Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di inquadramento di lavoratore subordinato, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi successive: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto dei risultati di tali due indagini; l'interpretazione del giudice di merito sul punto può essere denunciata in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, con l'onere, per il ricorrente, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui il giudice si sia discostato dai principi dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., nonché le ragioni dell'obbiettiva carenza e contraddittorietà di ragionamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TI LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Prestinari n. 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori, che con l'avv. Mirella Caffaratti lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - intimata -
avverso la sentenza n. 3207 del Tribunale di Torino depositata il 27 novembre 1998 (R.G.L. n. 409197). udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giuseppe Ramadori;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. LU Di TT, con ricorso del 6 ottobre 1994, premettendo di essere dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 12 giugno 1978, con la qualifica di capo tecnico superiore (settimo livello, area quarta) presso il settore Opere metalliche dell'officina lavori di Torino, e di avere svolto dal 1^ novembre 1990 le mansioni di responsabile del predetto settore, chiese al Pretore di Torino che fosse accertato il suo diritto all'inquadramento superiore, corrispondente al profilo di capo tecnico sovrintendente (ottava categoria, area quadri), con decorrenza lo febbraio 1991, con la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, da accertarsi in separato giudizio.
Nella resistenza della convenuta, che nel costituirsi in giudizio aveva dedotto la mancanza di fondamento delle pretese dell'attore. il Pretore accolse la domanda con sentenza del 26 febbraio 1996. Tale decisione, appellata dalle Ferrovie dello Stato, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 3 giugno/27 novembre 1998. Il giudice del gravame, accertate innanzitutto le mansioni svolte dal Di TT (pacificamente corrispondenti a quelle indicate in una circolare esibita dalle parti) ed individuate, secondo le declaratorie contrattuali, quelle inerenti alla figura professionale di capo tecnico superiore rivestita dal Di TT e le altre relative alla qualifica di capo tecnico sovrintendente dallo stesso rivendicato, ha quindi concluso, in base al raffronto eseguito, che nel profilo di appartenenza del lavoratore rientravano attività complesse con funzioni di dirigenza e preposizioni ad attività varie, officine di minore importanza o settori di queste, e che ad esse erano riconducibili quelle di programmazione e coordinamento concretamente espletate dal Di TT.
Questi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale.
La società Ferrovie dello Stato non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Di TT è articolato in due motivi:
il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2095 cod. civ., anche in relazione all'allegato 4 al ccnl 1990/92 e agli artt. 21, 22 e 23 del medesimo contratto, violazione e falsa applicazione del d.m. 14 maggio 1985 n. 1085; il secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sulla classificazione delle mansioni svolte dal lavoratore. La connessione delle argomentazioni addotte a sostegno delle due censure, oltre alla mancanza di distinzione delle ragioni poste a fondamento di ciascuna di esse, unitariamente esposte in ricorso, induce alla trattazione congiunta delle doglianze. Il ricorrente, pur concordando sulla individuazione delle mansioni da lui svolte con quelle effettuata dalla sentenza impugnata, deduce l'errore da questa compiuto nel ritenerle rientranti nella quarta area professionale e afferenti al profilo di capo tecnico a lui attribuito, in quanto il settore Opere metalliche dell'Officina lavori ora di particolare importanza, egli aveva svolto in piena autonomia compiti propri della dirigenza sia tecnica che amministrativa, la posizione lavorativa da lui occupata aveva una rilevanza esterna e non integrava una suddivisione dell'officina lavori, priva di autonoma importanza. Aggiunge che la declaratoria riservata al capo tecnico di area quarta non era appropriata in rapporto alle responsabilità connesse all'attività espletata, al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione del lavoro, alla qualità delle mansioni e alla delicatezza e centralità del settore al quale egli era preposto.
Le censure formulate sono infondate. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. fra le più recenti, la sentenza n. 2859 del 27 febbraio 2001), in tema di inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire per determinarlo, deve essere articolato in tre fasi successive, e cioè accertamento delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto dei risultati di tali due indagini.
Il Tribunale si è attenuto a tale principio ed in sostanza le censura svolto si incentrano sulla interpretazione compiuta dal giudice delle due declaratorie contrattuali che qui vengono in considerazione, quella di appartenenza del lavoratore e quella dallo stesso rivendicata, le quali caratterizzate entrambe da funzioni di dirigenza e preposizione sono state distinte dal Tribunale in base all'importanza dei diversi livelli delle strutture alle quali il dipendente è addetto, comportando l'inserimento nell'area quadri (quella cioè pretesa dal Di TT) la preposizione ad impianti od unità organizzative di maggior rilievo, mentre quella nell'area quarta, tecnici di livello fra il quinto e il settimo, la preposizione ad unità omogenee di minore importanza. In merito a tale interpretazione il ricorrente non ha però evidenziato quali le violazioni dei criteri ermeneutici o i vizi di ragionamento in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, come invece avrebbe dovuto fare, per costante giurisprudenza (v. fra le tante Cass. 10 settembre 2001 n. 11539, Cass. 13 agosto 2001 n. 11078), specificando i punti e i modi in cui il giudice si sia discostato dai principi dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e le ragioni dell'obbiettiva carenza e contraddittorietà di ragionamento. Ma si è limitato ad affermare la maggiore importanza del settore Opere metalliche dell'officina lavori a cui egli era preposto, contro il diverso apprezzamento del giudice del merito, il quale invece ha sottolineato come, l'ambito in cui operava il Di TT costituiva la ripartizione più bassa della organizzazione dell'Officina lavori, suddivisa in quattro settori all'epoca in cui l'odierno ricorrente aveva assunto l'incarico di responsabile di uno di essi, con avanzamento dal sesto al settimo livello, mentre al vertice dell'organizzazione del predetto impianto era preposto un capo officina, coadiuvato da un capo tecnico sovrintendente per il coordinamento fra i vari settori, a ciascuno dei quali era preposto un capo tecnico superiore (qualifica rivestita dal Di TT). Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché la società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spose del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002