Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
In caso di pene concorrenti irrogate con differenti sentenze, appartiene al giudice dell'esecuzione la competenza ad applicare la sanzione dell'isolamento diurno. (Fattispecie di applicazione della sanzione in relazione al cumulo di due ergastoli e dodici anni di reclusione). (Conf. Sez. I, c.c. 22 marzo 2000 n. 2128, Araniti, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 22/03/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 2127
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 27631/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN EG n. il 25.04.1947
avverso ordinanza del 17.05.1999 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno RANIERI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza in data 17 maggio 1999 la Corte di assise di appello di GI IA, quale giudice dell'esecuzione, determinava in anni due la durata della sanzione dell'isolamento diurno in riferimento al provvedimento di cumulo delle pene (due ergastoli e dodici anni complessivi di reclusione) n. 10/D/98 emesso in data 3 dicembre 1998 dal competente pubblico ministero nei confronti di IN DI.
2. Ricorre per cassazione il IN, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 72 e 80 c.p.), assumendo:
- che la sanzione dell'isolamento diurno era applicabile soltanto dal giudice della cognizione e non da quello dell'esecuzione, sicché la medesima non poteva essere applicata alla pena di cui alla sentenza 8.6.1994 della Corte di assise di appello di GI IA (condanna alla pena dell'ergastolo per omicidio volontario e a quella di dodici anni di reclusione per associazione di tipo mafioso), non avendolo fatto detto giudice, con conseguente violazione del giudicato;
- che, in via subordinata, detta sanzione andava applicata nella misura minima - sei mesi - per essere il condannato, nato il [...], ultrasettantenne.
3. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di gravame la Corte rileva che è stato più volte affermato (cfr., Sez. I, 24.6.1993, ric. p.m. in proc. Mosella, rv. n. 194.826; idem, 30.9.1993, p.m. in proc. Cappai, rv. n. 195.438) che, in caso di pene concorrenti irrogate con differenti sentenze, il giudice dell'esecuzione è competente ad applicare la sanzione dell'isolamento diurno.
Inoltre, detta sanzione poteva essere applicata soltanto dal giudice dell'esecuzione, poiché le due pene dell'ergastolo erano state inflitte non con una sola sentenza, ma con due diverse sentenze di condanna, e con l'ultima non erano stati unificati per continuazione i reati oggetto delle due pronunce, sicché il giudice della cognizione che aveva emesso la sentenza in data 8.6.1994 (condanna all'ergastolo e alla pena di dodici anni di reclusione) non avrebbe potuto in alcun modo applicare l'isolamento diurno ai sensi dell'art.72 co. 1^ c.p., non concorrendo due condanne alla pena dell'ergastolo, mentre quello della pronuncia del 13.2.1998 (condanna per reati unificati per continuazione, per uno dei quali era stata irrogata la pena dell'ergastolo) aveva applicato detta sanzione a norma dell'art. 72 co. 1^ c.p., in quanto non sussistevano ancora le condizioni, verificatesi al momento dell'emanazione del provvedimento di cumulo sopra indicato con conseguente competenza del giudice dell'esecuzione, per l'applicabilità del primo comma di detto articolo, che ha come presupposto la presenza di più delitti ciascuno dei quali punito in concreto con la pena dell'ergastolo. Per il secondo motivo la Corte precisa che l'età del condannato pari o superiore ai settanta anni non costituisce diminuente della misura quanto alla durata dell'isolamento diurno (il vigente ordinamento prende in considerazione tale dato anagrafico nel comma quarto dell'art. 275 c.p.p. soltanto in tema di deroga alla presunzione di sussistenza di esigenze cautelari di cui al comma terzo del detto articolo), e rispetto alla misura di due anni - dichiarata equa e congrua - i giudici del merito hanno tenuto conto nel determinarla della gravità dei numerosi fatti commessi dal IN, con valutazione in fatto che, per essere esente da vizi logico-giuridici o errori di diritto, non è sottoponibile al controllo del giudice di legittimità.
Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000