl, al quale appartenevano gli impiegati con funzioni direttive, che, inoltre, gli incarichi di responsabile direttivo per l'area della Campania e poi di responsabile direttivo delle vendite per l'Italia Centro-Sud, non postulavano di per sé il coordinamento e controllo di un'unità organizzativa di notevole importanza con ampia discrezionalità di poteri, né tali elementi erano emersi dalla prova testimoniale. In relazione alla richiesta di pagamento di alcune indennità, il Tribunale ha rilevato che quella di trasferta gli era stata corrisposta, per altre (tra cui quella sostitutiva delle ferie) non era comprovato il diritto, mentre l'indennità maneggio danaro richiedeva il presupposto, nella specie insussistente, dell'assunzione di responsabilità contabile ed inoltre il TO aveva maneggiato in prevalenza assegni. In ordine, infine, all'impugnazione del licenziamento, intimatogli per riduzione di personale, il Tribunale ha osservato che la società aveva rispettato le regole di procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 ed i criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, non contemplando le norme l'onere di comunicare al lavoratore gli atti della procedura. La cassazione della sentenza è domandata da IO TO con ricorso per vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, articolato in tredici ragioni di censura, ulteriormente precisate con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c; resiste con controricorso la società NISM. Motivi della decisione 3 1. Il ricorrente chiede, con le argomentazioni contrassegnate con il n. 1, la cassazione della statuizione di rigetto della domanda di accertamento della maggiore anzianità di servizio. Sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto negare l'interesse alla pronuncia, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., atteso che il detto interesse era stato espressamente collegato sia ai criteri di scelta adottati dall'azienda per l'individuazione del personale da collocare in mobilità, sia alla rivendicazione di una qualifica superiore.
1.1. Il motivo di ricorso è destituito di fondamento siccome non contesta in alcun modo l'accertamento di fatto del giudice del merito, secondo cui la rivendicata anzianità di servizio era stata già compiutamente riconosciuta dall'azienda, con la conseguente non configurabilità di una controversia al riguardo.
1.2. E', quindi, ininfluente che vi fossero altri punti controversi (la legittimità del recesso;
l'inquadramento spettante), nei quali avrebbe potuto rilevare l'anzianità di servizio, trattandosi, al riguardo, di verificare l'effettività di tale rilevanza e l'eventuale inadempimento degli obblighi derivanti per il datore di lavoro proprio dall'effettuato riconoscimento dell'anzianità (in quanto talc, rimasto incontestato).
2. Le censure contrassegnate dai nn. 2, 3 e 4 concernono il rigetto della pretesa alla qualifica di quadro. Osserva il ricorrente che la valutazione della portata del conferimento delle mansioni di responsabile direttivo per l'Area della Campania dal 16.1.1979 e di responsabile direttivo delle vendite del Centro-Sud Italia dall' 1.1.1984, risultante dal documento aziendale 24.4.1991, doveva effettuarsi con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi in ordine alla posizione del preposto al controllo e coordinamento, nettamente diversa dal quella del mera informatore medico- scientifico, che non vi era alcuna ragione per considerare il conferimento dei 4 predetti incarichi meramente "formale"; che gli incarichi conferiti comportavano necessariamente il coordinamento e il controllo delle unità operanti nella zona e comunque lo svolgimento di attività di notevole importanza. Senza alcuna valida motivazione, poi, il Tribunale aveva ritenuto di non ammettere la prova per testimoni compiutamente articolata per dimostrare il coordinamento di 6 unità in Campania e successivamente di 20 unità del Centro- Sud, coordinamento consistito nelle direttive date agli informatori per attuare le strategie aziendali e nell'attività di rendicontazione, 2.1. Il motivo non può trovare accoglimento in nessuno dei profili di censura prospettati. Non risponde a verità l'affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in primo luogo, le previsioni del contratto collettivo, atteso che, con esplicito riferimento al ccnl per gli addetti al settore chimico- farmaceutico, la sentenza afferma che l'inquadramento rivendicato dal TO presupponeva, ai sensi della declaratoria contrattuale del profilo professionale del livello B, lo svolgimento di compiti di coordinamento e controllo di un'unità organizzativa di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale.
2.2. Ha poi escluso che la prova dello svolgimento delle corrispondente mansioni potesse desumersi dal nomen attribuito dall'azienda agli incarichi conferiti, siccome nel contesto dello stesso documento 24.4.1991 i detti incarichi venivano considerati di livello C.
2.3. Il ragionamento del Tribunale si chiude rilevando che le mansioni che il TO affermava di avere in concreto svolte in esecuzione degli incarichi ricevuti, domandando di comprovarle mediante prova testimoniale, non erano tali 5 da travalicare le attribuzioni del livello C, cioè dell'impiegato con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza, 2.4. La sentenza impugnata ha, pertanto, rispettato nella sostanza il procedimento logico che, in tema di inquadramento del lavoratore subordinato, il giudice di merito deve seguire e che si articola in tre fasi: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. 7453/2002).
2.5. Per contro, il ricorrente non indica specificamente in qual modo il giudice di merito si sarebbe discostato dai principi dettati dagli art. 1362 e seguenti c.c. (non è neppure riportato il testo delle clausole contrattuali che si afferma suscettibili di una diversa interpretazione), né indica concreti elementi idonei a dimostrare carenze e contraddittorietà di ragionamento, e ciò con particolare riguardo alle circostanze dedotte con la prova testimoniale, ritenute dal Tribunale non idonee a dimostrare lo svolgimento di mansioni di livello professionale superiore all'inquadramento operato dall'azienda.
3. Con la censura di cui al punto n. 5 si investe il rigetto della pretesa di pagamento di somme a titolo di indennità di trasferta, criticando il Tribunale per aver affermato che la disciplina aziendale prevedeva il riconoscimento della diaria intera solo in caso di pernottamento da documentare con ricevuta dell'albergo, per non aver considerato altri documenti provenienti dall'azienda; per aver ritenuto comprovato il pagamento delle trasferte sulla base dei prospetti-paga, sebbene venissero rivendicate, appunto, differenze rispetto a quanto ricevuto.
3.1. Il rigetto del ricorso sul punto discende inevitabilmente dal fatto che non viene precisato alcun elemento che possa definirsi decisivo ai fini di una diversa statuizione: non le disposizioni del contratto collettivo, non quelle aziendali, in ipotesi più favorevoli, non il contenuto dettagliato di documenti idonei ad influenzare la decisione.
4. Le censure contrassegnate con i mn, 6, 7 e 8 sono rivolte ad ottenere la cassazione della statuizione di rigetto della pretesa di pagamento di somme a titolo di ferie, festività e riduzione orario di lavoro. Si afferma che l'appunto relativo a tali spettanze non era affatto incomprensibile, f come ritenuto dal Tribunale, alla stregua delle disposizioni legislative e di contratto collettivo, mentre il mancato godimento di ferie era stato documentalmente provato mediante il prospetto a firma "Tursi", sicché sarebbe stato onere della controparte dimostrare l'effettiva fruizione, fruizione che, onde escludere il pregiudizio al diritto costituzionale, avrebbe dovuto essere assicurata tempestivamente e non in tempi successivi alla maturazione del diritto.
4.1. Le critiche cosi formulate alla sentenza impugnate non possono essere condivise. Nel ritenere "incomprensibile" l'appunto il Tribunale ha in sostanza ritenuto che, per alcune delle pretese in esame, il ricorrente non avesse rispettato il disposto dell'art. 414, n. 4, c.p.c., che impone di esporre i fatti e gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda.
4.2. Si è in presenza di valutazione insindacabile del giudice del merito, dal momento che non emergono vizi di motivazione in relazione a punti decisivi, ammettendo il medesimo ricorrente che per chiarire la richiesta sarebbe stato 7 sufficiente collegarla con il quadro normativo e, soprattutto, con le disposizioni del contratto collettivo.
4.3. In particolare, sul tema del diritto alle ferie, oltre che rilevare l'indeterminatezza della pretesa, il Tribunale ha escluso che il prospetto a firma "Tursi” costituisse prova idonea a comprovare il mancato godimento delle ferie e, dunque, l'esecuzione di una prestazione lavorativa in misura superiore a quella dovuta. Secondo il ricorrente, invece, nella scrittura sarebbe stato consacrato un negozio di riconoscimento del diritto al residuo delle ferie, con l'effetto di inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c.
4.4. La mera contrapposizione di quella che il ricorrente ritiene essere la corretta q interpretazione del documento a quanto accertato dal giudice del merito non è compresa tra i motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nė sussistono vizi logici della motivazione poiché è logicamente plausibile considerare il prospetto in questione (privo, tra l'altro, di data) quale mera ricognizione della situazione contabile in quel momento, senza incidenza perciò sulla regola di riparto dell'onere della prova, che addossa al lavoratore l'onere di dimostrare di aver reso la prestazione oltre i limiti stabiliti dal contratto e in relazione a un determinato periodo di tempo, al fine di ottenere l'indennità sostitutiva (cfr Cass. 10956/1999 ed altre numerose conformi).
5. D punto n. 9 del ricorso concerne il rigetto della pretesa di pagamento dell'indennità di "maneggio danaro". Secondo il ricorrente il vizio di motivazione emergerebbe evidente a causa dell'omessa considerazione dei numerosissimi documenti comprovanti l'attività e dalla contraddizione logica di ritenere non provata l'assunzione di responsabilità, derivante invece, inevitabilmente, dallo 8 svolgimento dell'attività stessa, per la cui valutazione, inoltre, non rilevava che il maneggio concernesse danaro o assegni.
5.1. Anche questa critica non coglie nel segno, considerato che l'indennità in questione è istituto esclusivamente contrattuale e il Tribunale ha affermato che il contratto collettivo contemplava come presupposto essenziale un accordo diretto ad addossare al lavoratore la responsabilità contabile del maneggio di danaro e non di titoli di credito.
5.2. Il ricorrente non contesta minimamente l'interpretazione del contratto, limitandosi ad affermare, da una pane, inammissibilmente perché non richiama la disposizione contrattuale, che i titoli di credito andavano equiparati al danaro contante;
dall'altra, con evidente errore logico-giuridico, che l'assunzione di responsabilità contabile deriverebbe in ogni caso dal maneggio di danaro, mentre al contrario, nella prospettiva seguita dal giudice del merito, per responsabilità contabile doveva intendersi l'obbligo specifico di far fronte in proprio ad eventuali ammanchi risultanti dalla contabilità (cfr., ad es., Cass. 2545/1985).
6. Con le censure contrassegnate dai nn. 10, 11 e 12 si domanda la cassazione della statuizione di rigetto dell'impugnazione del licenziamento. In sintesi, si sostiene la non conformità al diritto della decisione perché il recesso avrebbe dovuto essere specificamente motivato, sia in relazione all'esigenza di ridurre il personale, sia in ordine alle ragioni della scelta dei dipendenti da collocare in mobilità.
6.1. Le tesi del ricorrente non sono conformi alla consolidata interpretazione della giurisprudenza della Corte, cui invece si è conformata, nell'applicazione delle norme di cui alla legge n. 223 del 1991, la sentenza impugnata.
6.2. Nell'assetto normativo determinato dalla 1. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5) e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti, ed è strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Nell'ambito di questa disciplina è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ristrutturazione aziendale c assume rilievo il mancato espletamento dell'iter procedurale delineato dall'art. 4 delta 1. n. 223 del 1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 della 1. n. 300 del 1970. Cosicché le eventuali patologie del licenziamento collettivo non ne comportano più (come nel precedente regime giuridico) la conversione in una pluralità di licenziamenti individuali, ma soltanto l'applicazione delle sanzioni e dei rimedi previsti nella stessa 1. n. 223 del 1991 (Cass. 4970/1999; 2463/2000; 9045/2000).
6.3. La premessa sistematica conduce inevitabilmente all'affermazione del principio secondo il quale, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la I. 223/1991. nel prevedere agli art. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa In mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedentc assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una 10 metodica già collaudata in materia di trasferimento di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell'operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria lutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati art. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di una indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva Ne deriva che, a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della 1. n. 223 cit., condotte datoriali quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, ■ l'assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all'esterno dell'impresa di parte della produzione non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso una volta che la procedura per mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti (cfr., ex plurimis, Cass. 11455/1999) 6.4. Ne discende che, ai sensi della disciplina dettata dalla legge indicata, le informazioni sul numero complessivo, generalità e qualifica dei lavoratori licenziandi, tali da permettere la verifica dell'osservanza dei criteri di designazione predeterminati per autonomia collettiva o per legge, debbono essere formite ai soggetti collettivi ma non anche al singolo lavoratore, il quale, ai sensi dell'art. 4 comma 9, della legge, ha diritto solo alla comunicazione scritta del recesso per riduzione di personale (cfr. Cass. 10368/1999; 12711/2000).
6.5. I principi enunciati sono ulteriormente precisati nel senso che la lettera della disposizione di cui all'art. 4, comma 9, e la sua ratio che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che la comunicazione del recesso al singolo lavoratore e quella all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell'impiego e alle associazioni di categoria) hamio, rispettivamente, contenuto e finalità differenti. La prima comunicazione, infatti, per la sua validità deve essere soltanto redatia in forma scritta e contenere unicamente la notizia del recesso, senza che risulti necessaria alcuna motivazione;
la "contestuale" comunicazione all'ufficio regionale del lavoro, invece, deve includere "l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia", nonché "la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, stessa legge (Cass. 3186/1999; 5718/1999). Da ciò la logica conseguenza che nessuna specifica motivazione deve essere esternata nei confronti del lavoratore destinatario della comunicazione di recesso.
7. L'ultima ragione di censura, riportata al n. 13, concerne il mancato esame ed subordinate al mancato accoglimento accoglimento delle domande, dell'impugnazione del recesso, di accertamento che il rapporto si era risolto solo al termine dello stato di malattia, protrattosi fino al 28.6.1996, di condanna al pagamento dell'indennità del preavviso dovutogli a decorrere dalla fine della 12 malattia, nonché della differenza di trattamento di fine rapporto derivante dal computo dello straordinario forfettizzato.
7.1. Sulla prima pretesa, la censura va dichiarata inammissibile perché il ricorrente non precisa quale interesse concreto ed attuale avrebbe ad un accertamento circa il differimento dell'efficacia del recesso alla data di cessazione della malattia, anche in considerazione del disposto dell'art. 7, comma 8, 1. 223/1991, secondo cui l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
7.2. Né l'interesse può essere ravvisato con riguardo alla domanda di pagamento del preavviso, in considerazione della sua manifesta informdatezza giuridica (restando così superato, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., l'omesso esame del giudice del merito). Ed invero il recesso, intimato con preavviso, diventa efficace alla cessazione della causa di sospensione (la malattia) e non si è certo in presenza di un nuovo recesso, richiedente un rinnovato termine di preavviso.
7.3. In ordine alla terza delle domande proposte, la Corte, esaminati gli atti (come ha il potere di fare in presenza di una denuncia di error in procedendo, qual è quella di violazione dell'art. 112 c.c), rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto il computo, ai fini del trattamento di fine rapporto, della somma di € 300.000 mensili, corrispondente allo straordinario forfettizzato riconosciuto con sentenza passata in giudicato per il periodo 1973-1988. Nessuna altra precisazione era stata fornita e neppure erano indicati gli estermi del giudicato. 13 Pertanto, la genericità della domanda, in violazione dell'art. 414, n. 3, c.p.c., rende conforme al diritto l'omessa pronuncia su di essa, implicitamente ritenuta non proposta dalla sentenza impugnata.
8. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese degli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in € 20,00 "e degli onorari, in € 2600, del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2003. Consigliere estensore препосталец П Presidente Licone Freque IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 29 MAR 2003 Aoggi. IL CANCELLIERAN 14